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Sentenza

Sentenza n. 4945/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601815

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaRito elettorale

Atto impugnato: Sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso contro le operazioni di assegnazione dei seggi al partito «Noi Moderati» nelle elezioni regionali calabresi del 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (controinteressati elettorali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’assegnazione di due seggi al partito «Noi Moderati» nelle elezioni del Consiglio regionale della Calabria del 2025. L’appellante sosteneva che la lista non avesse superato la soglia di sbarramento regionale del 4 per cento prevista dall’art. 1, comma 3, della legge regionale Calabria n. 1/2005. In particolare, l’Ufficio centrale regionale aveva calcolato la percentuale sulla base dei soli voti validi espressi per le liste circoscrizionali: 30.729 voti per «Noi Moderati» su 758.710 voti di lista, pari al 4,05 per cento. Secondo l’appellante, nel denominatore avrebbero dovuto essere inclusi anche i voti validi espressi esclusivamente per i candidati alla Presidenza della Regione, per un totale di 792.723 voti; in tal modo la lista avrebbe conseguito soltanto il 3,87 per cento e sarebbe stata esclusa dal riparto, con conseguente assegnazione di uno dei seggi all’appellante. Sono stati dedotti motivi di violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3, e degli artt. 2 e 4 della legge regionale n. 1/2005, nonché dell’art. 15, comma 3, lett. b), della legge n. 108/1968. L’appellante sosteneva che l’espressione «voti validi» comprendesse tutti i voti validamente espressi, compresi quelli per il solo candidato Presidente; deduceva inoltre che tali voti rappresentassero comunque una scelta politica e incidessero, almeno indirettamente, sull’assegnazione dei seggi. È stata altresì riproposta una questione di legittimità costituzionale della disciplina regionale, ove interpretata nel senso seguito dal TAR e dall’Ufficio elettorale, per violazione degli artt. 3 e 48 Cost., in ragione del diverso peso attribuito ai voti espressi per il solo candidato Presidente. I controinteressati hanno riproposto eccezioni di rito, tra cui l’omessa impugnazione di atti secondari e la mancata dimostrazione della prova di resistenza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, prescindendo dalle eccezioni di rito per l’infondatezza nel merito. Ha ritenuto che l’art. 1, comma 3, della legge regionale Calabria n. 1/2005, riferendosi alle liste circoscrizionali, stabilisca che la soglia del 4 per cento debba essere calcolata sui soli voti espressi per tali liste, con esclusione dei voti attribuiti esclusivamente ai candidati Presidenti nelle liste regionali. Il riferimento testuale alle «liste circoscrizionali» è stato giudicato sufficiente a delimitare la base di calcolo, senza necessità di un’ulteriore formula esplicita. Il Collegio ha distinto la fase di ammissione al riparto, disciplinata dalla soglia di sbarramento, dalla successiva assegnazione dei seggi, rilevando tuttavia che entrambe devono utilizzare una base di voti coerente e omogenea. Poiché la quota proporzionale, corrispondente a 24 dei 30 seggi consiliari, è calcolata sui voti delle liste circoscrizionali, anche la soglia che condiziona l’accesso a tale quota deve essere calcolata sulla medesima base. I voti espressi per il solo candidato Presidente perseguono invece la finalità di determinare la componente maggioritaria e la governabilità, senza esprimere una scelta diretta per le liste e i candidati destinati a comporre il Consiglio. Il sistema calabrese, pertanto, legittimamente distingue i voti rilevanti per la rappresentatività consiliare da quelli rilevanti per la formazione del governo regionale. L’inclusione dei voti presidenziali nel denominatore avrebbe prodotto un effetto distorsivo, riducendo le percentuali delle liste, trasferendo di fatto i voti delle liste escluse alle formazioni maggioritarie e comprimendo la rappresentanza delle minoranze. Il Collegio ha inoltre affermato che, tra interpretazioni idonee rispettivamente a escludere o a conservare una formazione politica, nel diritto elettorale deve essere preferita, ove compatibile con il testo normativo, quella maggiormente inclusiva e rispettosa della rappresentatività. I precedenti relativi ai sistemi elettorali di Umbria e Puglia sono stati ritenuti non pertinenti, perché fondati su discipline differenti. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata: i voti espressi per il solo candidato Presidente si riferiscono a una situazione diversa da quella dei voti espressi anche per le liste circoscrizionali, sicché il diverso trattamento rispetta i principi di uguaglianza e di uguaglianza del voto. La sentenza del TAR è stata quindi confermata. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate tra le parti costituite per la complessità e novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 3, l.r. Calabria n. 1/2005

