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Circolare

Circolare numero 178 del 03-11-2015

Con la presente circolare si forniscono indicazioni e chiarimenti in ordine ai datori di lavoro iscritti alla gestione dipendenti pubblici ed ai giornalisti iscritti all’INPGI ammessi a fruire del beneficio di esonero contributivo. Si forniscono, inoltre, rispetto a quanto già previsto con circolare n. 17 del 2015, ulteriori chiarimenti riguardanti taluni profili attuativi afferenti all’esonero contributivo in oggetto. INDICE Premessa. 1. Datori di lavoro iscritti alle Gestioni pubbliche che possono fruire del beneficio previsto dalla legge n. 190/2014. 1.1. Codifica datori di lavoro Uniemens. 1.2. UniEmens – ListaPosPA. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero. 1.3. UniEmens Lista PosPA. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero per periodi retributivi precedenti novembre 2015. 1.4. UniEmens Lista PosPA. Modalità di esposizione del beneficio nei casi di superamento della soglia massima mensile. 1.5. Sostituzioni dati indicati in precedenti denunce contributive Lista PosPA. 1.6. Quantificazione dell’esonero contributivo previsto dall’articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Lista PosPA. 1.7. Rilevazione contabile. 1.8. Esempi di compilazione denunce contributive mensili relative ai benefici nell’ambito della gestione dipendenti pubblici. 2. Esonero contributivo per i datori di lavoro privati tenuti al versamento dei contributi presso l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI). 3. Chiarimenti per l’omogenea applicazione della normativa. 3.1. Ambito di applicazione dell’esonero. 3.2. Condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo. Casi particolari. 3.3. Durata dello sgravio. 3.4. Coordinamento con altri incentivi. 3.5. Esonero contributivo e riduzioni contributive per zone montane e svantaggiate di cui all’art. 9 della L. 67/1988.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’applicazione dell’esonero contributivo previsto dalla legge di stabilità 2015 alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015, con particolare riferimento ai datori di lavoro iscritti alle Gestioni pubbliche e ai datori tenuti al versamento all’INPGI. Vengono precisati i soggetti ammessi ed esclusi, le modalità di richiesta del codice di autorizzazione, la compilazione UniEmens/ListaPosPA, il coordinamento con altri incentivi e numerose condizioni ostative o particolari (rapporti pregressi, part-time, somministrazione, trasferimenti d’azienda, maternità, trasformazioni).

Chiarimenti sull’esonero contributivo triennale per assunzioni 2015

Esonero contributivo triennale per assunzioni 2015: chiarimenti applicativi

La circolare fornisce istruzioni e chiarimenti sull’esonero contributivo previsto dalla legge di stabilità 2015 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015. L’intervento riguarda in particolare i datori di lavoro iscritti alle Gestioni pubbliche e i datori tenuti alla contribuzione INPGI, con precisazioni su soggetti ammessi, modalità di esposizione del beneficio, limiti economici, condizioni di spettanza e coordinamento con altre agevolazioni.

Ambito soggettivo di applicazione

L’agevolazione spetta ai datori di lavoro privati, indipendentemente dalla loro qualificazione imprenditoriale, e può riguardare anche soggetti privati tenuti a versare contributi alle Gestioni pubbliche (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS), nonché i datori di lavoro che assumono lavoratori assicurati all’INPGI. La circolare richiama inoltre la possibilità per enti pubblici economici e altri soggetti di natura privatistica di accedere al beneficio.

Sono invece esclusi:

  • le amministrazioni dello Stato, comprese scuole, istituti, accademie e conservatori statali;
  • Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi;
  • istituzioni universitarie;
  • IACP, Camere di commercio, enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
  • ARAN e Agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999;
  • Banca d’Italia, Consob, autorità indipendenti e università non statali legalmente riconosciute.

Codice di autorizzazione e adempimenti

Per fruire dell’esonero i datori di lavoro devono richiedere il codice di autorizzazione "6Y", che identifica l’esonero contributivo ex legge n. 190/2014. La richiesta va presentata prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’agevolazione, tramite la funzione "contatti" del cassetto previdenziale aziende; in alternativa, per i soggetti che non vi accedono, mediante PEC alla Direzione Centrale Entrate.

La sede territorialmente competente attribuisce il codice alla posizione contributiva con validità dall’1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2018. Il controllo della legittimità della fruizione è affidato alla base dati "lavoratori agevolati".

