DECRETO 20 maggio 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze
Modifiche al decreto 15 giugno 2016 in materia di interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto del 20 maggio 2024 modifica la disciplina dell’interpello per i contribuenti aderenti all’adempimento collaborativo. Aggiorna i requisiti delle istanze, i termini di risposta e le cause di inammissibilità, e introduce il contraddittorio preventivo quando l’Agenzia delle entrate intende rispondere in senso sfavorevole o assumere una posizione contraria a una comunicazione di rischio. Non sono previsti limiti temporali di applicabilità.
Aggiornamento della procedura di interpello per i contribuenti in adempimento collaborativo
Interpello nel regime di adempimento collaborativo
Il decreto modifica il decreto ministeriale 15 giugno 2016, che disciplina l’interpello preventivo per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo. Le modifiche attuano, in particolare, le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 221 del 2023 sul contraddittorio prima delle posizioni sfavorevoli dell’Agenzia delle entrate.
Tipologie e requisiti dell’istanza
La disciplina è raccordata alle tipologie di interpello previste dall’articolo 11, comma 1, lettere da a) a e), dello Statuto dei diritti del contribuente. L’istanza deve indicare quale tipologia di interpello viene presentata, oltre a contenere gli elementi richiesti dalla disciplina modificata.
È prevista l’inammissibilità dell’istanza priva dei requisiti indicati all’articolo 4, comma 1, lettere da a) a e), e comma 2, del decreto ministeriale. La regola si affianca alle altre cause di inammissibilità già previste.
Presentazione, istruttoria e termini
Nel caso previsto dall’articolo 2, comma 2, viene precisata la disciplina relativa alla gestione dell’istanza presentata presso un ufficio non competente. È inoltre riformulato il riferimento agli effetti della presentazione dell’istanza, sostituendo l’espressione «ha effetto» con «incide».
Il termine ordinario di 45 giorni per la risposta è sospeso dal 1° al 31 agosto e quando sia obbligatorio acquisire il parere preventivo di un’altra amministrazione. Se il parere non viene reso entro 60 giorni dalla richiesta, l’amministrazione risponde comunque all’interpello. Se la sospensione per l’acquisizione del parere termina nel periodo dal 1° al 31 agosto, il termine di risposta resta sospeso fino al 31 agosto. Quando la scadenza del termine cade di sabato o in un giorno festivo, è prorogata al primo giorno successivo non festivo. Restano ferme le disposizioni sulla richiesta di documentazione integrativa.
Effetti dell’istruttoria e tempestività
La comunicazione dell’ufficio competente indicata dall’articolo 9, comma 1, è qualificata come non impugnabile. Gli atti interessati dalla modifica dell’articolo 9, comma 2, non sono più considerati nulli, ma annullabili.
Non si applicano le preclusioni probatorie previste dall’articolo 32, quarto comma, del DPR n. 600 del 1973 e dall’articolo 52, quinto comma, del DPR n. 633 del 1972 ai dati, alle notizie, agli atti, ai registri o ai documenti richiesti dall’amministrazione durante l’istruttoria delle istanze di interpello.
Ai fini degli effetti previsti dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015, sono considerate tempestive le istanze presentate entro 45 giorni dalla scadenza dei termini di legge per presentare la dichiarazione o assolvere altri obblighi tributari aventi a oggetto, o comunque connessi, alla fattispecie oggetto dell’interpello. Sono considerate esaurienti le istanze che contengono gli elementi prescritti dall’articolo 4, comma 1, lettere da a) a e), e comma 2.
Contraddittorio prima di una risposta sfavorevole all’interpello
Prima di notificare una risposta sfavorevole o parzialmente sfavorevole, l’ufficio comunica al contribuente, con le modalità previste per la notifica della risposta, uno schema che sintetizza la posizione dell’amministrazione. Il contribuente dispone di un termine non inferiore a 30 giorni per presentare osservazioni; se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, è prorogata al primo giorno successivo non festivo.
Il termine di 45 giorni per rispondere all’interpello è sospeso per 60 giorni dalla notifica dello schema. Questa sospensione è cumulabile con quella prevista per il periodo dal 1° al 31 agosto e per la richiesta di pareri obbligatori ad altre amministrazioni.
Contraddittorio sulle comunicazioni di rischio
Prima di formalizzare una posizione contraria a una comunicazione di rischio presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 128 del 2015, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente per le interlocuzioni costanti e preventive invia al contribuente uno schema di risposta con una sintetica illustrazione della propria posizione. La comunicazione è inviata al domicilio o ai recapiti telematici indicati nella comunicazione di rischio e assegna almeno 30 giorni per presentare osservazioni. Se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Abrogazione
È abrogato l’articolo 10 del decreto ministeriale 15 giugno 2016. Il decreto modificativo è datato 20 maggio 2024 e non indica una scadenza temporale di applicazione.
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