DECRETO 30 luglio 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze
Criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei comuni italiani di confine, per gli anni 2022-2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto stabilisce criteri di ripartizione e utilizzo delle compensazioni finanziarie versate dai Cantoni svizzeri del Ticino, dei Grigioni e del Vallese per gli anni 2022 e 2023. Le somme sono assegnate in base ai frontalieri residenti nei comuni entro 20 km dal confine, secondo criteri territoriali specifici; possono finanziare opere pubbliche di interesse generale e spese correnti entro il limite del 50%.
Ripartizione delle compensazioni finanziarie svizzere ai comuni di confine per il 2022 e il 2023
Ripartizione delle compensazioni finanziarie ai comuni di confine
Il decreto disciplina la ripartizione e l’utilizzo delle compensazioni finanziarie dovute dai Cantoni svizzeri del Ticino, dei Grigioni e del Vallese a favore dei comuni italiani di confine. I criteri si applicano esclusivamente alle somme riferite agli anni 2022 e 2023.
Ambito territoriale e dati di riferimento
Sono ammessi alla ripartizione i comuni il cui territorio ricade, anche solo in parte, entro la fascia di 20 km dalla linea di confine con l’Italia nei tre Cantoni interessati, sulla base degli elenchi compilati dalle autorità svizzere. Il decreto li denomina «comuni di confine».
Per rilevare il frontalierato si utilizzano i dati raccolti dalle autorità competenti dei Cantoni al 31 agosto 2022 e al 31 agosto 2023. Tali dati sono acquisiti direttamente dalle autorità italiane presso quelle svizzere.
Determinazione delle quote e criteri di assegnazione
La ripartizione è effettuata separatamente per ciascun anno. Per ogni annualità, la quota pro-capite si ottiene dividendo l’importo complessivo della compensazione versata dai tre Cantoni per il numero totale dei lavoratori frontalieri indicati dai Cantoni come residenti, al 31 agosto dell’anno considerato, nei comuni di confine e occupati durante l’anno in uno dei Cantoni interessati.
Le somme spettanti ai singoli enti sono calcolate moltiplicando la quota pro-capite per il numero dei frontalieri residenti nei territori rilevanti e occupati nei Cantoni nell’anno cui si riferisce la ripartizione, secondo i criteri seguenti:
- Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Bolzano: le somme sono attribuite alle unioni di comuni per i frontalieri residenti nei comuni di confine il cui territorio ricade, anche parzialmente, nelle rispettive unioni. I comuni di confine non compresi, neppure in parte, nelle unioni ricevono direttamente le somme corrispondenti ai propri frontalieri residenti.
- Piemonte: le somme spettanti ai comuni di confine ricadenti, anche in parte, nell’Unione Montana Valli dell’Ossola sono assegnate all’Unione, con esclusione di Domodossola. All’Unione Montana Alta Ossola sono attribuite quelle relative ai frontalieri residenti a Baceno, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera e Varzo. Per gli altri comuni indicati dal decreto — Antrona Schieranco, Arizzano, Aurano, Bee, Beura Cardezza, Borgomezzavalle, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cossogno, Craveggia, Domodossola, Ghiffa, Gurro, Intragna, Malesco, Mergozzo, Miazzina, Montescheno, Oggebbio, Pallanzeno, Premeno, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Toceno, Trarego Viggiona, Trontano, Valle Cannobina, Valstrona, Verbania, Vignone e Villette — l’attribuzione avviene direttamente ai comuni secondo il medesimo criterio pro-capite. Valle Cannobina è individuata come comune nato dall’unione di Falmenta, Cavaglio Spoccia e Cursolo Orasso.
- Lombardia: ricevono direttamente le somme i comuni di confine nei quali i frontalieri residenti rappresentano almeno il 3% della popolazione residente, rilevata rispettivamente al 31 agosto 2022 e al 31 agosto 2023. Se il rapporto è inferiore al 3%, le somme corrispondenti sono attribuite alla Regione Lombardia, calcolandole comunque sulla base dei frontalieri residenti nel comune.
Destinazione delle risorse
Gli enti assegnatari devono utilizzare le somme per realizzare, completare o potenziare opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare i lavoratori frontalieri. È accordata preferenza agli interventi nei settori dell’edilizia abitativa e dei trasporti pubblici. È consentito destinare a spese correnti una quota non superiore al 50% dell’importo assegnato.
Efficacia temporale e adempimenti finali
I criteri riguardano soltanto le compensazioni finanziarie relative alle annualità 2022 e 2023. Il decreto, adottato il 30 luglio 2024, è stato registrato dalla Corte dei conti il 13 agosto 2024 ed è destinato alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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