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Circolare

Circolare numero 39 del 6-3-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'applicazione dell'art. 19 del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009, che estende e rafforza le tutele in caso di sospensione dal lavoro o disoccupazione. In particolare disciplina: l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali per i lavoratori sospesi, quella con requisiti ridotti per gli stessi lavoratori, e un trattamento sperimentale per gli apprendisti sospesi o licenziati, tutti con durata massima di 90 giornate. Sono fornite le condizioni di accesso, gli adempimenti dei datori di lavoro e dei lavoratori, le limitazioni di applicazione, le indicazioni procedurali per la presentazione delle domande e le istruzioni contabili con i nuovi conti istituiti.

Potenziamento degli strumenti di tutela del reddito per lavoratori sospesi e apprendisti; istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Art. 19 D.L. 185/2008: potenziamento delle tutele per sospensione dal lavoro e disoccupazione

La circolare INPS n. 39 del 6 marzo 2009 dà attuazione alle modifiche introdotte dall'art. 19, comma 1, del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009. L'intervento amplia e rimodula gli strumenti di tutela del reddito per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e introduce, in via sperimentale, una prestazione specifica per gli apprendisti sospesi o licenziati.

Premessa e contesto normativo

L'Istituto evidenzia che la crisi economica e occupazionale richiede un rafforzamento immediato delle misure di sostegno al reddito. La nuova disciplina sostituisce, dal 1° gennaio 2009, le precedenti norme contenute nei commi 7-12 dell'art. 13 del D.L. n. 35/2005, soppressi dall'art. 19, comma 5, della L. n. 2/2009. La circolare segnala inoltre che ulteriori interventi, come ammortizzatori in deroga, sostegno ai collaboratori coordinati e continuativi e potenziamento del collegamento tra politiche attive e ammortizzatori, saranno oggetto di successive istruzioni dopo l'emanazione del decreto ministeriale attuativo previsto dal comma 3.

Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali per lavoratori sospesi

Per i lavoratori sospesi in possesso dei requisiti dell'art. 19, primo comma, del R.D.L. n. 636/1939, è riconosciuta l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali per un massimo di 90 giornate nell'anno solare. Durante il periodo indennizzato sono dovuti la contribuzione figurativa e, se spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.

Fino all'adozione della disciplina attuativa, la procedura resta fondata su due adempimenti essenziali:

  • il datore di lavoro deve comunicare la sospensione dell'attività, le relative motivazioni e i nominativi dei lavoratori interessati ai servizi competenti e alla sede INPS territorialmente competente;
  • il lavoratore deve aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale presso il centro per l'impiego e presentare domanda con mod. DS21 alla sede INPS competente nei termini previsti.

La prestazione non si applica ai dipendenti di aziende destinatarie di integrazione salariale, ai contratti a tempo indeterminato con sospensioni programmate, ai rapporti a tempo parziale verticale e ai casi di perdita o sospensione dello stato di disoccupazione disciplinati dalla normativa sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per lavoratori sospesi

La lettera b) dell'art. 19 estende ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali anche il trattamento di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti di cui all'art. 7, comma 3, del D.L. n. 86/1988. Anche in questo caso la durata massima è fissata in 90 giornate nell'anno solare.

Poiché le precedenti norme sono state abrogate, il limite delle 90 giornate trova applicazione alle prestazioni liquidate nel 2009 con riferimento all'attività lavorativa svolta nel 2008; la misura mensile resta quella prevista per il 2008. Il lavoratore deve comunque possedere i requisiti richiesti dalla norma richiamata.

Restano ferme le medesime esclusioni già previste per la lettera a). Fino al decreto attuativo, il datore di lavoro deve trasmettere la dichiarazione di sospensione e i nominativi dei lavoratori interessati, mentre i lavoratori devono aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al centro per l'impiego.

Trattamento per apprendisti sospesi o licenziati

La lettera c) introduce un trattamento sperimentale per il triennio 2009-2011, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, destinato agli apprendisti in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge, cioè il 29 novembre 2008, purché abbiano almeno tre mesi di servizio al momento della sospensione o del licenziamento.

Per la sospensione, la prestazione può essere concessa fino a 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato; se il contratto termina prima, il numero di giornate è inferiore e la sede deve acquisire la data di decadenza.

In caso di licenziamento, il trattamento spetta per massimo 90 giornate, ma solo se l'apprendista rimane disoccupato per tutto il periodo di fruizione. La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dal licenziamento.

Per questa prestazione non devono essere verificati i requisiti ordinari di anzianità assicurativa e contribuzione per disoccupazione. Anche qui l'operatività è subordinata all'intervento integrativo degli enti bilaterali pari almeno al 20% dell'indennità.

Intervento degli enti bilaterali, decreto attuativo e monitoraggio

La concessione dei trattamenti di cui all'art. 19 è subordinata a un intervento integrativo degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 276/2003, pari almeno al 20% dell'importo totale dell'indennità. Dal 1° gennaio 2009 tale intervento non può più essere sostituito da misure formative alternative.

