Cassazione Civile, Ordinanza n. 05256/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda una richiesta di rimborso IVA proposta da una società immobiliare per l'IVA assolta sugli acquisti di immobili effettuati tra il 1° gennaio 2006 e il 4 luglio 2006. La società aveva applicato, in via prudenziale, il pro-rata di detraibilità nella misura dell'87%, considerando rilevanti anche talune operazioni attive successive o comunque connesse al mutato regime IVA; in seguito aveva chiesto il rimborso della differenza, sostenendo che, per gli immobili acquistati prima del 4 luglio 2006, non operasse la riduzione della detrazione e che spettasse la detrazione piena. Il primo grado e l'appello erano stati sfavorevoli alla società, ma in cassazione questa Corte aveva già enunciato un principio favorevole alla contribuente, affermando che la disciplina transitoria salva la detrazione integrale dell'IVA sugli acquisti di fabbricati diversi da quelli strumentali posseduti alla data del 4 luglio 2006. Riassunto il giudizio, la Corte di giustizia tributaria accoglieva il ricorso della società e annullava il diniego di rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 384 c.p.c. per asserito mancato rispetto, da parte del giudice di rinvio, del principio di diritto già fissato dalla Cassazione, sostenendo che il giudice di merito non avesse verificato in concreto i presupposti di fatto relativi alla natura degli immobili; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, per avere la CGT usato formule ritenute vaghe e non aver esaminato le difese dell'Ufficio; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 35, comma 9, del d.l. n. 223 del 2006, assumendo che la sentenza avesse erroneamente considerato tutte le fatture come relative a immobili residenziali, con travisamento della prova e conseguente erroneo riconoscimento del rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché, sotto la veste di violazione di legge, sollecitavano in realtà una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità; ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione della sentenza di merito era sufficiente e intelligibile, perché dava conto degli acquisti, della ripartizione tra immobili abitativi e strumentali e della ragione giuridica del rimborso alla luce della disciplina transitoria e del precedente principio di diritto già enunciato. La Corte ha confermato quindi l'accoglimento della domanda della contribuente e ha condannato l'Amministrazione alle spese.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; la doglianza è però inammissibile se mira in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza è configurabile solo in presenza di una reale mancanza o apparenza della motivazione, non quando la censura mira a una diversa lettura del materiale probatorio.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria, ma non ritenuto violato nel caso concreto.
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente e intellegibile; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.
La motivazione deve consentire di comprendere l'iter logico-giuridico della decisione; la sentenza impugnata lo faceva.
Richiamato in tema di chiarezza della motivazione, ma la Corte ha escluso la sua violazione.
La censura che invoca l'erronea valutazione delle prove è inammissibile in cassazione se chiede una rivalutazione del merito.
La dedotta violazione del criterio di valutazione della prova è stata ritenuta, nel concreto, un tentativo di riesame del merito.
art. 35, comma 9, d.l. n. 223 del 2006
La disciplina transitoria non imponeva rettifica della detrazione per i fabbricati diversi da quelli strumentali posseduti alla data del 4 luglio 2006, preservando la detrazione piena dell'IVA sugli acquisti già effettuati.
art. 19-bis2 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla disciplina transitoria: per i fabbricati diversi da quelli strumentali posseduti alla data del 4 luglio 2006 non si effettua la rettifica della detrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma la censura per violazione dell'art. 384 c.p.c. è inammissibile quando si traduce nella contestazione dell'accertamento dei fatti e della prova compiuto dal giudice di rinvio.
- La motivazione è solo apparentemente carente quando, pur sinteticamente, consente di ricostruire i fatti decisivi, il contenuto della prova documentale e la regola giuridica applicata; non è sufficiente, per denunciare nullità, lamentare che il giudice non abbia condiviso le argomentazioni della parte.
- In cassazione non è consentito trasformare la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio: il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito sulle risultanze documentali.
- In presenza di una disciplina transitoria che esclude la rettifica della detrazione per determinati beni già posseduti a una certa data, deve riconoscersi la permanenza della detrazione piena dell'IVA già assolta sugli acquisti, anche se il regime delle operazioni successive muti in senso esentativo.
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