Regolamento (UE) 2019/1239
Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce il quadro giuridico e tecnico dell’EMSWe, un sistema europeo di interfacce uniche marittime nazionali armonizzate per presentare una sola volta, in formato elettronico, le informazioni richieste per gli scali nei porti dell’Unione. L’obiettivo è ridurre gli oneri amministrativi, migliorare l’interoperabilità tra autorità e operatori e favorire il riuso dei dati secondo il principio una tantum. Il testo disciplina serie di dati comuni, banche dati europee, ruoli istituzionali, servizi comuni, protezione dei dati e rapporti con la normativa doganale e di sicurezza marittima. La direttiva 2010/65/UE è abrogata con effetto dal 15 agosto 2025.
Istituzione di un sistema di interfaccia unica marittima europea (EMSWe) per la trasmissione elettronica armonizzata delle formalità e dichiarazioni delle navi nei porti dell’Unione, con abrogazione della direttiva 2010/65/UE.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi in arrivo, in sosta o in partenza da un porto marittimo di uno Stato membro e ai soggetti coinvolti nelle dichiarazioni marittime: dichiaranti, fornitori di servizi di dati, prestatori di servizi portuali, autorità competenti, autorità doganali e autorità sanitarie. Il regolamento disciplina la raccolta, lo scambio, la messa a disposizione, il riutilizzo e l’archiviazione elettronica delle informazioni relative agli obblighi di dichiarazione elencati nell’allegato, inclusi quelli di fonte UE, internazionale (convenzione FAL) e nazionale. Gli Stati membri senza porti marittimi sono esentati dall’obbligo di istituire e gestire un’interfaccia unica marittima nazionale; l’abrogazione della direttiva 2010/65/UE opera dal 15 agosto 2025, data di applicazione del regolamento.
Regolamento (UE) 2019/1239 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea
Il regolamento introduce un quadro armonizzato per la trasmissione elettronica delle formalità e dichiarazioni richieste alle navi in relazione agli scali nei porti dell’Unione. La finalità, richiamata nei considerando, è ridurre gli oneri amministrativi, migliorare l’interoperabilità tra sistemi nazionali e dell’Unione e consentire il riuso dei dati secondo il principio una tantum, senza incidere sul contenuto o sui tempi degli obblighi sostanziali di dichiarazione.
Ambito e struttura del sistema
L’EMSWe è configurato come una rete di interfacce uniche marittime nazionali armonizzate, supportate da un modulo comune di interfaccia delle dichiarazioni e da servizi/basi dati comuni a livello UE. Il sistema riguarda le informazioni relative agli obblighi di dichiarazione connessi all’arrivo, alla sosta e alla partenza delle navi da porti marittimi di Stati membri, includendo obblighi di fonte UE, internazionale e, in parte, nazionale. Il regolamento precisa che gli Stati membri senza porti marittimi sono esentati dagli obblighi di sviluppo, istituzione, funzionamento e messa a disposizione dell’interfaccia nazionale.
Definizioni e soggetti coinvolti
L’articolo 2 fornisce definizioni essenziali per l’operatività del sistema: EMSWe, interfaccia unica marittima nazionale, modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni, interfaccia grafica utente, servizio comune di indirizzamento, dichiarante, fornitore di servizi di dati, autorità doganali e prestatore di servizi portuali. La nozione di obbligo di dichiarazione ricomprende tutte le informazioni da comunicare in relazione allo scalo in porto previste dagli atti richiamati nell’allegato, nonché da normativa e requisiti nazionali ivi citati.
Serie di dati EMSWe e ruolo della Commissione
La serie di dati EMSWe è il nucleo informativo comune del sistema. La Commissione la stabilisce e la modifica mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 3, tenendo conto degli obblighi di dichiarazione europei, internazionali e nazionali, nonché dei principi della convenzione FAL, che impone di limitare le informazioni a quelle essenziali. Gli Stati membri dovevano notificare entro il 15 febbraio 2020 gli obblighi nazionali e gli elementi di dati da inserire; il primo atto delegato doveva essere adottato entro il 15 agosto 2021. La Commissione decide entro tre mesi sulle richieste di inserimento/modifica e, in caso di rifiuto, deve motivare la decisione con riferimento alla sicurezza della navigazione e ai principi FAL.
