Sentenza del 14/10/2021 n. 4572 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Estratto di ruolo - Impugnazione - Termini - Non sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte di Cassazione (sent. n. 22507/2019) ha ritenuto che, data la natura peculiare dell'estratto di ruolo, non opera alcun termine perentorio specifico entro il quale il contribuente debba impugnarlo; di conseguenza l'impugnazione dell'estratto di ruolo non è soggetta a termine decadenziale stabilito in via generale
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
il ricorso riguarda la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo e la sussistenza di un termine per proporre impugnazione; la questione nasce dalla particolare natura giuridica dell'estratto di ruolo e dalla rilevanza di eventuali termini processuali nel processo tributario
Norme richiamate
Cass. civ., sent. n. 22507/2019
la giurisprudenza di legittimità ha interpretato l'estratto di ruolo come atto che non determina l'applicazione di un termine decadenziale per la sua impugnazione, essendo priva della natura tipica degli atti che generano specifici termini per la tutela giurisdizionale
Massime di principio
- L'estratto di ruolo, per la sua natura documentale e strumentale all'esecuzione, non comporta automaticamente l'apertura di un termine decadenziale per la sua impugnazione: il contribuente può proporre ricorso senza essere precluso da un termine specifico rivolto all'impugnazione dell'estratto.
- È necessario distinguere l'estratto di ruolo da altri atti tributari (es. avviso di accertamento, cartella di pagamento): questi ultimi possono generare termini per impugnare, mentre l'estratto di ruolo, in quanto mera risultanza della iscrizione a ruolo, non produce automaticamente la stessa efficacia temporale.
- La possibilità di impugnare l'estratto di ruolo non esime il contribuente dall'osservare i requisiti di forma e competenza processuale: il ricorso deve comunque rispettare le regole procedurali (dimostrazione dell'interesse, individuazione dell'atto impugnato, giurisdizione competente).
- In presenza di atti di esecuzione fondati sull'estratto di ruolo (es. pignoramento), può rimanere rilevante la tempestività nell'adottare rimedi idonei contro gli atti esecutivi; la mancanza di termine per impugnare l'estratto non annulla l'utilità di agire prontamente per evitare conseguenze esecutive.
- Prima di impugnare è opportuno verificare se l'atto che si intende contestare sia effettivamente l'estratto di ruolo o un altro atto che comporta termini (notifiche, cartelle); la qualificazione giuridica dell'atto è cruciale per determinare la sussistenza di termini e la strategia processuale.
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