Sentenza del 13/01/2016 n. 394 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva accertato sinteticamente, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 600/1973, maggiori imposte IRPEF e addizionale regionale per gli anni 1999, 2000 e 2001, per complessivi 42.815,31 euro, oltre interessi e sanzioni. L’accertamento si fondava sull’acquisto, nel 2004, di un immobile del valore dichiarato di 233.755 euro e sul possesso di un’autovettura; secondo l’Ufficio, la contribuente non aveva documentato le spese nonostante il questionario ricevuto. La CTP di Milano aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo che la documentazione prodotta giustificasse l’esborso; la CTR Lombardia aveva confermato, considerando superata l’eccezione di inutilizzabilità dei documenti. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: violazione dell’art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 per l’ammissione dei documenti; insufficiente motivazione sul fatto che fossero stati presentati in risposta al questionario; contraddittorietà della motivazione sull’idoneità dei documenti. G.W. ha eccepito la tardività del ricorso e ne ha contestato il merito.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione di tardività: la sentenza della CTR era stata pubblicata il 28 ottobre 2008 e non notificata; il termine annuale, tenuto conto della sospensione feriale, scadeva il 13 dicembre 2009, domenica, ed era quindi prorogato al giorno successivo, data in cui il ricorso era stato proposto. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non censurava la ratio decidendi: la CTR aveva ritenuto che la contribuente avesse già prodotto i documenti in risposta al questionario, mentre le contestazioni dell’Agenzia riguardavano la ricostruzione dei fatti e la motivazione. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo perché privi del necessario «momento di sintesi» richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. per i vizi motivazionali. Il ricorso dell’Agenzia è stato quindi dichiarato inammissibile, senza una decisione di merito sulla legittimità sostanziale dell’accertamento. L’Agenzia è stata condannata a pagare le spese processuali, liquidate in 6.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c. (testo vigente ratione temporis)
non si può pertanto considerare decorso da tale data, fino a quella di proposizione del ricorso avvenuta in data 14/12/2009, il termine lungo per impugnare di un anno previsto dall'art. 327 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis), venendo quest'ultimo infatti a cadere, considerata la sospensione di 46 giorni per il periodo feriale, in data 13/12/2009 e, dunque, trattandosi di giorno festivo (domenica), nel giorno successivo
Per il calcolo del termine lungo d’impugnazione applicabile nel caso, la sospensione feriale va computata; se la scadenza cade in un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno seguente. La Corte ha pertanto ritenuto tempestivo il ricorso depositato il 14 dicembre 2009.
venendo quest'ultimo infatti a cadere, considerata la sospensione di 46 giorni per il periodo feriale, in data 13/12/2009 e, dunque, trattandosi di giorno festivo (domenica), nel giorno successivo ( art. 155 c.p.c. , comma 4).
Quando la scadenza processuale cade di domenica, essa è prorogata al giorno successivo non festivo; tale regola ha reso tempestivo il ricorso dell’Agenzia.
Tale onere deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto alla illustrazione del motivo, così da consentire al giudice di valutare immediatamente la ammissibilità del ricorso stesso.
Per i ricorsi soggetti alla norma, il motivo che denuncia un vizio di motivazione deve concludersi con una sintesi autonoma e chiara del fatto controverso o delle ragioni dell’insufficienza, indicando il nesso tra il difetto denunciato e la possibile incidenza sulla decisione. La mera esposizione argomentativa del motivo non basta; la mancanza della sintesi comporta l’inammissibilità.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte ha esaminato la censura di violazione di legge e l’ha dichiarata inammissibile perché non pertinente alla ratio decidendi: l’Agenzia contestava l’utilizzabilità dei documenti in diritto, mentre la CTR aveva fondato la decisione sul fatto che essi fossero già stati presentati in risposta al questionario.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Le censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione erano soggette, nel regime processuale applicabile alla sentenza pubblicata nel 2008, all’onere di formulare il momento di sintesi previsto dall’art. 366-bis c.p.c.; non avendolo fatto, i relativi motivi sono stati dichiarati inammissibili.
Massime di principio
- In Cassazione occorre censurare la ragione effettiva su cui si fonda la decisione impugnata. Una censura di violazione di legge non è pertinente se la decisione dipende invece dall’accertamento di un fatto concreto, come l’avvenuta consegna dei documenti all’Amministrazione.
- Per i ricorsi soggetti all’art. 366-bis c.p.c., i motivi relativi a vizi di motivazione devono contenere una sintesi conclusiva specifica del fatto controverso o della lacuna motivazionale e spiegare perché essa avrebbe potuto incidere sull’esito; la sua mancanza comporta l’inammissibilità.
- Nel calcolo dei termini processuali, occorre considerare la sospensione feriale applicabile ratione temporis e la proroga al primo giorno successivo quando la scadenza cade in un giorno festivo.
- La pronuncia di inammissibilità per carenze processuali non equivale a una decisione della Cassazione sulla fondatezza sostanziale dell’accertamento tributario o sulla definitiva utilizzabilità dei documenti: resta decisivo, nel caso concreto, quanto accertato dai giudici di merito.
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