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Sentenza

Sentenza del 07/06/2022 n. 2595 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Termine per la costituzione in giudizio della parte resistente - Tardiva costituzione in giudizio - Preclusioni - Deposito documenti - Non ammesso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Verifica della natura del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. 546/1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente: se si tratti di termine perentorio (con conseguenze invalicabili) o di termine ordinatorio; e conseguenze processuali della costituzione tardiva (in particolare possibilità di costituirsi in udienza e ammissione/ammissibilità di depositi documentali e di esercizio di altre facoltà istruttorie).

La decisione

La decisione ha affermato che il termine di cui all'art. 23 è di natura ordinatoria e non perentoria: la parte resistente può dunque costituirsi anche in sede di udienza. Tuttavia, la costituzione tardiva comporta l'applicazione delle preclusioni previste dal rito tributario: la resistente, costituitasi tardivamente, subisce la perdita o sospensione dell'esercizio di determinate facoltà processuali (es. deposito tardivo di documenti e proposizione di mezzi istruttori), pertanto il deposito di documenti in tale fase non è ammesso. La pronuncia richiama altresì la giurisprudenza della Cassazione (Cass. 1771/04) a conferma del principio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 546/1992, art. 23

    Il termine per la costituzione in giudizio della parte resistente è interpretato come ordinatorio e non perentorio: la costituzione tardiva è quindi possibile, anche in udienza, ma con effetti di preclusione sulle facoltà processuali.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 14, co. 3

    Richiamato come norma collegata al regime delle deduzioni e degli adempimenti processuali; nella sentenza è utilizzato per contestualizzare le conseguenze procedurali della costituzione e dei termini relativi alle deduzioni e ai mezzi istruttori.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 32

    Giacché disciplina gli effetti dell'udienza e della trattazione, è richiamato per delineare l'ambito in cui la costituzione tardiva può avvenire e le conseguenti limitazioni procedurali.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 58, co. 2

    Richiamato per i profili sanzionatori/preclusivi connessi al mancato rispetto delle regole processuali; nella decisione è utilizzato per motivare l'esclusione di depositi documentali tardivi.

  • Cass. 1771/2004 (giurisprudenza)

    Giurisprudenza della Suprema Corte che viene richiamata a sostegno del principio secondo cui il termine per la costituzione della resistente è ordinatorio e che la costituzione tardiva comporta preclusioni nell'esercizio delle facoltà processuali.

Massime di principio

  • Il termine per la costituzione della parte resistente previsto dall'art. 23 D.Lgs. 546/1992 non è perentorio: la costituzione può avvenire anche in udienza.
  • La costituzione tardiva è consentita, ma comporta inevitabili preclusioni sulle facoltà processuali della resistente (es. deposito di documenti, richiesta di mezzi istruttori, proposizione di istanze istruttorie).
  • Il combinato disposto delle norme e della giurisprudenza induce a distinguere tra ammissione alla dialettica processuale (consentita anche tardivamente) e diritto a svolgere pienamente tutte le attività difensive (soggette a termini e preclusioni).
  • Per minimizzare rischi, la parte resistente dovrebbe costituirsi tempestivamente nei termini ordinari; la costituzione tardiva può indebolire la posizione difensiva perché impedisce l'apporto di prove e atti istruttori fondamentali.
  • Il giudice tributario mantiene poteri discrezionali nel regolamentare l'istruttoria, ma non può rimuovere ex post le preclusioni previste dal rito per chi si è costituito tardivamente.

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