Un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definirà le modalità di applicazione, le procedure di comunicazione all'INPS e i criteri di monitoraggio. La circolare precisa che le indennità di cui alle lettere a) e b) possono essere riconosciute anche senza l'intervento integrativo degli enti bilaterali fino all'entrata in vigore di tale decreto.

Nel monitoraggio della spesa devono essere inclusi anche gli oneri per contribuzione figurativa e per assegni al nucleo familiare. L'INPS dovrà comunicare gli esiti del monitoraggio ai Ministeri competenti.

Rapporti con cassa integrazione e mobilità in deroga

Per il 2009 l'eventuale ricorso a trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente è subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela previsti dalla nuova disciplina. La circolare richiama questo vincolo come parte integrante del sistema di priorità tra le misure di sostegno.

Adempimenti operativi in attesa del decreto ministeriale

In assenza del decreto attuativo, restano operative le regole transitorie indicate dall'Istituto. Il datore di lavoro deve inviare ai servizi competenti e alla sede INPS una dichiarazione con la sospensione, le motivazioni e i nominativi degli interessati. I lavoratori devono aver presentato la dichiarazione di immediata disponibilità al centro per l'impiego. La circolare richiama le procedure della circ. n. 39/2007 e annuncia un successivo messaggio operativo per gli aspetti procedurali di dettaglio.

Codici procedurali per le domande

Ai fini dell'individuazione delle domande:

  • le domande di disoccupazione ordinaria dei lavoratori sospesi sono individuate con codice cessazione attività 65;
  • le domande di disoccupazione con requisiti ridotti dei lavoratori sospesi sono individuate con codice contratto lavoro 65A;
  • per gli apprendisti licenziati si usa il codice cessazione attività 65, indicando la qualifica "A";
  • per gli apprendisti sospesi si usa il codice cessazione attività 51, indicando la qualifica "A".

Istruzioni contabili e piano dei conti

Poiché le prestazioni sono a carico dello Stato, gli oneri devono essere rilevati nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. La circolare istituisce nuovi conti per la rilevazione delle prestazioni e dei relativi recuperi:

  • GAU 30/128 e GAT 30/128 per l'indennità ordinaria con requisiti normali ai lavoratori sospesi e gli ANF connessi;
  • GAU 30/129 e GAT 30/129 per l'indennità con requisiti ridotti ai lavoratori sospesi e gli ANF connessi;
  • GAU 30/132 e GAT 30/132 per il trattamento degli apprendisti sospesi o licenziati e gli ANF connessi;
  • GAU 24/128, GAU 24/129 e GAU 24/132 per i relativi recuperi.

I recuperi sono registrati nella procedura "recupero crediti per prestazioni" con codice di bilancio 01097. Le partite ancora da definire a fine esercizio confluiscono, tramite ripartizione del saldo del conto GPA 00/032, nel conto esistente GAU 00/030.

La circolare allega la denominazione completa e abbreviata dei nuovi conti istituiti per dare corretta evidenza contabile alle nuove prestazioni introdotte dall'art. 19 della L. n. 2/2009.

Punti principali

Premessa e quadro normativo

La circolare nasce per dare attuazione alle novità introdotte dall'art. 19 del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 2 del 28 gennaio 2009. Il provvedimento interviene in un contesto di crisi economica e occupazionale, potenziando gli ammortizzatori per i lavoratori sospesi o disoccupati. Dal 1° gennaio 2009 sono abrogate le precedenti disposizioni dell'art. 13 del D.L. n. 35/2005 relative ai lavoratori sospesi, e la materia è ora disciplinata dalla nuova legge. La circolare anticipa inoltre che ulteriori misure saranno oggetto di successivi interventi dopo l'emanazione del decreto ministeriale attuativo previsto dal comma 3 dell'art. 19.

Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per lavoratori sospesi

Ai lavoratori sospesi in possesso dei requisiti dell'art. 19, primo comma, del R.D.L. n. 636/1939 viene riconosciuta l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali per una durata massima di 90 giornate nell'anno solare. Per il periodo indennizzato è dovuta la contribuzione figurativa e, se spettanti, gli assegni per il nucleo familiare. La prestazione richiede, fino a nuova disciplina, che il datore di lavoro comunichi la sospensione e le relative motivazioni ai servizi competenti e alla sede INPS, e che il lavoratore presenti la domanda (mod. DS21) dopo aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al centro per l'impiego. Restano esclusi i lavoratori di aziende destinatarie di integrazioni salariali, i contratti a tempo indeterminato con sospensioni programmate, i part-time verticali e i casi di perdita o sospensione dello stato di disoccupazione secondo la normativa sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per lavoratori sospesi

