Cassazione Civile, Ordinanza n. 10238/2026 del 19/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La lite nasce da una querela di falso proposta da una società davanti al Tribunale di Salerno, in via principale, contro la relata di notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza relativi a un giudizio di lavoro iscritto nel 2007. Il Tribunale aveva accolto la querela, ma la Corte d'appello di Salerno, riformando la decisione di primo grado, aveva dichiarato la domanda inammissibile. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi; tuttavia, dalla decisione emerge che la Corte non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: la ricorrente non aveva depositato nel termine perentorio la copia autentica del provvedimento impugnato corredata della relata di notificazione, necessaria per verificare la tempestività dell'impugnazione rispetto al termine breve. Risultava infatti che la sentenza impugnata era stata pubblicata il 16 maggio 2024 e il ricorso notificato via PEC il 18 luglio 2024, senza che fosse stata prodotta la documentazione relativa alla notificazione della sentenza idonea a superare la prova di resistenza. Nemmeno la controparte aveva provveduto alla produzione di tale documentazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., ritenendo assorbente il rilievo della mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
impone, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato con la relazione di notificazione, quando necessaria per verificare la tempestività dell'impugnazione
art. 325, comma 2, c.p.c.
è richiamato come parametro per valutare la tempestività del ricorso rispetto al termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
in caso di improcedibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
costituisce il parametro di riferimento per l'ulteriore importo dovuto in caso di ricorso improcedibile
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la mancata produzione nel termine perentorio della copia autentica della decisione impugnata con la relativa relata di notificazione, quando necessaria, comporta l'improcedibilità del ricorso.
- La verifica della tempestività dell'impugnazione rispetto al termine breve richiede la disponibilità della documentazione attestante la notificazione della sentenza; in mancanza, non è superata la prova di resistenza.
- Quando l'improcedibilità del ricorso è rilevata, la Corte provvede alle spese secondo soccombenza e dà atto, se ne ricorrono i presupposti, dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
- La mancata produzione documentale richiesta dall'art. 369 c.p.c. preclude l'esame dei motivi di ricorso, che restano assorbiti.
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