DECRETO 1 luglio 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze
Disposizioni attuative relative all'imposta minima nazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina l’applicazione dell’imposta minima nazionale alle imprese e alle entità rilevanti localizzate in Italia, appartenenti a gruppi multinazionali o nazionali che soddisfano i requisiti di legge. Regola il presupposto e il calcolo dell’imposta, i principi contabili e valutari, le opzioni e i regimi transitori, i soggetti tenuti al versamento e le relative responsabilità. Si applica agli esercizi che decorrono dal 31 dicembre 2023, anche se opera l’esclusione dall’imposizione integrativa prevista dall’art. 56 del d.lgs. n. 209/2023.
Attuazione dell’imposta minima nazionale per gruppi multinazionali e nazionali
Attuazione dell’imposta minima nazionale
Il decreto stabilisce le disposizioni attuative dell’imposta minima nazionale prevista dal titolo II del d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, nell’ambito delle regole di imposizione minima globale del secondo pilastro. Le disposizioni vanno interpretate tenendo conto delle definizioni del decreto legislativo e in modo da rispettare il suo approccio comune.
Ambito soggettivo e presupposto
L’imposta riguarda, se appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 del d.lgs. n. 209/2023:
- le imprese e le entità a controllo congiunto localizzate in Italia;
- le entità apolidi costituite secondo le leggi italiane.
Sono escluse le entità individuate dall’art. 11 del decreto legislativo, fatta salva l’opzione che l’impresa dichiarante può esercitare ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. Per individuare la localizzazione si applicano i criteri dell’art. 12 del decreto legislativo.
L’imposta è dovuta dal gruppo per un esercizio quando l’aliquota di imposizione effettiva riferita ai soggetti interessati è inferiore all’aliquota minima d’imposta. L’aliquota effettiva si determina secondo le regole del decreto legislativo applicabili, rispettivamente, a imprese ed entità apolidi, entità e gruppi a controllo congiunto, imprese partecipate in misura minoritaria e sottogruppi di minoranza, nonché entità di investimento ed entità assicurative di investimento, con le esclusioni previste per alcune entità fiscalmente trasparenti o soggette al regime della distribuzione imponibile.
Nel calcolo non si considerano le imposte rilevanti dovute in altri Paesi da un’impresa proprietaria o da una casa madre ivi localizzate in relazione a soggetti italiani. Non si considerano inoltre determinate imposte dovute in Italia in applicazione del regime delle società controllate estere, in qualità di impresa proprietaria per utili distribuiti o entità ibride, o in qualità di casa madre per stabili organizzazioni, salve le specifiche eccezioni richiamate dagli artt. 31 e 18 del decreto legislativo.
Determinazione dell’imposta
L’imposta si calcola, per ciascun esercizio, applicando le disposizioni compatibili del titolo II e le definizioni dell’allegato A del d.lgs. n. 209/2023 ai soggetti rilevanti, indipendentemente dalla quota di partecipazione, salvo la disciplina specifica per le entità di investimento. Non si applicano i criteri di allocazione dell’imposizione integrativa previsti dall’art. 34, comma 7, del decreto legislativo.
L’importo è pari al profitto eccedente moltiplicato per l’aliquota di imposizione integrativa, aumentato dell’eventuale imposizione integrativa addizionale determinata ai sensi dell’art. 36. Se il gruppo non esercita l’opzione prevista dall’art. 35, comma 2, il profitto eccedente tiene conto della riduzione per attività economica sostanziale, determinata ai sensi dell’art. 35 e delle aliquote dell’allegato B, con riferimento ai soggetti localizzati in Italia e alle entità apolidi costituite secondo la legge italiana.
Il calcolo dell’aliquota integrativa, del profitto eccedente e dell’imposta è autonomo rispetto alle altre imprese italiane del gruppo per ciascuna entità a controllo congiunto non appartenente a un gruppo a controllo congiunto, per ciascun gruppo a controllo congiunto, per le entità di investimento e assicurative di investimento, per ciascuna impresa partecipata in misura minoritaria non appartenente a un sottogruppo di minoranza, per ciascun sottogruppo di minoranza e per ciascuna entità apolide italiana.
Se è esercitata, per l’esercizio interessato, l’opzione prevista dall’art. 2, comma 1, del decreto sui regimi transitori semplificati, l’imposta dovuta per le imprese e le entità a controllo congiunto italiane è assunta pari a zero. Lo stesso effetto si produce quando è esercitata l’opzione prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto legislativo.
Principi contabili e conversione valutaria
Per le imprese, le entità a controllo congiunto e le entità apolidi italiane si utilizzano i principi contabili nazionali OIC o i principi contabili internazionali IFRS adottati per il rispettivo bilancio o rendiconto individuale. Quando soggetti appartenenti al medesimo gruppo adottano principi diversi, si applica la disciplina dell’art. 18, comma 3, del decreto legislativo, tenendo conto della separata modalità di calcolo prevista per le categorie indicate nel decreto.
Se non tutti i soggetti italiani del gruppo adottano l’euro quale valuta funzionale, nella dichiarazione prevista dall’art. 53 del decreto legislativo si può optare per effettuare i calcoli dell’imposta utilizzando la valuta di presentazione del bilancio consolidato oppure l’euro. L’opzione è esercitata separatamente per i soggetti interessati, vale per cinque esercizi ed è rinnovabile. I soggetti con una diversa valuta funzionale convertono gli importi rilevanti secondo le regole di conversione del principio contabile adottato per il bilancio consolidato. Se la valuta prescelta, o quella di presentazione del bilancio consolidato nei casi previsti, è diversa dall’euro, l’imposta da pagare è convertita al tasso di cambio dell’ultimo giorno dell’esercizio di riferimento; lo stesso criterio vale per l’imposta minima integrativa e per quella suppletiva calcolate in valuta diversa dall’euro.