Esposizione in UniEmens/ListaPosPA

Per i datori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, l’esonero è esposto nel flusso UniEmens, sezione ListaPosPA, a partire dalla denuncia del periodo retributivo di novembre 2015. Deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese e valorizzato il dato relativo alla soglia mensile di esonero, pari a 671,66 euro.

La circolare precisa che:

  • per rapporti instaurati o cessati nel mese, il massimale mensile è ridotto in proporzione ai giorni di lavoro, assumendo 22,08 euro giornalieri;
  • per i part-time e per il lavoro ripartito la soglia va ridotta in base alla durata dell’orario o della prestazione effettiva;
  • l’esonero riguarda prioritariamente i contributi pensionistici a carico del datore di lavoro e, solo se residua capienza, le contribuzioni minori versate alla Gestione INPS competente;
  • il beneficio non riguarda la contribuzione TFS/TFR (INADEL, ENPAS) né l’assicurazione sociale vita (ENPDEP).

Per i mesi precedenti novembre 2015, i dati relativi ai periodi da gennaio a novembre 2015 potevano essere esposti nelle denunce inviate fino al 31 gennaio 2016, con valorizzazione separata dei singoli periodi. In caso di superamento della soglia mensile, l’eccedenza può essere recuperata nei mesi successivi con la codifica di conguaglio residuo. Se occorre rettificare dati già trasmessi, devono essere utilizzate le ordinarie procedure di variazione (V1 causale 5).

Beneficio per i datori tenuti all’INPGI

La circolare conferma che l’esonero si applica anche alle assunzioni di giornalisti per i quali il rapporto assicurativo previdenziale è costituito presso l’INPGI. Le domande di autorizzazione devono essere presentate direttamente all’INPGI secondo le modalità stabilite dall’ente, che disciplinerà anche gli aspetti tecnici della denuncia contributiva.

Il beneficio opera per assunzioni e conversioni a tempo indeterminato effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015, in coerenza con i requisiti e le condizioni già delineati nella circolare n. 17/2015.

Contribuzioni escluse e coordinate con l’esonero

La circolare chiarisce che l’esonero riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ma non si estende a una serie di versamenti che non hanno natura previdenziale o che perseguono finalità solidaristiche. Restano quindi esclusi, tra gli altri:

  • i premi e contributi INAIL;
  • il contributo al fondo TFR dei dipendenti del settore privato ex legge n. 296/2006;
  • i contributi ai fondi di cui alla legge n. 92/2012;
  • il contributo per la garanzia del finanziamento della Qu.I.R.;
  • il contributo dello 0,30% per i fondi interprofessionali;
  • i contributi di solidarietà per previdenza complementare, spettacolo e sportivi professionisti.

È invece soggetto a esonero il contributo aggiuntivo IVS dello 0,50% previsto dalla legge n. 297/1982. La circolare sottolinea inoltre che, quando il datore di lavoro applica misure compensative per il TFR o la Qu.I.R. ai sensi del d.lgs. n. 252/2005, l’esonero va calcolato sulla contribuzione effettivamente dovuta, al netto di tali riduzioni.

Requisiti soggettivi del lavoratore e casi particolari

La condizione base per accedere all’agevolazione è che il lavoratore non sia stato occupato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione. La circolare precisa che il requisito va verificato anche se il rapporto precedente era all’estero; al contrario, rapporti a termine, collaborazioni a progetto o attività autonome non precludono il beneficio.

Vengono inoltre fornite precisazioni su varie fattispecie:

  • il rapporto part-time a tempo indeterminato può dare diritto al beneficio anche se il lavoratore è assunto da due diversi datori, purché la decorrenza dei rapporti sia la stessa;
  • il mancato superamento del periodo di prova e le dimissioni non fanno venir meno la natura a tempo indeterminato del rapporto ai fini del requisito;
  • nei cambi di appalto in cui il lavoratore passa a un nuovo datore mediante costituzione ex novo di un rapporto, l’incentivo non spetta;
  • in caso di cessione del contratto ex art. 1406 c.c. o di trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., il beneficio residuo può trasferirsi al cessionario.

Resta inoltre ferma la preclusione per i lavoratori che abbiano già beneficiato di un rapporto agevolato con lo stesso datore o con società controllate/collegate, anche in funzione antielusiva.

