Sentenza del 07/06/2022 n. 2595 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Termine per la costituzione in giudizio della parte resistente - Tardiva costituzione in giudizio - Preclusioni - Deposito documenti - Non ammesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Verifica della natura del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. 546/1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente: se si tratti di termine perentorio (con conseguenze invalicabili) o di termine ordinatorio; e conseguenze processuali della costituzione tardiva (in particolare possibilità di costituirsi in udienza e ammissione/ammissibilità di depositi documentali e di esercizio di altre facoltà istruttorie).
La decisione
La decisione ha affermato che il termine di cui all'art. 23 è di natura ordinatoria e non perentoria: la parte resistente può dunque costituirsi anche in sede di udienza. Tuttavia, la costituzione tardiva comporta l'applicazione delle preclusioni previste dal rito tributario: la resistente, costituitasi tardivamente, subisce la perdita o sospensione dell'esercizio di determinate facoltà processuali (es. deposito tardivo di documenti e proposizione di mezzi istruttori), pertanto il deposito di documenti in tale fase non è ammesso. La pronuncia richiama altresì la giurisprudenza della Cassazione (Cass. 1771/04) a conferma del principio.
Norme richiamate
D.Lgs. 546/1992, art. 23
Il termine per la costituzione in giudizio della parte resistente è interpretato come ordinatorio e non perentorio: la costituzione tardiva è quindi possibile, anche in udienza, ma con effetti di preclusione sulle facoltà processuali.
D.Lgs. 546/1992, art. 14, co. 3
Richiamato come norma collegata al regime delle deduzioni e degli adempimenti processuali; nella sentenza è utilizzato per contestualizzare le conseguenze procedurali della costituzione e dei termini relativi alle deduzioni e ai mezzi istruttori.
D.Lgs. 546/1992, art. 32
Giacché disciplina gli effetti dell'udienza e della trattazione, è richiamato per delineare l'ambito in cui la costituzione tardiva può avvenire e le conseguenti limitazioni procedurali.
D.Lgs. 546/1992, art. 58, co. 2
Richiamato per i profili sanzionatori/preclusivi connessi al mancato rispetto delle regole processuali; nella decisione è utilizzato per motivare l'esclusione di depositi documentali tardivi.
Cass. 1771/2004 (giurisprudenza)
Giurisprudenza della Suprema Corte che viene richiamata a sostegno del principio secondo cui il termine per la costituzione della resistente è ordinatorio e che la costituzione tardiva comporta preclusioni nell'esercizio delle facoltà processuali.
Massime di principio
- Il termine per la costituzione della parte resistente previsto dall'art. 23 D.Lgs. 546/1992 non è perentorio: la costituzione può avvenire anche in udienza.
- La costituzione tardiva è consentita, ma comporta inevitabili preclusioni sulle facoltà processuali della resistente (es. deposito di documenti, richiesta di mezzi istruttori, proposizione di istanze istruttorie).
- Il combinato disposto delle norme e della giurisprudenza induce a distinguere tra ammissione alla dialettica processuale (consentita anche tardivamente) e diritto a svolgere pienamente tutte le attività difensive (soggette a termini e preclusioni).
- Per minimizzare rischi, la parte resistente dovrebbe costituirsi tempestivamente nei termini ordinari; la costituzione tardiva può indebolire la posizione difensiva perché impedisce l'apporto di prove e atti istruttori fondamentali.
- Il giudice tributario mantiene poteri discrezionali nel regolamentare l'istruttoria, ma non può rimuovere ex post le preclusioni previste dal rito per chi si è costituito tardivamente.
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