    «Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell’8 per cento, non abbia ottenuto, nell’intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi».

    La soglia del 4 per cento deve essere calcolata sui soli voti validi espressi per le liste circoscrizionali, non includendo i voti attribuiti esclusivamente ai candidati Presidenti.

  • art. 2, comma 1, lett. b), l.r. Calabria n. 1/2005

    «Sei dei Consiglieri assegnati alla regione sono eletti con sistema maggioritario nell’ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali».

    La disposizione dimostra che, quando il legislatore intende combinare voti delle liste regionali e voti delle liste circoscrizionali, lo prevede espressamente; tale duplice riferimento manca nella disciplina della soglia di sbarramento.

  • art. 4 l. n. 165/2004

    «Individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze».

    Il sistema elettorale regionale deve bilanciare governabilità e rappresentatività, assicurando anche la tutela delle minoranze.

  • art. 15, comma 3, lett. b), l. n. 108/1968

    La disposizione è richiamata quale base normativa del calcolo e dell’assegnazione proporzionale dei seggi mediante i voti delle liste circoscrizionali.

  • art. 3 Cost.

    Non è violato il principio di uguaglianza, poiché il diverso trattamento dei voti espressi per il solo candidato Presidente rispetto a quelli espressi anche per le liste circoscrizionali corrisponde a situazioni elettorali diverse.

  • art. 48 Cost.

    Non è violato il principio di uguaglianza del voto, poiché la diversa incidenza dei voti dipende dalla diversa modalità di espressione della volontà elettorale.

Massime di principio

  • Nell’interpretazione della disciplina elettorale regionale, quando la norma sulla soglia di sbarramento riferisce i voti validi alle liste circoscrizionali, la base di calcolo è costituita dai soli voti espressi per tali liste, con esclusione dei voti attribuiti esclusivamente al candidato Presidente o alla lista regionale composta dal solo candidato Presidente.
  • In un sistema elettorale regionale misto, la soglia di sbarramento funzionale all’accesso alla quota proporzionale deve essere calcolata sulla stessa base di voti utilizzata per l’assegnazione proporzionale dei seggi, secondo criteri di coerenza e omogeneità.
  • I voti espressi esclusivamente per il candidato Presidente possono essere utilizzati per determinare la componente maggioritaria e la governabilità, ma non devono essere inclusi nella base di calcolo della rappresentatività minima delle liste circoscrizionali quando il legislatore collega lo sbarramento alla quota proporzionale del Consiglio.
  • La soglia di sbarramento persegue la finalità di evitare la frammentazione politica, ma deve essere applicata in modo compatibile con la tutela delle minoranze e con il principio di massima rappresentatività; tra interpretazioni possibili, deve essere preferita quella che non estrometta una formazione politica se tale lettura è coerente con il testo normativo.
  • Il diverso trattamento dei voti espressi per il solo candidato Presidente rispetto ai voti espressi anche per le liste circoscrizionali non viola i principi di uguaglianza e di uguaglianza del voto quando le due modalità di voto esprimono differenti gradi di partecipazione alla formazione dell’assemblea consiliare.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni elettorali e proclamazioneRito elettoraleAppello
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaQuestione di legittimità costituzionale

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