Durata dell’agevolazione e sospensioni

L’esonero si applica alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 e dura 36 mesi dalla data di assunzione. Nel caso di somministrazione a tempo indeterminato, il beneficio spetta per l’intera durata anche durante i periodi di attesa di assegnazione. È prevista la sospensione del periodo di fruizione in caso di assenza obbligatoria per maternità, con conseguente differimento temporale del beneficio.

Rapporti con altri incentivi

La regola generale è quella della non cumulabilità con altri esoneri o riduzioni di aliquote. La circolare specifica che l’esonero non è cumulabile con l’incentivo ex art. 4, commi 8-11, legge n. 92/2012 per l’assunzione di over 50 e donne in determinate condizioni, né con altri sgravi contributivi analoghi.

È però possibile utilizzare prima un incentivo per rapporto a termine e poi l’esonero della legge n. 190/2014 in caso di trasformazione a tempo indeterminato, se sono rispettati tutti i presupposti. La circolare distingue anche il coordinamento con la legge n. 223/1991: il datore di lavoro può scegliere il regime agevolato applicabile, ma una volta attivato un rapporto sulla base di un beneficio non può successivamente optare per un altro. Se si vuole cumulare l’incentivo economico dell’art. 8, comma 4, legge n. 223/1991 con l’esonero, occorre il codice di autorizzazione 5T e la corretta valorizzazione nel flusso UniEmens.

Settore agricolo e zone montane o svantaggiate

Per il settore agricolo la circolare afferma che l’esonero della legge di stabilità 2015 non è cumulabile con la riduzione contributiva prevista per i datori di lavoro agricoli operanti nei territori montani o nelle zone svantaggiate ai sensi dell’art. 9 della legge n. 67/1988. In base al principio di specialità, per i lavoratori ammessi all’incentivo in tali aree i datori agricoli possono applicare soltanto il regime ordinario previsto dalla norma del 1988.

Profili contabili e allegati

La rilevazione contabile dell’esonero, posto a carico dello Stato per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015, è demandata alla Direzione generale dell’Istituto. La circolare segnala infine che l’allegato 1 contiene esempi di compilazione delle denunce contributive mensili per i benefici nell’ambito della Gestione Dipendenti Pubblici.

Punti principali

Ambito soggettivo e soggetti esclusi/ammessi

L’esonero triennale si applica ai datori di lavoro privati e, in base ai chiarimenti forniti, anche a taluni soggetti privati tenuti a versare contributi alle Gestioni pubbliche (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS) e ai datori che assumono lavoratori assicurati all’INPGI. Sono invece esclusi le amministrazioni pubbliche in senso stretto, gli enti pubblici non economici, il Servizio sanitario nazionale, ARAN, Agenzie ex d.lgs. 300/1999, Banca d’Italia, Consob, autorità indipendenti e università non statali legalmente riconosciute. Possono accedere, tra gli altri, enti pubblici economici, società privatizzate, ex IPAB trasformate in fondazioni o associazioni di diritto privato, aziende speciali, consorzi di bonifica e industriali, enti morali ed ecclesiastici.

Codice di autorizzazione e istruzioni operative

I datori di lavoro aventi diritto devono richiedere il codice di autorizzazione "6Y" prima di esporre l’esonero nella denuncia contributiva del primo periodo retributivo interessato. La richiesta va fatta tramite la funzione "contatti" del cassetto previdenziale aziende, oppure via PEC alla Direzione Centrale Entrate per chi non ha accesso a tale funzione. La sede competente attribuisce il codice con validità dall’1/01/2015 al 31/12/2018 e il controllo della legittimità dell’agevolazione avviene tramite la base dati "lavoratori agevolati".

Esposizione in UniEmens/ListaPosPA e limiti mensili

Per i datori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, l’esonero va esposto in UniEmens – ListaPosPA a partire dalla denuncia del periodo retributivo di novembre 2015. Nelle denunce devono essere valorizzati gli elementi relativi alla contribuzione piena e alla soglia mensile di esonero, pari a 671,66 euro. Per i rapporti instaurati o cessati nel corso del mese, il massimale va riproporzionato su base giornaliera, assumendo 22,08 euro al giorno. Per il part-time e il lavoro ripartito la soglia va ulteriormente ridotta in proporzione all’orario effettivo. In caso di eccedenza rispetto al tetto mensile, il residuo può essere recuperato nei mesi successivi con specifiche codifiche di conguaglio. Sono previsti anche criteri per la sostituzione di dati già trasmessi e per le denunce relative ai periodi gennaio-novembre 2015, che potevano essere esposte fino al 31/01/2016.

INPGI e decorrenza del beneficio

Per i datori di lavoro privati tenuti alla contribuzione INPGI, l’esonero previsto dalla legge n. 190/2014 si applica anche ai rapporti di lavoro subordinato instaurati con giornalisti, secondo i criteri fissati dall’INPGI con propria delibera n. 52 del 15 ottobre 2015. Le domande di autorizzazione devono essere presentate direttamente all’INPGI secondo le modalità che l’ente definirà con apposita circolare. Il beneficio opera per le assunzioni e conversioni a tempo indeterminato effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015.

Contribuzioni escluse e contributo aggiuntivo IVS

La circolare precisa che l’esonero riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ma non si applica ai premi INAIL, ai contributi al fondo TFR di cui alla legge n. 296/2006, ai fondi di cui alla legge n. 92/2012, al contributo per la garanzia del finanziamento della Qu.I.R., allo 0,30% per i fondi interprofessionali, ai contributi di solidarietà per previdenza complementare, spettacolo e sportivi professionisti. È invece soggetto a esonero il contributo aggiuntivo IVS dello 0,50% previsto dalla legge n. 297/1982; conseguentemente, se esso è integralmente assorbito dall’esonero, non deve essere operato l’abbattimento del TFR, oppure questo va ridotto solo per la quota non esonerata. L’esonero si applica sulla contribuzione effettivamente dovuta, quindi anche al netto delle misure compensative per TFR e Qu.I.R. di cui al d.lgs. n. 252/2005.

Condizioni per il diritto all’incentivo

Il lavoratore non deve aver avuto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, un rapporto a tempo indeterminato; il requisito vale anche se il precedente rapporto era estero. Non ostano al beneficio rapporti diversi dal tempo indeterminato, come tempo determinato, collaborazione a progetto o attività autonoma. Non devono esserci stati rapporti a tempo indeterminato con il datore, o con società controllate/collegate, nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della legge (1/10/2014-31/12/2014). La circolare chiarisce inoltre che: il part-time può beneficiare dell’esonero anche in caso di contemporanea assunzione presso due datori, se la decorrenza è la stessa; il mancato superamento della prova e le dimissioni non escludono la natura a tempo indeterminato del rapporto ai fini del requisito; nei cambi di appalto con nuova assunzione ex novo l’incentivo non spetta; nella cessione del contratto e nel trasferimento d’azienda il beneficio residuo può trasferirsi al cessionario ai sensi degli articoli 1406 e 2112 c.c.; l’assunzione deve inoltre rispettare il divieto di precedente rapporto agevolato con lo stesso datore o soggetti collegati.

Durata, sospensione e coordinamento con altri incentivi

L’esonero vale per le assunzioni dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 e dura 36 mesi dalla data di assunzione. Nel caso di somministrazione a tempo indeterminato, il beneficio spetta per l’intera durata di 36 mesi anche durante eventuali periodi di attesa; può essere sospeso per maternità obbligatoria. La circolare ribadisce che l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote, ma può convivere con incentivi di natura economica. Viene chiarito che è possibile cumulare, in sequenza, l’incentivo della legge n. 92/2012 per l’assunzione a termine e poi l’esonero della legge n. 190/2014 in caso di trasformazione a tempo indeterminato, se ricorrono i presupposti. È inoltre illustrato il coordinamento con l’incentivo ex legge n. 223/1991, precisando che la scelta del regime agevolato è tendenzialmente alternativa e non modificabile successivamente. Per fruire dell’incentivo economico ex art. 8, comma 4, legge n. 223/1991 insieme all’esonero, è richiesto il codice di autorizzazione 5T e la valorizzazione del flusso UniEmens con il codice "MOBI".

Zone montane e svantaggiate nel settore agricolo

Per il settore agricolo, la circolare precisa che l’esonero contributivo della legge di stabilità 2015 non è cumulabile con la riduzione contributiva prevista per i datori di lavoro agricolo che operano nei territori montani o nelle zone agricole svantaggiate ai sensi dell’art. 9 della legge n. 67/1988. In applicazione del principio di specialità, per tali lavoratori i datori agricoli possono fruire solo del regime ordinario previsto dalla norma del 1988.

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