Sentenza n. 9026/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento del provvedimento di diniego del rilascio del visto di reingresso, prot.n.-OMISSIS- emesso dal Consolato Generale d'Italia a Canton in data -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di reingresso adottato dal Consolato Generale d'Italia a Canton
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di reingresso. Aveva lasciato il territorio italiano il 16 gennaio 2020 e aveva presentato la domanda di visto dopo circa 31 mesi di assenza. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, rilasciato dalla Questura di Prato, era scaduto da circa 36 mesi, mentre la ricevuta del pagamento dei diritti per il rinnovo risaliva al 14 giugno 2019. A giustificazione della prolungata assenza, il ricorrente aveva dichiarato di non aver potuto presentare prima la domanda di visto per problemi nel rinnovo del passaporto. La controversia concerneva l'applicabilità della disciplina sul visto di reingresso e, in particolare, la possibilità di rimettere in termini l'interessato in ragione delle circostanze dedotte.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 8, comma 3, d.P.R. 394/1999, secondo cui il visto di reingresso può essere richiesto dallo straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nei termini; il termine può estendersi fino a sei mesi in presenza di comprovati gravi motivi di salute, fermi i requisiti per il rinnovo. Nel caso concreto, il permesso risultava scaduto da circa 36 mesi e l'assenza dal territorio nazionale era durata circa 31 mesi, sicché il documento non era più valido ai fini del visto di reingresso. La domanda era stata presentata anche oltre il termine eventualmente prorogato per gravi motivi di salute e oltre gli effetti della proroga legale dei permessi in scadenza nel 2021 prevista dal d.l. 56/2021. Le ragioni addotte, relative ai problemi nel rinnovo del passaporto, non sono state ritenute sufficienti a consentire una rimessione in termini. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8 d.P.R. 394/1999
Lo straniero, il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si è allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I° grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.
La disciplina circoscrive temporalmente il rilascio del visto di reingresso: il permesso scaduto da circa 36 mesi non è più idoneo a fondare la richiesta, né le ragioni addotte consentono una rimessione in termini.
Decreto Interministeriale 850/2011
Richiamato dal giudice quale fonte che, insieme all'art. 8 d.P.R. 394/1999, disciplina e delimita temporalmente la possibilità di ottenere il visto di reingresso.
d.l. 56/2021
Richiamato per la proroga legale della validità dei permessi di soggiorno in scadenza nel 2021 fino al 31 luglio 2021; tale proroga non rende tempestiva la domanda presentata nel caso concreto.
Massime di principio
- Il visto di reingresso presuppone che il documento di soggiorno sia scaduto da non più di sessanta giorni e che il titolare abbia richiesto il rinnovo nel rispetto dei termini previsti.
- Il termine per chiedere il visto di reingresso può estendersi fino a sei mesi soltanto in presenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di primo grado o del coniuge, restando comunque necessario il possesso dei requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno.
- La disciplina temporale del visto di reingresso non consente una generale rimessione in termini sulla base di difficoltà nel rinnovo del passaporto o di altre ragioni non riconducibili alle specifiche ipotesi normative.
- Una proroga legale della validità dei permessi di soggiorno non elimina i limiti temporali previsti per il visto di reingresso quando la domanda sia presentata oltre il periodo prorogato.
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