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Sentenza

Sentenza del 13/07/2016 n. 14259 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato il riconoscimento del rimborso IVA riportata a nuovo nella dichiarazione IVA 2003, sostenendo che la detrazione o il rimborso dell'IVA relativa a operazioni passive richiede la loro effettiva inerenza e strumentalità rispetto a un'attività d'impresa concretamente esercitata o almeno specificamente programmata. La società non aveva compiuto operazioni attive per l'intera durata della sua esistenza, pari a 17 anni, e non era quindi sufficiente la sua mera esistenza formale, l'iscrizione nel registro delle imprese o la titolarità della partita IVA. La contribuente ha inoltre sostenuto che il condono fiscale relativo alle annualità 1998-2002 avrebbe dovuto comportare il riconoscimento integrale del rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e respinto il ricorso incidentale della società. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro il diniego di rimborso. La Corte ha chiarito che l'assenza di operazioni attive non esclude automaticamente la detrazione o il rimborso, se le operazioni passive sono preparatorie e concretamente finalizzate all'avvio dell'attività; tuttavia, la prova dell'inerenza grava sulla società e, nel caso esaminato, tale diritto non è stato riconosciuto. Il condono IVA non poteva modificare né consolidare il credito, poiché le sanatorie fiscali non incidono sui crediti del contribuente e le norme interne sul condono IVA devono essere disapplicate se incompatibili con il diritto dell'Unione. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4

    La norma disciplina l'esercizio di imprese ai fini IVA e la presunzione di esercizio d'impresa per le società commerciali.

    La presunzione rileva principalmente per assoggettare a IVA le operazioni attive. Non è sufficiente, per le operazioni passive, a dimostrare il diritto alla detrazione o al rimborso.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    La detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti è ammessa in relazione a beni e servizi acquistati nell'esercizio dell'impresa.

    Per detrarre o ottenere a rimborso l'IVA sulle operazioni passive occorre provare l'inerenza e la strumentalità rispetto all'attività imprenditoriale effettivamente esercitata o concretamente programmata.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 9

    La disposizione riguarda la definizione automatica dei rapporti tributari mediante condono.

    In materia di IVA la disposizione è incompatibile con il diritto dell'Unione Europea e non può essere utilizzata per consolidare automaticamente un credito IVA o impedire all'Amministrazione di contestarne l'esistenza.

  • Sesta direttiva 77/388/CEE, artt. 2 e 22

    Le norme impongono il corretto funzionamento e l'armonizzazione del sistema comune IVA; per questo non possono essere ammesse sanatorie nazionali idonee a compromettere la riscossione effettiva dell'imposta.

  • Trattato CE, art. 10

    Il principio di cooperazione impone agli Stati membri di assicurare l'effettiva applicazione del diritto dell'Unione, impedendo condoni IVA incompatibili con tale sistema.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    La Corte ha deciso direttamente la controversia nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Per ottenere la detrazione o il rimborso dell'IVA sugli acquisti non basta dimostrare l'esistenza formale della società, l'iscrizione al registro delle imprese o il possesso della partita IVA: occorre provare il collegamento concreto tra le spese e l'attività economica.
  • L'assenza di ricavi o di operazioni attive non esclude automaticamente il diritto alla detrazione, se le spese sono preparatorie, effettive e ragionevolmente finalizzate all'avvio dell'attività. La prova documentale e sostanziale di tale finalità grava sul contribuente.
  • La compatibilità di una spesa con l'oggetto sociale è soltanto un indizio e non dimostra da sola l'inerenza IVA; devono essere valutati anche la natura del bene o servizio, la sua utilità concreta e le circostanze dell'operazione.
  • Un condono o una sanatoria fiscale può ridurre o definire un debito, ma non consolida automaticamente un credito o un rimborso IVA dichiarato. L'Amministrazione conserva il potere di verificarne l'effettiva esistenza.
  • In presenza di una contestazione sul rimborso IVA, il contribuente deve dimostrare non solo l'avvenuto pagamento dell'imposta, ma anche l'effettività, l'inerenza e la strumentalità delle operazioni passive rispetto all'attività d'impresa.

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