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Sentenza

Sentenza n. 361/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'annullamento - della nota di ASM TERNI S.p.A. Acquisti, Gestione Patrimonio e HQSE prot. n. 4691 in data 11.05.2026 a firma del R.U.P. Ing. Stefano Tirinzi, comunicata ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 36/2023 in data 11.05.2026, avente ad oggetto “Procedura aperta per l’affidamento, mediante accordo quadro, del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva della flotta autoveicoli di ASM Terni S.p.A. - N. 4 lotti. Comunicazione esclusione ex art. 90 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023”, di tutti i verbali della procedura, in particolare il verbale di gara, conosciuto in data 11.05.2026, relativo alla seduta pubblica del 08.05.2026, avente ad oggetto la chiusura della fase di valutazione dell’offerta tecnica e l’apertura delle offerte economiche; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la nota di ASM TERNI S.p.A. Acquisti, Gestione Patrimonio e HQSE prot. n. 786 in data 27.01.2026, comunicata in pari data, a firma del R.U.P. Ing. Stefano Tirinzi, di comunicazione anomalia sezione “Plico” della Piattaforma Net4Market e di ammissione alle successive fasi di gara, con riserva di verifica di eventuali anomalie, il diniego tacito serbato dalla Stazione Appaltante sull’istanza di annullamento in via di autotutela del provvedimento di esclusione prot. n. 4691/2026, inoltrata da Socram Meccanica s.r.l. in data 14.05.2026, nonché, per quanto occorrer possa e nei limiti del presente ricorso, del disciplinare di gara (art. 1.1.) e del disciplinare telematico e timing di gara, limitatamente alle previsioni di cui all’art. 8 punto 3), ove interpretate nel senso che la mancata conferma dell’offerta implichi la non presentazione della stessa e la conseguente esclusione dalla gara.

Giustizia amministrativa202600233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da una procedura aperta telematica per la mancata conferma dell'offerta economica mediante l'apposito comando della piattaforma

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente partecipava, quale componente mandataria di un costituendo RTI, a una procedura aperta suddivisa in quattro lotti per l'affidamento, mediante accordo quadro, del servizio di manutenzione della flotta autoveicoli della stazione appaltante. Dopo il caricamento e la firma digitale dell'offerta economica, la concorrente non premeva il pulsante "Conferma offerta" previsto dall'art. 8, punto 3, del disciplinare telematico, il quale stabiliva espressamente che tale operazione era indispensabile per la validazione dell'offerta e che, in sua assenza, l'offerta sarebbe risultata non presentata. La stazione appaltante, rilevata nella successiva seduta pubblica la mancata disponibilità dell'offerta economica per la Commissione, disponeva l'esclusione. La ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. 36/2023, del disciplinare telematico e dei principi del risultato, della fiducia e della tassatività delle cause di esclusione; travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria; nullità parziale della lex specialis. Sosteneva che l'offerta fosse stata regolarmente caricata, firmata e resa immodificabile, che il flag verde della piattaforma e tre PEC ricevute avessero ingenerato l'affidamento sull'avvenuta presentazione e che la conferma finale fosse un adempimento meramente formalistico. 2) Violazione dell'art. 14 del disciplinare e dell'art. 101 d.lgs. 36/2023, sostenendo che l'omessa conferma avrebbe dovuto essere sanata mediante soccorso istruttorio, analogamente alla mancata sottoscrizione dell'offerta. La stazione appaltante eccepiva inoltre l'inammissibilità per omessa notifica alla controinteressata e contestava nel merito entrambe le censure.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha prescisso dall'esame dell'eccezione di inammissibilità per omessa notifica alla controinteressata, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Il primo motivo è stato respinto perché la lex specialis descriveva in modo chiaro e non equivoco la sequenza necessaria per la presentazione dell'offerta economica, qualificando la pressione del pulsante "Conferma offerta" come indispensabile per la validazione e per l'invio alla Commissione. Il caricamento del file lasciava l'offerta salvata nel sistema, ma non la rendeva visibile né disponibile alla Commissione. Il flag verde e le PEC attestavano soltanto il caricamento, non la conferma e l'invio dell'offerta; inoltre la piattaforma mostrava all'operatore la dicitura "Offerta non confermata". In applicazione dei principi di autoresponsabilità e diligenza professionale, il concorrente che utilizza la piattaforma accetta le relative regole tecnico-procedurali e sopporta le conseguenze dell'inesatto utilizzo, in assenza di malfunzionamenti imputabili alla piattaforma. Il TAR ha escluso anche la violazione della tassatività delle cause di esclusione, distinguendo tra requisiti soggettivi di partecipazione e prescrizioni tecnico-procedurali dirette a garantire la regolare presentazione dell'offerta. Ha inoltre ritenuto non lesi i principi del risultato e della fiducia, poiché l'offerta non era pervenuta nella disponibilità della Commissione e non era quindi valutabile. Il secondo motivo è stato respinto perché il soccorso istruttorio consente chiarimenti o regolarizzazioni relative a un'offerta già validamente presentata, ma non permette di presentare o trasmettere postumamente un'offerta economica mai giunta nella disponibilità della Commissione. L'ammissione della regolarizzazione avrebbe violato la par condicio e il principio di autoresponsabilità. Il TAR ha rilevato altresì che non risultava alcun malfunzionamento della piattaforma nel periodo rilevante e che le PEC ricevute non attestavano la conferma dell'offerta. Il ricorso è stato integralmente respinto, con compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata all'esito della trattazione cautelare quando la causa è matura per la decisione e non sussistono cause ostative.

