Sentenza del 16/05/2016 n. 1263 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Riserva contabile - affrancamento - calcolo dell'imposta - imposta sostitutiva già versata - incremento valore immobile - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che l'imposta sostitutiva per l'affrancamento deve essere calcolata sull'importo della riserva risultante dalla rivalutazione, determinato al netto dell'imposta sostitutiva già versata per la rivalutazione dell'immobile. L'incremento del valore dell'immobile, considerato isolatamente e al lordo dell'imposta già pagata, non rileva ai fini del calcolo dell'imposta di affrancamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava il criterio di calcolo dell'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione. Dopo aver versato l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dell'immobile, aveva affrancato la riserva rendendola disponibile ai soci. La questione riguardava se la successiva imposta di affrancamento dovesse essere calcolata sul valore rivalutato lordo dell'immobile oppure sul valore al netto dell'imposta sostitutiva già versata per la rivalutazione.
Norme richiamate
D.M. 13 aprile 2001, n. 162
La disciplina della rivalutazione dei beni e della determinazione del saldo attivo deve essere applicata considerando l'effettivo valore della riserva, al netto dell'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione.
Art. 4, D.M. 19 aprile 2002, n. 86
Ai fini dell'affrancamento della riserva di rivalutazione, la base imponibile è costituita dall'importo effettivamente affrancato e non dal maggior valore lordo attribuito al bene; pertanto deve essere scomputata l'imposta sostitutiva già versata per la rivalutazione.
Massime di principio
- Quando una riserva deriva dalla rivalutazione di un bene e l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione è già stata pagata, l'eventuale imposta sostitutiva per l'affrancamento deve essere calcolata sulla riserva netta, non sul valore lordo della rivalutazione.
- Non è corretto applicare l'imposta di affrancamento anche sulla quota corrispondente all'imposta sostitutiva già versata, perché ciò determinerebbe una duplicazione impositiva.
- Per individuare la base imponibile occorre distinguere tra il maggior valore contabile o fiscale attribuito al bene e il saldo attivo effettivamente disponibile e affrancato.
- La soluzione dipende dalla disciplina normativa applicabile alla specifica rivalutazione e alla successiva distribuzione o utilizzazione della riserva; occorre quindi verificare la corretta quantificazione della riserva dopo la deduzione dell'imposta già pagata.
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