Modifiche nazionali e circostanze eccezionali
L’articolo 4 disciplina le ipotesi in cui uno Stato membro intenda modificare un obbligo di dichiarazione nazionale facendo emergere dati non compresi nella serie EMSWe. Tali modifiche devono essere notificate immediatamente alla Commissione e non possono tradursi in nuovi obblighi senza approvazione e aggiornamento della serie di dati. Le modifiche della serie EMSWe, in via ordinaria, avvengono una sola volta l’anno, salvo casi debitamente giustificati. In circostanze eccezionali, gli Stati membri possono richiedere temporaneamente elementi di dati supplementari per periodi inferiori a tre mesi, prorogabili per due ulteriori periodi di tre mesi, con possibile successiva integrazione nella serie comune.
Interfaccia unica marittima nazionale e requisiti funzionali
Ogni Stato membro deve istituire una interfaccia unica marittima nazionale attraverso la quale tutte le informazioni necessarie siano comunicate una sola volta, utilizzando la serie EMSWe e il modulo armonizzato. Gli Stati membri restano responsabili del funzionamento del proprio sistema e possono istituirlo congiuntamente. Devono garantire compatibilità tecnica, integrazione tempestiva del modulo armonizzato, connessione con i sistemi delle autorità competenti, helpdesk e sito Internet di supporto, nonché adeguata formazione del personale. Il regolamento consente anche la possibilità di rendere disponibili ai prestatori di servizi portuali un sottoinsieme predefinito di dati e, se l’intera serie non è richiesta da uno Stato membro, la piattaforma deve accettare presentazioni limitate ai soli dati richiesti, pur potendo ricevere anche dati supplementari senza obbligo di trattarli o archiviarli.
Interfacce armonizzate, assistenza online e aggiornamenti tecnici
L’articolo 6 demanda alla Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, l’adozione delle specifiche funzionali e tecniche del modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni, da sviluppare entro il 15 agosto 2022. La Commissione deve inoltre definire le funzionalità comuni dell’interfaccia grafica utente e i modelli dei fogli elettronici digitali armonizzati, oltre ad aggiornare il modulo per mantenerlo aperto a tecnologie future. Gli atti di esecuzione relativi al sito Internet di supporto, agli orari di arrivo/partenza in formato armonizzato e all’indirizzo Internet uniforme delle interfacce nazionali dovevano essere adottati entro il 15 agosto 2021.
Principio una tantum e scambio dei dati tra sistemi
Il regolamento è costruito sul principio una tantum: le informazioni richieste devono essere fornite una sola volta per ciascuno scalo in porto, salvo diversa previsione del diritto dell’Unione. I dati relativi alla nave vengono registrati nella banca dati EMSWe per le navi e resi disponibili per scali successivi. Gli elementi di dati comunicati alla partenza da un porto dell’Unione sono messi a disposizione del dichiarante per l’adempimento degli obblighi all’arrivo nel porto successivo, purché non vi sia stato uno scalo in un porto extra-UE nel corso del viaggio. I dati pertinenti possono inoltre essere trasmessi ad altre interfacce nazionali tramite SafeSeaNet.
Rapporti con la disciplina doganale
L’articolo 11 chiarisce che il regolamento non impedisce gli scambi di informazioni doganali previsti dal codice doganale dell’Unione. Le informazioni pertinenti della dichiarazione sommaria di entrata, compatibilmente con il diritto doganale dell’Unione, possono essere rese disponibili all’interfaccia unica marittima nazionale a fini di riferimento e, se necessario, riutilizzate per altri obblighi di dichiarazione. Tuttavia, la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata non avviene tramite il modulo armonizzato dell’EMSWe. Le funzionalità collegate agli obblighi doganali entrano in vigore solo quando diventano operativi i relativi sistemi elettronici doganali.
