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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36351/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il condannato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 25 febbraio 2026. Il testo non espone i motivi di merito del ricorso, né il contenuto dell’ordinanza impugnata: la Corte ha rilevato che, secondo la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell’imputato o del condannato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione, con decisione del 10 luglio 2026 assunta de plano, ha dichiarato inammissibile il ricorso perché presentato personalmente dal condannato, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono da apprezzarsi secondo i contenuti della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; v. Sez. U.21.12.2017, Aiello).

    Per effetto della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, l’imputato e il condannato non possono proporre personalmente ricorso per cassazione: l’atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono da apprezzarsi secondo i contenuti della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; v. Sez. U.21.12.2017, Aiello).

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale; la presentazione personale da parte dell’imputato o del condannato determina l’inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017.

    L’inammissibilità derivante dalla presentazione personale del ricorso è dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

    Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le spese processuali e, se non emergono elementi che escludano la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata nella decisione in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Dopo la legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione proposto dall’imputato o dal condannato deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale comporta l’inammissibilità.
  • L’inammissibilità rilevata per la presentazione personale del ricorso può essere dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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