DECRETO 17 luglio 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze
Integrazione e modifica delle disposizioni di attuazione per le operazioni finanziarie a valere sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria di cui al decreto 10 gennaio 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto modifica il D.M. 10 gennaio 2022, n. 1416: impone alle controparti iscritte nell’Elenco l’invio almeno trimestrale dei dati necessari a verificare affidabilità e struttura, prevedendo conseguenze in caso di inadempimento; disciplina l’esecuzione di operazioni pronti contro termine e di altre operazioni di mercato con tali controparti, previa stipula di accordi quadro o convenzioni, e amplia i riferimenti alle operazioni di pronti contro termine trasferite o costituite in garanzia. È efficace dalla pubblicazione.
Modifiche alla disciplina della gestione della liquidità del Tesoro e delle operazioni pronti contro termine
Modifiche alla disciplina della gestione della liquidità del Tesoro
Il decreto interviene sul D.M. 10 gennaio 2022, n. 1416, relativo alla movimentazione della liquidità depositata sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria. Le modifiche riguardano gli obblighi delle controparti ammesse e le modalità di esecuzione e considerazione delle operazioni pronti contro termine.
Controparti ammesse e verifica dei requisiti
Le controparti iscritte nell’Elenco ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto modificato devono inviare al Ministero, su base almeno trimestrale, i dati richiesti nella domanda di candidatura pubblicata sul sito internet del Debito pubblico, necessari a verificare il rispetto dei criteri di affidabilità e struttura previsti per l’ammissione.
La disciplina delle controparti viene integrata prevedendo conseguenze anche per il mancato rispetto di tale impegno, oltre che per il mancato rispetto dei requisiti richiamati dai commi 1 e 2 dell’articolo 4.
Operazioni pronti contro termine e accordi con le controparti
Le operazioni di impiego previste dall’articolo 3, comma 1, lettera a), che assumono la forma tecnica di pronti contro termine o di altre operazioni in uso nei mercati, possono essere eseguite con le controparti iscritte nell’Elenco. Prima di procedere devono essere stipulati con esse appositi accordi quadro e/o convenzioni in uso sul mercato.
Ambito delle operazioni considerate
All’articolo 6, comma 2, del decreto modificato, il riferimento alle operazioni di impiego viene esteso anche alle operazioni pronti contro termine, sia quando costituiscono oggetto di trasferimento sia quando sono prestate come garanzia.
Efficacia
Il decreto è efficace dalla data di pubblicazione. È inoltre previsto l’invio all’organo di controllo secondo la normativa vigente e la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.
Testo integrale
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