Deliberazione n. 549 del 25/09/2025
Provvedimento del 25 settembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica il provvedimento d'urgenza adottato nei confronti di Snap Inc. a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito che l'interessato temeva potesse essere diffuso tramite Snapchat senza il suo consenso. L'Autorità conferma l'ingiunzione a impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la prescrizione di conservare per 12 mesi l'eventuale materiale acquisito in chiaro, solo a fini probatori e con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Ratifica della misura d'urgenza nei confronti di Snap Inc. per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misura urgente contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su Snapchat
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato il provvedimento d'urgenza adottato nei confronti di Snap Inc. in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, riguardante materiale sessualmente esplicito che l'interessato temeva potesse essere diffuso tramite la piattaforma Snapchat senza consenso.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l'art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso;
- l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l'adozione urgente di un provvedimento volto a impedire l'eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica dell'Autorità.
Segnalazione e intervento urgente
La persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis e ha chiesto l'intervento dell'Autorità presso Snapchat. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il 17 settembre 2025 la determinazione n. 327/2025 in via d'urgenza.
Il provvedimento urgente ha disposto:
- l'ingiunzione a Snap Inc. di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l'eventuale materiale che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, solo a fini probatori;
- l'obbligo di usare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure all'Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, preso atto della documentazione e delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato il provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La decisione conferma quindi l'azione immediata volta a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a garantirne, ove necessario, la conservazione a fini probatori in condizioni di riservatezza.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha segnalato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis del Codice, chiedendo l'intervento del Garante presso la piattaforma Snapchat. La segnalazione riguardava registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso.
Provvedimento d'urgenza del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il 17 settembre 2025 una determinazione urgente ai sensi dell'art. 33-bis del regolamento n. 1/2019. È stato ingiunto a Snap Inc. di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione a fini probatori
Alla società è stato inoltre prescritto di conservare l'eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicarsi tempestivamente all'Autorità.
Ratifica da parte del Garante
Nella riunione del 25 settembre 2025 il Garante ha ratificato, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il provvedimento d'urgenza n. 327/2025 adottato nei confronti di Snap Inc. Il provvedimento conferma quindi le misure immediate finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 25 set 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 572 del 25/09/2025
- Provvedimento · 25 set 2025Provvedimenti del 25/09/2025
- Provvedimento · 25 set 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 570 del 25/09/2025
- Provvedimento · 25 set 2025Prescrizioni del Garante n. 567 del 25/09/2025
- Provvedimento · 25 set 2025Prescrizioni del Garante n. 543 del 25/09/2025
- Provvedimento · 25 set 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 533 del 25/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →