Circolare numero 173 del 23-10-2015
1. Premessa. 2. Modalità di erogazione delle prestazioni ai lavoratori assicurati ex IPSEMA. 2.1 Prestazioni per le quali è possibile procedere all’anticipazione ed al conguaglio 2.2 Datori di lavoro interessati. 2.3 Lavoratori interessati. 2.4 Voci retributive. 3. Istruzioni operative per il conguaglio delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro. Codifica Aziende. 3.1 Recupero somme arretrate. 4. Modalità di presentazione da parte del lavoratore delle domande di prestazione diverse dalle indennità di malattia e relativa competenza territoriale. 4.1 Gestione delle prestazioni in corso di fruizione. 5. Cristallizzazione competenze territoriali per i lavoratori dipendenti da aziende non optanti per il conguaglio e per le indennità a tutela della malattia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina, nell’ambito del processo di armonizzazione delle gestioni ex-IPSEMA, le modalità con cui i datori di lavoro possono anticipare e conguagliare alcune prestazioni diverse dalla malattia, a partire dalle denunce di competenza ottobre 2015. Vengono individuate le prestazioni conguagliabili, i datori di lavoro e i lavoratori interessati, le regole documentali e le istruzioni operative per il codice autorizzativo CA 2G e per l’esposizione in Uniemens. La circolare chiarisce inoltre le modalità di presentazione delle domande da parte dei lavoratori, distinguendo tra datori di lavoro optanti e non optanti per il conguaglio, e cristallizza le competenze territoriali per le pratiche ex-IPSEMA, con rinvio alle tabelle regionali aggiornate.
Erogazione e conguaglio delle prestazioni diverse dalla malattia per i lavoratori assicurati ex-IPSEMA
Erogazione e conguaglio delle prestazioni diverse dalla malattia per i lavoratori assicurati ex-IPSEMA
La circolare interviene nel processo di armonizzazione delle gestioni relative ai lavoratori assicurati ex-IPSEMA, dopo il trasferimento all’INPS delle attività di accertamento, riscossione dei contributi ed erogazione delle prestazioni. L’obiettivo è uniformare, per quanto possibile, le modalità di gestione delle prestazioni diverse dalla malattia rispetto a quelle già previste per la generalità dei lavoratori assicurati INPS.
Quadro normativo e finalità della circolare
La circolare richiama il quadro normativo di riferimento, in particolare l’art. 10, comma 3, del d.l. 76/2013, convertito dalla l. 99/2013, e le disposizioni dell’art. 1 del d.l. 663/1979, che regolano in via generale il pagamento delle prestazioni di malattia, maternità e delle prestazioni ai donatori di sangue e/o midollo osseo. In questo contesto, l’Istituto procede ad una prima integrazione delle modalità di erogazione delle prestazioni diverse dalla malattia con quelle adottate per la generalità degli assicurati.
Prestazioni per le quali è ammesso l’anticipo datoriale e il conguaglio
A decorrere dalle denunce di competenza ottobre 2015, i datori di lavoro che ne facciano richiesta possono anticipare ai lavoratori le prestazioni diverse dalla malattia e recuperarle a conguaglio con la contribuzione dovuta. Le prestazioni conguagliabili sono:
- congedo di maternità;
- congedo di paternità;
- congedo parentale;
- congedo parentale su base oraria;
- riposi giornalieri per allattamento;
- permessi per assistenza disabili ex art. 3 l. 104/1992;
- congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave;
- donazione di sangue;
- donazione di midollo osseo;
- congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente ex art. 4, comma 24, lett. a), l. 92/2012, limitatamente ai casi fruiti entro il 31 dicembre 2015.
Datori di lavoro interessati e perimetro soggettivo
La circolare rinvia, per l’individuazione dei datori di lavoro interessati, alle indicazioni contenute nella circolare n. 179/2013. Sono richiamate in modo specifico le posizioni contributive abilitate al conguaglio per:
- imprese armatoriali;
- imprese della pesca;
- aziende di navigazione aerea;
- aziende che utilizzano personale obbligatoriamente iscritto al Fondo volo.
Per i lavoratori marittimi, l’anticipazione datoriale riguarda soltanto:
- i lavoratori in continuità di rapporto di lavoro;
- i marittimi per i quali l’evento tutelato si verifica durante la vigenza del rapporto di lavoro.
