Sentenza del 08/04/2016 n. 6852 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni 1994 e 1995. L'Ufficio sosteneva che la partecipazione del contribuente a circa 70 aste in undici mesi, l'acquisto di numerosi oggetti preziosi per un valore complessivo di circa 700 milioni di lire e la successiva rivendita in blocco integrassero un'attività commerciale abituale, produttiva di reddito d'impresa non dichiarato. Il contribuente sosteneva invece di avere effettuato un investimento occasionale in beni rifugio, poi dismesso perché non redditizio. La Corte ha ritenuto violati i criteri di qualificazione dell'attività commerciale e di valutazione delle presunzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. È stata quindi confermata la legittimità sostanziale dell'accertamento fiscale relativo a redditi d'impresa non dichiarati. D.S.A. è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali dei tre gradi di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41
Disciplina l'accertamento induttivo nei confronti di soggetti che non abbiano presentato una dichiarazione valida o quando la dichiarazione risulti inattendibile; nel caso concreto ha costituito la base normativa degli avvisi di accertamento.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, ora art. 55 TUIR
«esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva»
Ai fini tributari, l'esercizio di un'impresa commerciale richiede un'attività abituale, stabile e regolare, anche se non esclusiva e anche se priva di una struttura organizzativa tipica dell'impresa civilistica. La reiterazione degli acquisti, la loro rilevanza economica e la successiva rivendita possono dimostrare l'esercizio d'impresa.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, ora art. 67, comma 1, lett. i, TUIR
«redditi diversi» derivanti da «attività commerciali non esercitate abitualmente»
La norma distingue le attività commerciali occasionali, produttrici di redditi diversi, da quelle esercitate abitualmente, che generano reddito d'impresa. La distinzione dipende dalla stabilità e regolarità dell'attività.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4
La nozione di esercizio abituale di attività commerciale ai fini IVA è sostanzialmente analoga a quella prevista per le imposte sui redditi, confermando che non è indispensabile una complessa organizzazione aziendale.
Codice civile, art. 2195
Individua le attività commerciali rilevanti; ai fini fiscali tali attività possono integrare esercizio d'impresa anche quando non siano organizzate secondo i requisiti civilistici dell'impresa.
Codice civile, art. 2729
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti. La Corte ha ritenuto che il numero delle operazioni, la durata, il valore complessivo e la rivendita dei beni costituissero elementi presuntivi sufficienti a qualificare l'attività come commerciale abituale.
Codice di procedura civile, art. 327
Disciplina il termine lungo per impugnare le sentenze. La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso dell'Agenzia, applicando il criterio di computazione civile dei termini e la sospensione feriale.
Codice di procedura civile, art. 155, e Codice civile, art. 2963
Stabiliscono il criterio di computazione dei termini mensili e annuali secondo il giorno corrispondente del mese di scadenza, senza rilevanza del diverso numero di giorni del periodo o della presenza di un anno bisestile.
Massime di principio
- Ai fini fiscali, la qualificazione come attività commerciale abituale non richiede necessariamente un'organizzazione aziendale formale, una partita IVA o una pluralità di clienti: possono bastare operazioni ripetute e sistematiche svolte per un periodo apprezzabile.
- La partecipazione a numerose aste, l'acquisto di molti beni, l'investimento complessivo di importo rilevante e la successiva rivendita costituiscono indici convergenti di attività d'impresa, anche se la rivendita avviene in un'unica soluzione.
- La finalità dichiarata di investimento personale o di tesaurizzazione non è decisiva quando le modalità concrete dell'attività mostrano una sequenza organizzata di acquisti e una successiva cessione dei beni.
- Un'attività può essere considerata abituale anche se non è continuativa senza interruzioni: sono sufficienti stabilità, regolarità e una pluralità di operazioni nell'arco di un periodo non trascurabile.
- La vendita occasionale di beni personali è diversa dalla rivendita di beni acquistati in modo ripetuto e con caratteristiche incompatibili con l'uso personale; in quest'ultimo caso aumenta il rischio di riqualificazione come reddito d'impresa.
- Per contestare un accertamento fondato su presunzioni non basta negare l'intento commerciale: occorre dimostrare concretamente l'assenza di abitualità, la provenienza personale dei beni, la loro effettiva destinazione e la plausibilità economica dell'investimento.
- La tempestività del ricorso va calcolata secondo il criterio del giorno corrispondente del mese di scadenza; la presenza di febbraio in un anno bisestile non modifica, di per sé, la scadenza dei termini mensili o annuali.
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