La lettera b) dell'art. 19 estende ai periodi di inattività dei lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali il trattamento di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti di cui all'art. 7, comma 3, del D.L. n. 86/1988. Anche in questo caso la durata massima non può superare 90 giornate di indennità nell'anno solare. Poiché sono state abrogate le vecchie norme dell'art. 13 del D.L. n. 35/2005, il limite delle 90 giornate si applica alle prestazioni liquidate nel 2009 con riferimento all'attività lavorativa svolta nel 2008; la misura mensile resta quella prevista per il 2008. Il lavoratore deve possedere i requisiti previsti dalla normativa richiamata. Valgono le stesse esclusioni previste per i lavoratori destinatari di integrazioni salariali, per i contratti con sospensioni programmate, per il part-time verticale e per i casi di perdita/sospensione dello stato di disoccupazione. Fino al decreto attuativo, il datore di lavoro deve comunicare la sospensione e i nominativi dei lavoratori interessati, mentre questi ultimi devono aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al centro per l'impiego.

Trattamento per apprendisti sospesi o licenziati

La lettera c) introduce, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, un trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali per i lavoratori con qualifica di apprendista alla data del 29 novembre 2008, purché abbiano almeno tre mesi di servizio al momento della sospensione o del licenziamento presso l'azienda in crisi. In caso di sospensione, la prestazione può essere concessa per un massimo di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato, o per un numero inferiore se il contratto scade prima; in tal caso la sede deve acquisire la data di cessazione. In caso di licenziamento, il trattamento spetta per un massimo di 90 giornate, a condizione che l'apprendista resti disoccupato per tutto il periodo di godimento; la domanda deve essere presentata entro 68 giorni dal licenziamento. Per questa prestazione non devono essere ricercati i requisiti ordinari di anzianità assicurativa e contribuzione di disoccupazione. Anche qui l'operatività è subordinata all'intervento integrativo degli enti bilaterali pari almeno al 20% dell'indennità.

Ruolo degli enti bilaterali, decreto attuativo e monitoraggio della spesa

L'autorizzazione ai trattamenti di cui al comma 1 dell'art. 19 è subordinata a un intervento integrativo degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, pari almeno al 20% dell'importo totale dell'indennità; dal 1° gennaio 2009 tale integrazione non può più essere sostituita da interventi formativi. Un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definirà modalità applicative, procedure di comunicazione all'INPS e criteri di monitoraggio. La ripartizione del limite di spesa complessivo sarà effettuata dal decreto interministeriale. La circolare evidenzia che, nel monitoraggio della spesa, vanno considerati anche gli oneri per contribuzione figurativa e per assegni al nucleo familiare. Fino all'emanazione del decreto, le indennità di cui alle lettere a) e b) possono essere concesse anche senza l'intervento integrativo degli enti bilaterali.

Rapporto con cassa integrazione e mobilità in deroga

La legge stabilisce che l'eventuale ricorso, nell'anno 2009, a trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente è comunque subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela previsti dall'art. 19, comma 1-bis.

Adempimenti procedurali per datori di lavoro e lavoratori

Fino a nuova disciplina e in attesa del decreto ministeriale, il datore di lavoro deve inviare una dichiarazione ai servizi competenti di cui al D.Lgs. n. 181/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e alla sede INPS territorialmente competente, indicando la sospensione dell'attività, le motivazioni e i nominativi dei lavoratori interessati. I lavoratori devono aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale presso il centro per l'impiego competente. La circolare richiama le procedure già previste dalla circ. n. 39/2007 e preannuncia un successivo messaggio operativo con istruzioni di dettaglio.

Istruzioni procedurali per l'identificazione delle domande

Le domande di disoccupazione ordinaria dei lavoratori sospesi sono individuate con codice cessazione attività 65. Le domande di disoccupazione con requisiti ridotti dei lavoratori sospesi sono individuate con codice contratto lavoro 65A. Per gli apprendisti licenziati va utilizzato il codice cessazione attività 65, indicando correttamente la qualifica "A"; per gli apprendisti sospesi va utilizzato il codice cessazione attività 51, con indicazione della qualifica "A".

Istruzioni contabili e nuovi conti

Gli oneri delle prestazioni, essendo a carico dello Stato, devono essere rilevati nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. Sono istituiti i conti GAU 30/128 e GAT 30/128 per l'indennità con requisiti normali e gli ANF connessi; GAU 30/129 e GAT 30/129 per l'indennità con requisiti ridotti e i relativi ANF; GAU 30/132 e GAT 30/132 per il trattamento degli apprendisti e gli ANF connessi. I recuperi devono essere imputati rispettivamente ai conti GAU 24/128, GAU 24/129 e GAU 24/132. I recuperi sono evidenziati nella procedura "recupero crediti per prestazioni" con il codice di bilancio 01097; le partite non definite a fine esercizio confluiscono nel conto GAU 00/030 tramite la ripartizione del saldo del conto GPA 00/032.

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