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Ordinanza

Ordinanza n. 15177/2026 - Roma, Sezione 2B

Giustizia amministrativa202310451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: elenchi degli esiti della prova e degli ammessi alla prova orale del concorso per 900 assistenti tecnici dell’Agenzia delle Entrate, pubblicati rispettivamente il 23 maggio e il 23 giugno 2023, nonché gli atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il candidato ha impugnato gli atti che non lo hanno ammesso alla prova orale del concorso, chiedendone l’annullamento e l’accertamento del diritto a essere inserito nell’elenco degli ammessi e a partecipare alla prova orale suppletiva iniziata dal 14 luglio 2023. In udienza di merito il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., una possibile causa di improcedibilità: la mancata impugnazione della graduatoria finale, la cui eventuale definitività potrebbe far venir meno l’interesse all’annullamento degli atti precedenti. Il ricorrente ha chiesto un termine per interloquire.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito del ricorso né la questione di improcedibilità. Ha sollecitato il contraddittorio sulla permanenza dell’interesse, assegnando alle parti quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza per depositare memorie sulla sola questione della mancata impugnazione della graduatoria finale, e ha riservato la decisione all’esito. La precedente istanza cautelare era stata respinta con ordinanza dell’11 settembre 2023.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    di dover sollecitare il contraddittorio delle parti sulla questione di cui sopra, ex art. 73, comma 3, c.p.a., concedendo alle stesse giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione ovvero dalla notificazione della presente ordinanza per presentare memorie vertenti sull’unica questione della permanenza dell’interesse e di riservare all’esito la decisione;

    Prima di decidere una questione rilevata d’ufficio che può incidere sull’ammissibilità o sulla procedibilità del ricorso, il giudice deve provocare il contraddittorio, consentendo alle parti di presentare osservazioni.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso, deve sollecitare il contraddittorio delle parti sulla permanenza dell’interesse prima di decidere.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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