Sentenza del 16/06/2015 n. 655 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
ntempestiva la notifica dell'atto di appello oltre l'anno e 46 giorni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’atto di appello è stato ritenuto nullo, o comunque inammissibile per decadenza, perché notificato oltre il termine previsto dalla legge. Di conseguenza, l’impugnazione non può produrre effetti e la sentenza impugnata resta sostanzialmente definitiva.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la tempestività della notifica dell’atto di appello. L’impugnazione è stata notificata oltre il termine massimo di un anno e 46 giorni decorrente dalla data di deposito della sentenza impugnata. Il superamento di tale termine comporta la decadenza dal diritto di proporre appello e determina l’invalidità dell’atto.
Norme richiamate
Termine annuale per l’impugnazione decorrente dal deposito della sentenza
oltre il previsto termine di anni uno e 46 giorni dalla data di deposito della sentenza impugnata
Il testo applica un termine massimo per la proposizione e notificazione dell’appello. Una volta decorso il termine, la parte perde il diritto di impugnare la sentenza.
Massime di principio
- La tempestività della notifica dell’atto di appello è essenziale: il superamento del termine previsto comporta la decadenza dal diritto di impugnare.
- Il termine deve essere calcolato con precisione a partire dalla data rilevante, indicata in questo caso nel deposito della sentenza, considerando anche il periodo aggiuntivo previsto dalla disciplina applicabile.
- La notifica effettuata oltre il termine non è normalmente sanata dalla successiva costituzione della controparte, poiché la decadenza incide sulla possibilità stessa di proporre l’impugnazione.
- In situazioni analoghe occorre verificare la data di deposito o pubblicazione della sentenza, la disciplina applicabile al tipo di procedimento, eventuali sospensioni o proroghe e la data perfezionativa della notifica per il notificante.
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