Esercizio transitorio
Per l’imposta minima nazionale si applicano le regole sull’esercizio transitorio dell’art. 54 del decreto legislativo. Se, dopo un esercizio in cui è stata applicata l’imposta minima nazionale, il gruppo applica per i medesimi soggetti italiani un’imposta minima integrativa, integrativa equivalente, suppletiva o suppletiva equivalente, si determina un nuovo esercizio transitorio.
All’inizio del nuovo periodo:
- è annullato il riporto delle eccedenze negative di imposte rilevanti rettificate previsto dagli artt. 28, comma 6, e 34, comma 2;
- non si applica la regola dell’art. 29, comma 7, alle imposte differite già computate nell’aliquota effettiva ai sensi dell’art. 18 e non recuperate prima del nuovo esercizio;
- è annullata l’imposta anticipata relativa a una perdita rilevante esistente alla fine dell’esercizio precedente, con possibilità per il gruppo di esercitare una nuova opzione ai sensi dell’art. 30;
- sono annullate le attività fiscali anticipate e le passività fiscali differite previste dall’art. 54, commi 2 e 3, esistenti alla fine dell’esercizio precedente, e tali disposizioni si applicano nuovamente dal nuovo esercizio.
La regola dell’art. 54, comma 4, si applica alle transazioni effettuate dopo il 30 novembre 2021 e prima dell’inizio del nuovo esercizio transitorio. Tuttavia, se l’imposta minima nazionale è stata pagata in applicazione dell’art. 28, comma 5, in relazione a un’imposta anticipata collegata a una perdita rilevante, tale imposta anticipata non è considerata originata da elementi reddituali esclusi dal reddito o dalla perdita rilevante.
Status qualificato e opzione per il porto sicuro
L’imposta minima nazionale, o la sua equivalente, può essere computata in diminuzione dell’imposizione integrativa dovuta nel Paese di riferimento se il quadro inclusivo sul BEPS la riconosce come imposta qualificata. Il riconoscimento o la perdita dello status decorre dalla data indicata dal quadro inclusivo. Le stesse modalità valgono per il riconoscimento o la perdita dello status qualificato dell’imposta minima integrativa equivalente e dell’imposta minima suppletiva equivalente.
Su opzione dell’impresa dichiarante, l’imposizione integrativa dovuta per un Paese è pari a zero se l’imposta minima nazionale o equivalente ivi dovuta soddisfa i requisiti dei regimi semplificati del quadro inclusivo sul BEPS per essere considerata porto sicuro. Il riferimento è alla lista contenuta nella guida amministrativa e nei suoi aggiornamenti; il riconoscimento o la perdita dello status produce effetti dalla decorrenza indicata dal quadro inclusivo. L’opzione, esercitabile nella comunicazione prevista dall’art. 51 del decreto legislativo, vale per un esercizio, è rinnovabile e va esercitata separatamente per i soggetti italiani individuati dal decreto.
Versamento, responsabilità e ripartizione dell’onere
Il gruppo individua il soggetto tenuto al versamento dell’imposta dovuta per le imprese e le entità apolidi. In via ordinaria individua un’impresa localizzata in Italia, che non sia un’entità di investimento o un’entità assicurativa di investimento. Se non vi sono imprese italiane di altra natura, individua un’entità apolide italiana per l’imposta dovuta dalle entità apolidi e dalle entità di investimento o assicurative di investimento. Se non vi sono entità apolidi e in Italia sono localizzate soltanto entità di investimento o assicurative di investimento, il gruppo individua una di queste ultime per il versamento della relativa imposta.
Le entità a controllo congiunto versano autonomamente l’imposta loro dovuta. L’entità a controllo congiunto italiana appartenente a un gruppo a controllo congiunto versa anche l’imposta dovuta dalle proprie entità sussidiarie a controllo congiunto. Se l’entità capogruppo del gruppo a controllo congiunto non è localizzata in Italia, il gruppo individua un’entità sussidiaria a controllo congiunto italiana per versare l’imposta dovuta da tutte le entità sussidiarie interessate.
Sono previste responsabilità solidali e congiunte per il corretto assolvimento dell’imposta: tra l’impresa designata e le altre imprese italiane rilevanti e le entità apolidi italiane; tra le entità apolidi nei casi in cui una di esse sia designata al versamento; tra le entità di investimento o assicurative di investimento quando una di esse sia designata; e tra l’entità tenuta al versamento e le entità sussidiarie a controllo congiunto italiane appartenenti al medesimo gruppo a controllo congiunto.
Il gruppo stabilisce la ripartizione dell’onere rispettando la separata modalità di calcolo dell’imposta. Le somme percepite e versate dalle imprese e dalle entità a controllo congiunto in dipendenza di tale ripartizione non assumono rilevanza fiscale.
Decorrenza
L’imposta si applica ai soggetti interessati per gli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023, indipendentemente dall’esclusione dall’imposizione integrativa prevista dall’art. 56 del d.lgs. n. 209/2023.
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