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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05165/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Un avvocato, munito di procura rilasciata dal cliente, aveva anticipato somme dovute in esecuzione di una sentenza sfavorevole al cliente, pagando il difensore della controparte. Ottenuto decreto ingiuntivo per il rimborso, il cliente aveva proposto opposizione; in primo grado l'opposizione era stata rigettata, ma in appello il Tribunale aveva riformato la decisione, ritenendo insussistente un valido mandato con rappresentanza idoneo a giustificare il rimborso e qualificando il pagamento come adempimento del terzo, con conseguente rigetto della pretesa monitoria e condanna dell'avvocato alla restituzione di quanto percepito. Nel ricorso per cassazione l'avvocato ha dedotto: 1) violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., assumendo che il cliente non avesse specificamente contestato fatti decisivi (pagamento, procura notarile, efficacia liberatoria del versamento); 2) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione contraddittoria, per non avere il Tribunale valorizzato la procura speciale notarile del 17 aprile 2008; 3) violazione delle norme sul mandato con rappresentanza, sulla rappresentanza volontaria, sull'adempimento del terzo e sulla procura alle liti, sostenendo che la procura notarile integrasse un mandato con rappresentanza che legittimava il pagamento e il rimborso ex art. 1720 c.c.; 4) nullità per ultrapetizione e violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., assumendo che la domanda di restituzione delle somme in favore del cliente fosse stata proposta tardivamente solo con la comparsa conclusionale in appello.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo perché diretti a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale istruttorio compiute dal giudice di merito, oppure perché introducevano in cassazione questioni nuove. Quanto al quarto motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato: ha ribadito che la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza riformata non è una domanda nuova, ma un effetto consequenziale della riforma, e che è ammissibile nel giudizio di appello quando il pagamento esecutivo sia successivo alla proposizione dell'impugnazione; nel caso concreto, il pagamento era avvenuto dopo l'appello, sicché la domanda restitutoria era ammissibile e la decisione del Tribunale non era viziata da ultrapetizione. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la violazione del principio di non contestazione; la Corte non accoglie la censura perché mirava a una rivalutazione del merito

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato per affermare che l'opponente, quale convenuto sostanziale, deve contestare specificamente i fatti allegati dall'opposto

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ribadisce che in cassazione non è consentito un riesame del merito; il n. 5 consente solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la nullità denunciata in caso di ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 1180 c.c.

    la Corte dà atto che il pagamento era stato inquadrato dalla sentenza impugnata come adempimento del terzo, ma la censura che lo contestava è stata ritenuta inammissibile o infondata

  • artt. 1703, 1704, 1720 c.c.

    invocati per sostenere l'esistenza di un mandato con rappresentanza e il conseguente diritto al rimborso delle anticipazioni

  • artt. 1387 ss. c.c.

    richiamati in tema di rappresentanza volontaria e poteri conferiti dalla procura

  • artt. 83 ss. c.p.c.

    richiamati per distinguere la procura alle liti dalla procura sostanziale

  • art. 2041 c.c.

    menzionato dalla sentenza impugnata e nel ricorso come possibile qualificazione dell'azione restitutoria/arricchimento senza causa, ma non decisivo per l'esito

  • artt. 99 e 112 c.p.c.

    richiamati per dedurre la violazione del principio della domanda e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 111 Cost.

    invocato a sostegno della censura di ultrapetizione e del rispetto del giusto processo

  • art. 2907 c.c.

    richiamato nel motivo di nullità, senza incidenza autonoma sul decisum

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dalla Corte nel ribadire che la domanda restitutoria non integra domanda nuova ai sensi del divieto di nuove domande in appello

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non è invece deducibile la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • La qualificazione della procura e la distinzione tra procura alle liti e procura sostanziale costituiscono apprezzamenti di merito, censurabili in cassazione solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo o della violazione dei criteri ermeneutici, non mediante una diversa lettura del documento.
  • La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza riformata non è una domanda nuova, ma un effetto consequenziale della riforma; tuttavia, se il pagamento è anteriore all'appello, deve essere proposta nell'atto di impugnazione, mentre se il pagamento interviene nel corso del giudizio d'appello può essere introdotta fino alla precisazione delle conclusioni.
  • La domanda restitutoria proposta per la prima volta nella comparsa conclusionale in appello è inammissibile, perché la comparsa conclusionale ha funzione meramente illustrativa e non può contenere domande o eccezioni nuove.
  • La violazione delle preclusioni processuali e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato può integrare ultrapetizione e determinare nullità della sentenza, ma solo se la domanda sia effettivamente tardiva o estranea al thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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