Cassazione Civile, Ordinanza n. 12853/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione, proposta davanti al Giudice di pace e poi proseguita in appello, avverso dieci ordinanze-ingiunzione emesse per violazione dell’art. 7, commi 1 e 14, del Codice della strada, perché il conducente sarebbe entrato in zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione. Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione ritenendo scaduto il permesso; il Tribunale ha confermato la decisione aggiungendo, sulla base degli atti, che la licenza NCC risultava rilasciata per un diverso veicolo rispetto a quello utilizzato al momento dell’accesso. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: 1) ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse introdotto una questione nuova relativa alla diversità del veicolo rispetto a quello autorizzato; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c., perché il Comune avrebbe contestato solo la scadenza del permesso e non la titolarità della licenza o l’uso del veicolo; 3) omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla sentenza TAR Lazio del 13.10.2015; 4) omessa pronuncia sulla censura relativa alla delibera comunale n. 533/2001 e ai suoi effetti dopo l’annullamento amministrativo; 5) omessa pronuncia sulla questione della L. n. 19/2017 e sulla sospensione/differimento delle norme incidenti sulla disciplina NCC; 6) omesso esame della sentenza TAR Lazio del 13.10.2015 come fatto decisivo; 7) violazione dell’art. 2909 c.c. per mancato riconoscimento del giudicato esterno asseritamente formato sulla sentenza TAR; 8) violazione dell’art. 4 DM 55/2014 per errata liquidazione delle spese di lite, ritenuta non verificabile perché non distinguente le singole fasi processuali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice d’appello non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se conferma la decisione sulla base di una ricostruzione autonoma dei fatti, purché resti entro petitum e causa petendi; qui il Tribunale si è limitato a confermare il rigetto dell’opposizione alle sanzioni per la medesima pretesa sanzionatoria. Ha respinto il secondo motivo osservando che l’opponente contestava la sola scadenza del permesso, mentre la documentazione in atti consentiva di rilevare anche che il permesso NCC riguardava un diverso veicolo. I motivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono stati ritenuti assorbiti, poiché la ratio decisiva della sentenza impugnata era la scadenza del permesso al momento dell’accesso in ZTL; perciò era irrilevante scrutinare le ulteriori questioni sul TAR, sul giudicato esterno e sulle norme richiamate. L’ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, anche per mancata indicazione degli atti e documenti rilevanti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; inoltre la liquidazione delle spese entro i limiti tariffari rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per vizi specifici non dedotti adeguatamente. Nessuna pronuncia sulle spese di legittimità, perché Roma Capitale non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 7, commi 1 e 14, Codice della strada
Norma sanzionatoria richiamata per l’accesso non autorizzato in ZTL.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se il giudice di appello conferma la decisione con autonoma ricostruzione dei fatti, restando nei limiti di petitum e causa petendi.
La contestazione e la documentazione in atti possono fondare l’accertamento del giudice; la censura è infondata quando la parte avversa ha contestato il presupposto decisivo della pretesa sanzionatoria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per i vizi processuali dedotti, inclusa l’omessa pronuncia.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente atti e documenti su cui si fonda; la mancanza comporta inammissibilità del motivo.
Il giudicato esterno invocato è irrilevante se la questione è assorbita dalla ratio decisiva della sentenza impugnata.
La liquidazione delle spese entro i parametri è affidata alla discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in cassazione in assenza di specifiche censure.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Richiamata dal ricorrente come fonte di sospensione/differimento di norme sulla disciplina NCC, ma le relative doglianze sono state dichiarate assorbite.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello il giudice può fondare la conferma della decisione su una ricostruzione autonoma dei fatti e su ragioni diverse da quelle del primo giudice, senza ultrapetizione, purché non esca dal perimetro del petitum e della causa petendi.
- L’omessa pronuncia o l’omesso esame di questioni di diritto è irrilevante quando la decisione impugnata si fonda su un accertamento assorbente che rende superfluo affrontare quelle questioni.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: chi contesta la decisione sulle spese deve indicare gli atti e i documenti rilevanti e non può limitarsi a deduzioni generiche sulla liquidazione.
- La liquidazione delle spese processuali entro i parametri legali o tariffari rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non per violazioni specifiche e adeguatamente dedotte.
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