  • art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023

    Comunicazione esclusione ex art. 90 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023

    Richiamato quale fondamento della comunicazione dell'esclusione dalla procedura di gara.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente e dalla disciplina di gara in relazione al principio del risultato; il giudice esclude che tale principio imponga la riammissione di un'offerta non validamente presentata e non disponibile alla Commissione.

  • art. 2 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio della fiducia; il giudice ritiene che la fiducia si coordini con il dovere dell'operatore di rispettare diligentemente le regole della gara telematica.

  • art. 10 d.lgs. 36/2023

    Il principio di tassatività delle cause di esclusione riguarda i requisiti soggettivi dell'offerente e non impedisce alla lex specialis di disciplinare le modalità tecnico-procedurali necessarie per la valida presentazione dell'offerta.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Il soccorso procedimentale consente chiarimenti sul contenuto di un'offerta già presentata, senza modificarla, ma non consente di integrare o presentare dopo la scadenza un'offerta economica mai trasmessa alla Commissione.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Richiamato dalla lex specialis quale parametro della diligenza professionale richiesta all'operatore economico nell'uso della piattaforma telematica.

  • art. 8, punto 3, disciplinare telematico

    L'operazione di cui al precedente punto 3 è indispensabile ai fini della validazione dell'offerta. In sua assenza, l'offerta economica risulterà non presentata.

    La conferma finale mediante l'apposito pulsante costituisce passaggio sostanziale di validazione e trasmissione dell'offerta alla Commissione, non un adempimento meramente formale.

  • art. 14 disciplinare di gara

    Prevede la sanabilità del difetto di sottoscrizione della domanda, delle dichiarazioni e dell'offerta, nonché la possibilità di chiedere chiarimenti, ma non consente di sanare la mancata presentazione dell'offerta economica.

Massime di principio

  • Nelle gare telematiche, quando la lex specialis stabilisce chiaramente che la pressione di un apposito comando costituisce il passaggio indispensabile per validare e trasmettere l'offerta, il mero caricamento e salvataggio dei documenti nella piattaforma non integra la presentazione dell'offerta se il comando non viene azionato.
  • L'offerta economica caricata nella piattaforma ma non confermata secondo le istruzioni di gara può essere legittimamente considerata non presentata quando, per effetto della mancata conferma, essa non è resa disponibile alla Commissione giudicatrice.
  • Il principio di tassatività delle cause di esclusione non impedisce l'esclusione per inosservanza di una prescrizione tecnico-procedurale della lex specialis necessaria alla valida presentazione dell'offerta; tale principio riguarda le cause relative ai requisiti di partecipazione e non elimina le regole oggettive di formazione e trasmissione dell'offerta.
  • Il concorrente che sceglie di partecipare mediante una piattaforma telematica è tenuto a rispettare con diligenza professionale le relative istruzioni tecnico-procedurali e sopporta le conseguenze degli errori di utilizzo, salvo che l'omissione sia riconducibile a un malfunzionamento della piattaforma o a istruzioni equivoche.
  • Il soccorso istruttorio o procedimentale non può essere utilizzato per consentire, dopo la scadenza del termine, la presentazione o la trasmissione di un'offerta economica mai pervenuta nella disponibilità della Commissione; esso può operare per chiarire o regolarizzare un'offerta già validamente presentata senza modificarne il contenuto.
  • Il ricevimento di comunicazioni telematiche attestanti il caricamento dell'offerta non dimostra la sua validazione o trasmissione quando la lex specialis distingue espressamente tali fasi e la piattaforma segnala all'operatore la mancata conferma dell'offerta.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazione
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusioneSoccorso istruttorio
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaSoccorso istruttorioBuona fede e correttezza della PAEccesso di potere

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