Regolamento (UE) 2021/248
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/248 della Commissione dell’11 febbraio 2021 relativo all’approvazione di una modifica dell’Unione al disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta «Venezia» (DOP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica dell’Unione al disciplinare della DOP "Venezia". La Commissione, verificata la regolarità della procedura e constatata l’assenza di opposizioni, dispone l’approvazione della modifica ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento delegato (UE) 2019/33. Il testo ha natura attuativa e rende la modifica pienamente efficace nell’ordinamento dell’Unione dopo l’entrata in vigore.
Approvazione di una modifica dell’Unione al disciplinare della denominazione di origine protetta «Venezia» nel settore vitivinicolo.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla modifica del disciplinare di produzione della DOP "Venezia" per il vino, nell’ambito della disciplina UE sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche del settore vitivinicolo. Rileva per gli operatori della filiera che producono, trasformano, certificano o commercializzano prodotti recanti la DOP "Venezia". Non contiene regole generali di settore, ma approva una specifica modifica già pubblicata e destinatari della disciplina restano gli Stati membri e gli operatori interessati dalla denominazione protetta.
Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Venezia"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/248 della Commissione approva una modifica dell’Unione al disciplinare della denominazione di origine protetta "Venezia" nel settore vitivinicolo. L’atto conclude il procedimento previsto dalla normativa UE sulle DOP/IGP del vino, dopo la verifica della domanda trasmessa dall’Italia e la pubblicazione ai fini dell’opposizione.
Contesto normativo e procedura seguita
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento delegato (UE) 2019/33, che disciplina tra l’altro la procedura di modifica dei disciplinari nel settore vitivinicolo. In particolare:
- la domanda di approvazione della modifica dell’Unione al disciplinare è stata presentata dall’Italia ai sensi dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/33;
- la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- non è pervenuta alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Esito dell’esame della Commissione
Preso atto dell’assenza di opposizioni, la Commissione approva la modifica dell’Unione al disciplinare ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33. L’approvazione riguarda espressamente il nome "Venezia" con protezione DOP.
Effetti giuridici
L’effetto principale dell’atto è l’approvazione della modifica del disciplinare già pubblicata, che diventa così efficace nell’ordinamento dell’Unione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede misure di recepimento.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da quel momento l’approvazione della modifica del disciplinare produce effetti giuridici vincolanti per gli operatori interessati alla DOP "Venezia".
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Venezia" (DOP).
Base giuridica e iter procedurale
La Commissione fonda l’atto sull’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33 e richiama gli articoli 97, paragrafo 3, 98 e 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La domanda è stata trasmessa dall’Italia ai sensi dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, pubblicata per opposizione e non ha ricevuto dichiarazioni di opposizione.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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