Servizi comuni e banche dati europee
Il regolamento istituisce vari strumenti centrali a supporto dell’EMSWe: un sistema comune per il registro e l’accesso degli utenti, un servizio comune di indirizzamento volontario, una banca dati EMSWe per le navi, una banca dati comune dei siti, una banca dati comune Hazmat e una banca dati comune delle misure sanitarie a bordo. La banca dati Hazmat è collegata alla banca dati MAR-CIS dell’EMSA; quella sanitaria può ricevere e archiviare i dati delle dichiarazioni marittime di sanità, ma non dati personali relativi a persone malate a bordo. Per ciascuno di questi strumenti la Commissione adotta specifiche tecniche, norme e procedure tramite atti di esecuzione, con prime scadenze in gran parte fissate al 15 agosto 2021 o, per il servizio comune di indirizzamento, al 15 agosto 2024.
Coordinamento, monitoraggio e riesame
Gli Stati membri devono designare un coordinatore nazionale EMSWe quale autorità con mandato giuridico chiaro, incaricata di fungere da punto di contatto, coordinare l’applicazione del regolamento e assicurare la cooperazione tra autorità competenti. La Commissione adotta un piano di attuazione pluriennale, aggiornato annualmente, che disciplina sviluppo, test, consultazioni e dismissione delle vecchie versioni. Gli Stati membri devono inviare relazioni annuali sull’utilizzo del modulo armonizzato, dell’interfaccia grafica utente e di altri mezzi di dichiarazione. Entro il 15 agosto 2027 la Commissione deve riesaminare il regolamento e presentare una relazione di valutazione, anche alla luce di eventuali tecnologie emergenti.
Entrata in vigore, applicazione e abrogazione della direttiva precedente
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma si applica dal 15 agosto 2025. La direttiva 2010/65/UE è abrogata con effetto dalla stessa data. Per alcune funzionalità doganali e per l’utilizzo di informazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l’efficacia è però subordinata alla messa in esercizio dei sistemi elettronici doganali pertinenti. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e architettura dell’EMSWe
L’articolo 1 istituisce un quadro per un sistema di interfaccia unica marittima europea tecnologicamente neutro e interoperabile, fondato su interfacce armonizzate per facilitare la trasmissione elettronica delle informazioni relative agli obblighi di dichiarazione delle navi in arrivo, in sosta o in partenza dai porti dell’Unione. Il sistema si basa su una rete di interfacce uniche marittime nazionali e su servizi comuni a livello UE.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce, tra gli altri, EMSWe, nave, interfaccia unica marittima nazionale, modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni, obbligo di dichiarazione, scalo in porto, elemento di dati, serie di dati EMSWe, interfaccia grafica utente, servizio comune di indirizzamento, dichiarante, autorità doganali, fornitore di servizi di dati e prestatore di servizi portuali.
Serie di dati EMSWe e modifiche
L’articolo 3 attribuisce alla Commissione il potere di stabilire e modificare la serie di dati EMSWe mediante atti delegati. Entro il 15 febbraio 2020 gli Stati membri notificano gli obblighi di dichiarazione di normativa e requisiti nazionali e gli elementi di dati da inserire. Il primo atto delegato doveva essere adottato entro il 15 agosto 2021. La Commissione decide entro tre mesi sulle richieste degli Stati membri e motiva eventuali dinieghi; in tali atti delegati deve figurare un riferimento preciso alla normativa o ai requisiti nazionali pertinenti.
Modifiche nazionali e circostanze eccezionali
L’articolo 4 impone agli Stati membri di notificare immediatamente alla Commissione le modifiche agli obblighi di dichiarazione nazionali che comportino dati non compresi nella serie EMSWe. Nuovi obblighi di dichiarazione non possono essere introdotti senza approvazione della Commissione e aggiornamento della serie di dati. Le modifiche della serie EMSWe, in linea generale, sono introdotte una volta l’anno, salvo casi giustificati. In circostanze eccezionali, uno Stato membro può chiedere temporaneamente dati supplementari per meno di tre mesi, prorogabili per due ulteriori periodi di tre mesi.
Interfaccia unica marittima nazionale
L’articolo 5 obbliga ciascuno Stato membro a istituire un’interfaccia unica marittima nazionale per comunicare una sola volta tutte le informazioni necessarie agli obblighi di dichiarazione, utilizzando la serie di dati EMSWe, il modulo armonizzato e l’interfaccia grafica utente. Gli Stati membri restano responsabili del funzionamento del sistema; possono istituirlo congiuntamente. Gli Stati membri senza porti marittimi sono esentati. Sono previsti requisiti su compatibilità tecnica, integrazione tempestiva del modulo armonizzato, connessione con i sistemi delle autorità competenti, helpdesk e sito Internet di supporto, formazione del personale, pubblicazione opzionale degli orari di arrivo e partenza e indirizzo Internet uniforme.
