Sentenza del 13/07/2015 n. 1288 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Demanio marittimo - Imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime - Concessione rilasciata dall'Autorità portuale - E' irrilevante ai fini del diritto della Regione alla riscossione dell'imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la debenza dell’imposta regionale sostenendo, in particolare, che la concessione demaniale fosse stata rilasciata dall’Autorità portuale e non direttamente da un’amministrazione statale o regionale. Secondo questa impostazione, il rilascio da parte dell’Autorità portuale avrebbe escluso l’applicazione dell’imposta o il diritto della Regione a riscuoterla.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che l’imposta prevista dall’art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, grava sul concessionario per le concessioni statali relative all’occupazione e all’uso di beni del demanio dello Stato. L’imposta è determinata dalla Regione nel cui territorio si trovano i beni ed è riscossa, per conto della Regione, dagli uffici competenti alla riscossione del canone concessorio. Il fatto che la concessione sia stata rilasciata dall’Autorità portuale è irrilevante ai fini del diritto regionale alla riscossione dell’imposta.
Norme richiamate
Art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281
Prevede un’imposta sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso di beni del demanio dello Stato; l’imposta è dovuta dal concessionario, è determinata dalla Regione sul cui territorio si trovano i beni ed è riscossa dagli uffici competenti alla riscossione del canone di concessione.
La norma collega il diritto della Regione alla riscossione alla natura demaniale del bene e alla sua ubicazione nel territorio regionale, non all’ente specifico che ha materialmente rilasciato la concessione. Pertanto, il rilascio da parte dell’Autorità portuale non esclude l’applicazione dell’imposta regionale.
Massime di principio
- Per stabilire se sia dovuta un’imposta regionale sulle concessioni demaniali, occorre verificare principalmente la natura del bene, l’esistenza di una concessione statale e la sua ubicazione nel territorio della Regione.
- L’ente che rilascia formalmente la concessione non è necessariamente determinante per individuare il soggetto titolare del potere impositivo: se la legge collega l’imposta al bene demaniale e al territorio, l’imposta può essere dovuta anche quando la concessione è rilasciata da un’Autorità portuale.
- Il concessionario è normalmente il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta, mentre la Regione territorialmente competente ne è il soggetto impositore e beneficiario.
- In situazioni analoghe, la contestazione basata esclusivamente sul fatto che la concessione sia stata rilasciata da un’autorità diversa dallo Stato o dalla Regione ha scarse possibilità di successo, se la concessione riguarda comunque un bene del demanio statale e la normativa attribuisce espressamente alla Regione il potere di riscuotere l’imposta.
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