Verifica delle voci retributive e documentazione
Considerata la peculiarità delle voci retributive corrisposte a tali lavoratori, l’Istituto precisa che, in presenza di elementi retributivi non adeguatamente documentati, non può riconoscerne la validità ai fini dell’erogazione delle prestazioni. Per agevolare l’istruttoria e le eventuali verifiche amministrative, i datori di lavoro devono esibire, se richiesto:
- copia dei contratti integrativi aziendali e/o individuali;
- lettera di incarico;
- convenzione di imbarco.
Codice di autorizzazione CA 2G e modalità operative di conguaglio
I datori di lavoro interessati devono richiedere alla competente Struttura territoriale, tramite cassetto previdenziale, l’attribuzione del codice di autorizzazione CA 2G, con il significato di "Azienda autorizzata al conguaglio prestazioni diverse dalla malattia erogate ai lavoratori assicurati ex Ipsema".
L’attribuzione del codice comporta che il datore di lavoro anticipi tutte le prestazioni diverse dalla malattia, e non solo alcune di esse. Per le aziende armatoriali e della pesca, il codice deve essere attribuito alle matricole aventi le caratteristiche indicate dalla circolare; per le aziende già titolari di protocolli d’intesa ex IPSEMA, le sedi competenti concordano con la DC Entrate la matricola su cui attribuire il codice.
L’esposizione delle somme da conguagliare nel flusso Uniemens avviene con le modalità già in uso. Per le posizioni inquadrate con CSC 1.15.02 e CA 2N e 1.21.01, i lavoratori marittimi in continuità di rapporto continuano a essere esposti con il codice EM e con uguale D se il rapporto è a tempo determinato; per gli altri lavoratori marittimi deve essere utilizzato il codice MS, con significato di "Personale marittimo sbarcato".
Recupero delle anticipazioni non conguagliate
Per il recupero delle anticipazioni non conguagliate nel mese di competenza, con riferimento a eventi intervenuti a decorrere da giugno 2015, le aziende devono utilizzare la procedura delle regolarizzazioni Uniemens.
Presentazione delle domande da parte del lavoratore
La modalità di presentazione della domanda cambia in funzione della scelta del datore di lavoro:
- se il datore di lavoro opta per il pagamento a conguaglio ed è autorizzato con CA 2G, il lavoratore presenta telematicamente le domande per le prestazioni che richiedono richiesta all’Istituto, secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori;
- se il datore di lavoro non opta per il conguaglio, restano ferme le modalità cartacee e il pagamento diretto da parte dell’INPS.
Per i lavoratori cessati o sospesi da aziende autorizzate al conguaglio è ammesso esclusivamente il pagamento diretto da parte dell’Istituto.
Gestione delle pratiche già in corso
Per le domande di prestazioni già in corso di fruizione presentate da lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano optato per il conguaglio, la circolare distingue due casistiche:
- le domande relative a maternità, donazione di sangue e donazione di midollo osseo già presentate secondo le precedenti disposizioni continuano a essere gestite dalle medesime strutture territoriali, con pagamento diretto INPS e tramite la procedura informatica dedicata ai lavoratori assicurati ex-IPSEMA;
- le domande relative a permessi ex l. 104/1992 e congedi straordinari già presentate devono essere trasmesse alle Strutture territoriali competenti secondo la nuova ripartizione applicabile alla generalità degli assicurati, e acquisite nella procedura gestionale ordinaria.
In quest’ultimo caso, al lavoratore va data comunicazione mediante il modello allegato 1, e la pratica deve essere chiusa nella procedura dedicata agli assicurati ex-IPSEMA.
Competenza territoriale e cristallizzazione dei bacini di utenza
Per i lavoratori dipendenti da aziende non optanti per il conguaglio e per le indennità a tutela della malattia, la circolare cristallizza le competenze territoriali già definite con la circolare n. 93/2014 e con il messaggio n. 166/2015, tenendo conto della residenza degli assicurati, degli uffici S.A.S.N. e delle Capitanerie di porto coinvolte nel flusso procedurale.
La tabella riportata individua le Strutture INPS competenti per regione o provincia di residenza, tra cui, a titolo esemplificativo, le sedi di Giulianova, Vibo Valentia, Napoli, Castellammare di Stabia, Ferrara, Trieste, Roma Montesacro, Genova, Milano Missori, San Benedetto del Tronto, Moncalieri, Bari, Lecce, Cagliari, Olbia, Palermo, Messina, Catania, Mazara del Vallo, Livorno e Venezia.
