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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13193/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2011 nei confronti di una società operante nel settore della proiezione cinematografica, con recupero di maggiori IRES, IRAP e IVA per fatture ritenute relative a prestazioni pubblicitarie oggettivamente inesistenti, emesse da due soggetti terzi per stampa di brochure, volantini, locandine e materiale promozionale. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente valorizzando plurimi indizi di fittizietà delle operazioni; la CTR, invece, aveva accolto l'appello ritenendo dimostrata l'effettività delle spese attraverso l'aumento del fatturato negli anni successivi, la produzione di materiale pubblicitario e altre circostanze ritenute compatibili con la campagna promozionale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione delle norme in tema di presunzioni e di accertamento fiscale, per avere il giudice di merito valutato in modo atomistico gli indizi e per avere tratto l'effettività delle spese dal solo aumento del fatturato, senza una valutazione complessiva e coordinata degli elementi presuntivi contrari; 2) omesso esame di un fatto decisivo, poiché la CTR non avrebbe considerato che le dichiarazioni dalle quali emergeva l'inesistenza delle prestazioni provenivano anche da socie di minoranza che lavoravano già per la società nell'anno oggetto di accertamento, dovendosi comunque valutare la loro attendibilità unitamente agli altri elementi probatori dell'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che la CTR aveva errato nell'applicazione del giudizio presuntivo perché aveva fondato l'effettività delle prestazioni pubblicitarie sull'aumento del fatturato, senza ricercare una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, e senza valutare globalmente gli elementi contrari addotti dall'Amministrazione. Inoltre ha ritenuto omesso l'esame del fatto decisivo relativo alla posizione delle socie di minoranza, la cui attendibilità doveva essere scrutinata insieme al resto del compendio probatorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 39 D.P.R. 600/1973

    richiamato quale base del potere accertativo e del quadro delle presunzioni utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, nel contesto della contestazione dell'inesistenza delle operazioni fatturate

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in materia di presunzioni semplici, da valutare unitamente all'art. 2729 c.c.

  • art. 2729 c.c.

    la prova presuntiva richiede presunzioni gravi, precise e concordanti; il giudice deve prima selezionare gli indizi rilevanti e poi valutarli complessivamente, non in modo atomistico

  • art. 19 D.P.R. 633/1972

    richiamato dalla contribuente quale norma sulla detrazione IVA, in relazione alla deducibilità/indetraibilità di costi da fatture contestate

  • art. 21 D.P.R. 633/1972

    richiamato nel motivo di ricorso, nel quadro della disciplina IVA e della documentazione fiscale

  • art. 109, comma 5, D.P.R. 917/1986

    richiamato dalla contribuente a sostegno della deducibilità dei costi ai fini reddituali

  • art. 5 D.Lgs. 446/1997

    richiamato dalla contribuente in relazione alla determinazione della base imponibile IRAP

  • art. 42, comma 1, D.P.R. 600/1973

    richiamato dalla contribuente come vizio dell'atto impositivo

Massime di principio

  • In tema di prova per presunzioni, il giudice di merito deve verificare anzitutto la rilevanza dei singoli indizi e poi valutarne l'effetto complessivo: la decisione non può fondarsi su una lettura atomistica o su un solo fatto isolato, se non sorretto da una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti.
  • L'effettività di costi contabilizzati non può essere desunta dalla sola circostanza che il contribuente abbia successivamente incrementato i ricavi; occorre invece un compendio indiziario coerente che confermi l'esistenza e l'inerenza delle operazioni contestate.
  • Quando l'Amministrazione finanziaria contesti l'inesistenza oggettiva di operazioni fatturate, elementi come l'assenza di struttura organizzativa del fornitore, l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, le retrocessioni di somme e le dichiarazioni di soggetti informati costituiscono indizi che devono essere apprezzati unitariamente.
  • La valutazione dell'attendibilità di dichiarazioni rese da soci o soggetti interni alla compagine societaria non può essere compiuta in modo isolato, ma deve essere inserita nel complessivo quadro probatorio e nei rapporti intercorrenti tra le parti.
  • In sede di legittimità, la violazione dell'art. 2729 c.c. è configurabile quando il giudice di merito utilizzi presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza o trascuri la necessaria valutazione congiunta degli indizi, non quando la censura si limiti a proporre una diversa lettura del merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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