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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 337 del 04/06/2025

Provvedimento del 4 giugno 2025

Garante Privacy337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accolto il reclamo di un interessato contro Google LLC, quale gestore del motore di ricerca, ordinando la rimozione da Google di un URL indicizzato in associazione al suo nominativo. L’Autorità ha ritenuto fondate le doglianze perché le notizie riportate nella pagina web risultavano non veritiere: l’interessato era effettivamente professore ordinario, il corso universitario richiamato era professionalizzante e, sulla base della documentazione giudiziaria prodotta, non emergevano condanne o procedimenti relativi alle condotte descritte nell’articolo. Il provvedimento richiama il diritto all’oblio ex artt. 17 e 21 GDPR, dispone l’annotazione interna del caso e fissa il termine di 20 giorni per l’esecuzione, con invito a comunicare le misure adottate entro 30 giorni.

Google LLC: reclamo accolto e ordinata la deindicizzazione di un URL da risultati di ricerca associati al nome dell’interessato per notizie non veritiere e lesive della reputazione

Google LLC - deindicizzazione di URL associato al nominativo dell’interessato per notizie non veritiere

Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato un reclamo presentato contro Google LLC, quale gestore del motore di ricerca, avente ad oggetto la richiesta di rimozione dai risultati di ricerca di un URL associato al nominativo dell’interessato. Il reclamo riguardava contenuti reputati falsi e diffamatori, relativi all’asserita autoattribuzione del ruolo di professore ordinario e a presunte condotte connesse a uno scandalo sulla vendita di finte lauree professionalizzanti.

Origine del procedimento e istruttoria

Il reclamo è stato proposto ai sensi dell’art. 77 GDPR. Nel corso dell’istruttoria, Google LLC ha sostenuto di non poter aderire alla richiesta perché l’URL rinviava a notizie tuttora di pubblico interesse, riferite a presunte condotte di rilevanza penale e alla posizione pubblica del reclamante. L’azienda ha anche osservato che la documentazione inizialmente prodotta dall’interessato non era sufficiente a dimostrare la non veridicità delle notizie.

Successivamente, l’interessato ha integrato il fascicolo con ulteriore documentazione, tra cui un certificato ex art. 335 c.p.p. rilasciato nel 2025 e un certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, oltre a elementi relativi al corso di studi richiamato nell’articolo. In particolare, ha precisato che il corso era stato approvato dal Ministero come professionalizzante, risultava tale nella banca dati ministeriale SUA-CdS e veniva presentato come laurea professionalizzante sul sito dell’Ateneo.

Quadro normativo richiamato

L’Autorità ha richiamato la competenza territoriale sulla base dell’art. 3, par. 1, GDPR e dell’art. 55, par. 1, GDPR, rilevando che il trattamento connesso al motore di ricerca di Google è gestito direttamente da Google LLC, società con sede negli Stati Uniti, ma operante in ambito europeo tramite proprie sedi. È stato inoltre ricordato l’art. 168 del Codice privacy in materia di falsità nelle dichiarazioni rese al Garante.

Ai fini della valutazione della richiesta di deindicizzazione, il Garante ha applicato gli artt. 17 e 21, par. 1, GDPR, richiamando anche i criteri elaborati dal WP29 nelle linee guida 14/EN WP 225 e le linee guida EDPB n. 5/2019 sul diritto all’oblio nei motori di ricerca.

Valutazioni del Garante sulla fondatezza del reclamo

Dall’istruttoria è emerso che la pagina web raggiungibile tramite l’URL contestato conteneva notizie e informazioni sul reclamante che l’Autorità ha ritenuto non veritiere. In particolare:

  • il reclamante risultava effettivamente professore ordinario, circostanza già riconosciuta da Google LLC;
  • la natura professionalizzante del corso di studi richiamato era confermata sia dalla documentazione prodotta dall’interessato sia dalle informazioni disponibili sul sito dell’Ateneo;
  • sulla base degli atti giudiziari forniti, l’interessato non risultava destinatario di condanne penali né coinvolto in procedimenti per plagio o per la vendita di finte lauree professionalizzanti.

Tali elementi hanno portato il Garante a ritenere smentite le circostanze attribuite al reclamante nella pagina web e, quindi, a considerare fondata la richiesta di deindicizzazione.

Decisione: rimozione dell’URL dai risultati di ricerca

Il Garante ha dichiarato fondato il reclamo e ha ingiunto a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di rimuovere l’URL contestato quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato. Il termine assegnato per l’adempimento è di 20 giorni dalla ricezione del provvedimento.

Annotazione interna e valore non precedente

Ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’Autorità ha disposto l’annotazione del caso nel registro interno di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR, relativamente alle misure adottate nei confronti di Google LLC. Tuttavia, ha precisato che tale annotazione non può valere come precedente in eventuali futuri procedimenti contro il medesimo titolare del trattamento ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR, trattandosi di una decisione fondata sulle peculiarità del caso concreto.

Adempimenti successivi, sanzioni e tutela giurisdizionale

Il Garante ha invitato Google LLC, ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy, a comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate per dare attuazione al provvedimento, ricordando che il mancato riscontro è punito ai sensi dell’art. 166 del Codice. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità.

In caso di mancata esecuzione della rimozione, il provvedimento richiama la possibile applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR. Contro il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini indicati dall’art. 78 GDPR, dagli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011.

Punti principali

Origine del procedimento

Il procedimento trae origine da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato dall’interessato nei confronti di Google LLC. L’oggetto era la deindicizzazione di un URL collegato al suo nome e ritenuto lesivo della reputazione perché contenente notizie false, tra cui l’asserita autoattribuzione della qualifica di professore ordinario e il coinvolgimento in uno scandalo sulla vendita di finte lauree professionalizzanti.

Posizioni delle parti e riscontri documentali

Google LLC ha resistito alla richiesta sostenendo che l’URL riguardasse fatti di pubblico interesse e presunte condotte di rilevanza penale, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta inizialmente. L’interessato ha poi integrato le proprie difese con certificazioni giudiziarie aggiornate e con elementi relativi al corso di studi indicato nell’articolo, per dimostrarne la natura professionalizzante. Alla luce di tali elementi, il Garante ha ritenuto smentite le circostanze riportate nella pagina web.

Valutazione giuridica e diritto all’oblio

Il Garante ha richiamato gli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, nonché le linee guida WP29 14/EN WP 225 e le linee guida EDPB n. 5/2019 sul diritto all’oblio applicato ai motori di ricerca. Ha rilevato che l’interessato non risultava destinatario di condanne né coinvolto in procedimenti giudiziari per plagio o vendita di finte lauree professionalizzanti, e che le affermazioni contestate erano non veritiere.

Decisione e prescrizioni

Il Garante ha dichiarato fondato il reclamo e ha ingiunto a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di rimuovere l’URL dai risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento. È stata inoltre disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità ai sensi del regolamento del Garante n. 1/2019, precisando però che tale annotazione non vale come precedente per eventuali futuri procedimenti ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR.

Adempimenti ulteriori e tutela avverso il provvedimento

Ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy, Google LLC è stata invitata a comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate per dare attuazione al provvedimento, con richiamo alla sanzione ex art. 166 del Codice per mancato riscontro. È stata disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità. Avverso il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di cui all’art. 78 GDPR e agli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatomotori di ricerca e deindicizzazioneobliopubblica amministrazione

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