Per i lavoratori stranieri non residenti né domiciliati in Italia, resta ferma la competenza già stabilita dalla circolare n. 179/2013, basata sul compartimento marittimo di iscrizione della nave.
La circolare precisa infine che, dalla sua pubblicazione, non verranno prese in considerazione ulteriori modifiche dei bacini di utenza fino a nuova comunicazione.
Punti principali
Quadro generale e finalità dell’intervento
La circolare si inserisce nel processo di progressiva armonizzazione delle lavorazioni per gli assicurati ex-IPSEMA, dopo il passaggio all’INPS delle attività di accertamento, riscossione contributiva ed erogazione delle prestazioni disposto dall’art. 10, comma 3, del d.l. 76/2013, convertito dalla l. 99/2013. L’obiettivo è adeguare le modalità di gestione delle prestazioni diverse dalla malattia a quelle già in uso per la generalità degli assicurati INPS.
Prestazioni interessate dal conguaglio
A partire dalle denunce di competenza ottobre 2015, i datori di lavoro che ne facciano richiesta possono anticipare e porre a conguaglio le prestazioni diverse dalla malattia. Le prestazioni conguagliabili sono: congedo di maternità, congedo di paternità, congedo parentale, congedo parentale su base oraria, riposi giornalieri per allattamento, permessi per assistenza disabili ex art. 3 l. 104/1992, congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave, donazione di sangue, donazione di midollo osseo, nonché il congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente ex art. 4, comma 24, lett. a), l. 92/2012, se fruito entro il 31 dicembre 2015.
Datori di lavoro e lavoratori interessati
Le imprese armatoriali, della pesca, di navigazione aerea e i datori che utilizzano personale obbligatoriamente iscritto al Fondo volo possono accedere al conguaglio solo sulle posizioni contributive indicate dalla circolare, con specifici CSC e CA. Per i lavoratori marittimi, l’anticipazione datoriale riguarda soltanto i lavoratori in continuità di rapporto di lavoro e quelli per i quali l’evento tutelato si verifichi durante il rapporto in essere. Per la corretta determinazione delle voci retributive rilevanti, l’Istituto può richiedere la documentazione contrattuale aziendale o individuale, la lettera di incarico o la convenzione di imbarco.
Codice autorizzativo CA 2G e gestione Uniemens
I datori di lavoro interessati devono richiedere alla Struttura territoriale competente, tramite cassetto previdenziale, il codice di autorizzazione CA 2G, che abilita al conguaglio delle prestazioni diverse dalla malattia per i lavoratori assicurati ex-IPSEMA. Il codice implica l’anticipazione di tutte le prestazioni diverse dalla malattia, non solo di alcune di esse. Le somme da conguagliare vanno esposte in Uniemens con le modalità già in uso; per le posizioni individuate, continuano a valere le regole specifiche di esposizione dei lavoratori marittimi, con i codici EM e uguale D per il tempo determinato, ovvero con il nuovo codice MS per il personale marittimo sbarcato. Per il recupero di anticipazioni non conguagliate nel mese di competenza, in relazione a eventi dal giugno 2015, si utilizza la procedura delle regolarizzazioni Uniemens.
Domande dei lavoratori e competenza territoriale
Se il datore di lavoro ha optato per il conguaglio ed è stato autorizzato con CA 2G, i lavoratori presentano telematicamente le domande per le prestazioni che richiedono una richiesta all’Istituto, con regole di competenza territoriale analoghe a quelle della generalità dei lavoratori. Se il datore di lavoro non opta per il conguaglio, restano in vigore le modalità cartacee e il pagamento diretto da parte dell’INPS. Per i lavoratori cessati o sospesi da aziende autorizzate al conguaglio è ammesso solo il pagamento diretto. La circolare aggiorna e sostituisce le precedenti istruzioni sulla competenza territoriale per le pratiche ex-IPSEMA, distinguendo anche le regole per le domande già in corso di fruizione.
Cristallizzazione delle competenze territoriali
Per i lavoratori dipendenti da aziende non optanti per il conguaglio e per le indennità a tutela della malattia, la circolare cristallizza le competenze territoriali delle Strutture INPS, tenendo conto della residenza degli assicurati e dell’allocazione dei servizi sanitari e delle Capitanerie di porto. Viene riportata la tabella di riparto dei bacini di utenza per regione e provincia, con specifiche strutture polo per Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Basilicata, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e Trentino-Alto Adige. Per i lavoratori stranieri non residenti né domiciliati in Italia resta fermo il criterio del compartimento marittimo di iscrizione della nave.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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