Interfacce armonizzate delle dichiarazioni e funzionalità comuni
L’articolo 6 prevede che la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, adotti specifiche funzionali e tecniche e sviluppi il modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni entro il 15 agosto 2022. La Commissione adotta anche le funzionalità comuni dell’interfaccia grafica utente e i modelli dei fogli elettronici digitali armonizzati, oltre ad aggiornare il sistema per renderlo aperto alle tecnologie future.
Altri mezzi di dichiarazione
L’articolo 7 consente l’uso volontario di fornitori di servizi di dati e di altri canali di dichiarazione volontari, purché le informazioni confluiscano nell’interfaccia unica marittima nazionale. È inoltre prevista la possibilità di mezzi alternativi in caso di guasto temporaneo dei sistemi elettronici.
Principio una tantum e riuso dei dati
L’articolo 8 stabilisce che, salvo diversa previsione del diritto dell’Unione, le informazioni richieste devono essere fornite una sola volta per ogni scalo. I dati relativi a nave, arrivo e partenza possono essere riutilizzati per scali successivi nell’Unione, con limiti per le informazioni doganali salvo previsione specifica. I dati pertinenti sono condivisi anche con altre interfacce uniche marittime nazionali tramite SafeSeaNet.
Responsabilità del dichiarante e riservatezza
L’articolo 9 attribuisce al dichiarante la responsabilità della corretta presentazione degli elementi di dati e del loro aggiornamento in caso di variazioni successive all’invio. L’articolo 10 impone il rispetto del GDPR per i trattamenti delle autorità competenti e del regolamento (UE) 2018/1725 per la Commissione, nonché la tutela della riservatezza delle informazioni commerciali e sensibili.
Disposizioni doganali e dichiarazione sommaria di entrata
L’articolo 11 chiarisce che il regolamento non vieta gli scambi informativi tra autorità doganali o tra queste e gli operatori economici tramite i procedimenti informatici del codice doganale dell’Unione. Le informazioni pertinenti della dichiarazione sommaria di entrata possono essere rese disponibili all’interfaccia marittima a fini di riferimento e, se del caso, riutilizzate per altri obblighi di dichiarazione. Le funzionalità relative a tali aspetti entrano in vigore quando operativi i sistemi informatici doganali necessari, e la Commissione pubblica la relativa data nella serie C della Gazzetta ufficiale.
Servizi comuni EMSWe e banche dati europee
Gli articoli 12-17 istituiscono servizi e banche dati comuni: sistema di gestione del registro e dell’accesso degli utenti, servizio comune di indirizzamento volontario, banca dati EMSWe per le navi, banca dati comune dei siti, banca dati comune Hazmat e banca dati comune delle misure sanitarie a bordo delle navi. La Commissione ne assicura sviluppo, disponibilità e specifiche tecniche; gli Stati membri designano le autorità nazionali responsabili per la gestione degli utenti ove previsto.
Coordinamento nazionale e pianificazione pluriennale
L’articolo 18 impone a ciascuno Stato membro di designare un’autorità nazionale competente quale coordinatore EMSWe, con funzioni di punto di contatto e di coordinamento tra autorità. L’articolo 19 prevede un piano di attuazione pluriennale, riveduto annualmente dalla Commissione, con sviluppo delle interfacce, del servizio comune di indirizzamento, consultazioni, scadenze indicative, periodi di test e graduale dismissione delle versioni precedenti.
Costi, cooperazione, riesame e abrogazione
L’articolo 20 dispone che il bilancio generale dell’Unione copra i costi di sviluppo e manutenzione degli strumenti informatici UE e della promozione del sistema. L’articolo 21 impone il coordinamento con altri servizi o sistemi UE di agevolazione del commercio e dei trasporti. L’articolo 22 prevede relazioni annuali degli Stati membri e un riesame della Commissione entro il 15 agosto 2027. L’articolo 25 abroga la direttiva 2010/65/UE dal 15 agosto 2025. L’articolo 26 fissa l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 15 agosto 2025.
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