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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34362/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza lamentando la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, poiché al difensore non sarebbero state comunicate le conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte di appello. Le conclusioni chiedevano la conferma della sentenza di primo grado. Il ricorrente non ha indicato quale concreto pregiudizio difensivo fosse derivato dall’omissione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la mancata trasmissione al difensore delle conclusioni del Procuratore Generale non determini di per sé una nullità, in ragione del principio di tassatività delle nullità e dell’assenza di una specifica sanzione processuale; occorre invece allegare il concreto pregiudizio arrecato alle ragioni difensive. Nel caso concreto, le conclusioni chiedevano soltanto la conferma della sentenza di primo grado e il ricorrente non ha dedotto alcun pregiudizio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • principio di tassatività delle nullità processuali

    in quanto, per il carattere tassativo delle nullità e per l'assenza di una specifica sanzione processuale, è necessario indicare il concreto pregiudizio derivato alle ragioni difensive, quando le conclusioni del Procuratore Generale contenevano - come nel caso di specie - la mera richiesta di conferma della sentenza di primo grado

    La mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale non comporta automaticamente una nullità: in assenza di una specifica sanzione processuale, la parte deve indicare il concreto pregiudizio difensivo derivato dall’omissione.

Massime di principio

  • La mancata trasmissione al difensore dell’imputato delle conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte di appello non integra, da sola, una nullità per violazione del diritto di difesa; in mancanza di una specifica sanzione processuale, è necessario dedurre il concreto pregiudizio arrecato alle ragioni difensive.
  • Quando le conclusioni non comunicate si limitano a chiedere la conferma della sentenza di primo grado, l’impugnazione che denuncia l’omissione senza indicare un concreto pregiudizio difensivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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