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Circolare

Circolare numero 83 del 24-4-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le conseguenze dell’art. 42 della legge n. 289/2002 sulla soppressione dell’INPDAI e il trasferimento all’INPS, fornendo istruzioni operative su iscrizioni, imponibile, aliquote, versamenti, denunce, codici DM10/2 e profili contabili. Vengono distinti i dirigenti già iscritti all’INPDAI al 31.12.2002 da quelli assunti dal 1.1.2003, con regole specifiche per massimali, contributo aggiuntivo dell’1%, contributi di solidarietà, sgravi e casi particolari (assunzioni agevolate, part-time, estero, aziende telefoniche/elettriche, ferrovie, cooperative agricole).

Confluenza INPDAI nell’INPS e istruzioni contributive per i dirigenti industriali

Confluenza dell’INPDAI nell’INPS e disciplina contributiva dei dirigenti industriali

La circolare definisce il nuovo assetto contributivo e assicurativo dei dirigenti di aziende industriali a seguito della soppressione dell’INPDAI e del trasferimento delle funzioni all’INPS disposto dall’art. 42 della legge n. 289/2002. Il documento ha finalità operative: coordina le prime istruzioni già emanate, distingue i dirigenti già iscritti all’INPDAI al 31 dicembre 2002 da quelli assunti dal 1° gennaio 2003 e individua modalità di versamento, denuncia e contabilizzazione dei contributi.

Quadro normativo e iscrizione alla gestione INPS

Dal 1° gennaio 2003 i titolari di posizione assicurativa presso l’INPDAI sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, con evidenza contabile separata all’interno del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). I dirigenti industriali assunti dal 1° gennaio 2003 sono iscritti direttamente al FPLD. La circolare precisa che tale regola si applica non solo alle nuove assunzioni o ai passaggi di qualifica, ma anche ai dirigenti già assicurati all’INPDAI che cessino il rapporto in corso e ne instaurino uno nuovo, presso la stessa o altra azienda industriale.

Imponibile contributivo e massimali

Con effetto dal 1° gennaio 2003 la base imponibile contributiva e pensionistica dei dirigenti industriali è allineata a quella del FPLD. Viene quindi meno il massimale previsto dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 181/1997, mentre resta fermo il massimale di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 per i soggetti privi di anzianità contributiva anteriormente al 1° gennaio 1996 o che abbiano esercitato l’opzione prevista dalla stessa norma.

Per il 2003 il massimale è pari a 80.391,00 euro; esso non è frazionabile mensilmente ed è rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Oltre tale soglia non è dovuta la contribuzione pensionistica, ma restano dovute le contribuzioni minori secondo le regole applicabili.

Aliquote IVS, contributo aggiuntivo e TFR

Per i dirigenti già iscritti all’INPDAI, inseriti in evidenza contabile separata nel FPLD, continua ad applicarsi l’aliquota IVS del 32,70%, di cui l’8,89% a carico del dirigente. Per i dirigenti assunti dal 1° gennaio 2003, iscritti al FPLD, si applica invece l’aliquota IVS propria della gestione ordinaria.

Resta dovuto il contributo aggiuntivo dell’1% ex art. 3-ter della legge n. 438/1992, a carico del dirigente, sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile. La circolare ricorda tuttavia che, per i soggetti assoggettati al massimale di cui alla legge n. 335/1995, tale contributo è dovuto entro il limite del massimale stesso.

Per le prestazioni non pensionistiche resta ferma la normativa già vigente presso l’INPDAI. Ne consegue che il contributo dello 0,40% destinato al finanziamento del Fondo di garanzia per il TFR continua ad applicarsi a tutti i dirigenti industriali, compresi quelli assunti dal 1° gennaio 2003.

Componenti variabili della retribuzione

La circolare richiama i chiarimenti già forniti con i messaggi INPDAI n. 9 del 24 gennaio 2003 e n. 11 del 30 gennaio 2003 in materia di compensi variabili riferiti a dicembre 2002 ma erogati nel gennaio 2003. Tali emolumenti devono essere assoggettati al regime contributivo INPDAI vigente a dicembre 2002, collocati temporalmente nell’anno 2002 e regolarizzati con F24 sezione INPDAI, con causale contributo "VP" e periodo di riferimento "dicembre 2002".

Per i compensi variabili successivi, a partire da quelli riferiti al mese di dicembre 2003, devono essere osservate integralmente le istruzioni della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.

Versamento e denuncia dei contributi

Per il periodo di paga dicembre 2002 i versamenti e le denunce restano disciplinati secondo il vecchio sistema INPDAI: il pagamento va effettuato entro il 16 gennaio 2003, ovvero entro il 31 gennaio 2003 per le aziende che si avvalgono della trasmissione telematica del modello GV/EURO, utilizzando il modello F24 - sezione altri enti - con codice ente 0002, codici contributivi INPDAI, codice posizione INPDAI e periodo di riferimento.

Dal periodo di paga gennaio 2003 i contributi correnti dei dirigenti industriali sono versati con modello F24 - sezione INPS - indicando il codice sede INPS e la matricola azienda INPS già usati per le contribuzioni minori, con causale contributo "DM10". La denuncia mensile dei dati retributivi e contributivi è resa con modello DM10/2, in sostituzione del modello GV/EURO.

Per i contributi relativi ad anni precedenti si utilizza l’F24 sezione INPS con causale "RC01" e la denuncia DM10V. Per le contribuzioni di natura particolare la circolare mantiene in via provvisoria l’uso della sezione INPDAI dell’F24, con i codici già in uso fino al 31 dicembre 2002.

Modalità operative del DM10/2 e codici di qualifica

Dal gennaio 2003, per i dirigenti industriali già iscritti all’INPDAI e per quelli assunti dal 1° gennaio 2003, i datori di lavoro devono sommare IVS, TFR e contribuzioni minori e riportare gli importi nei quadri B/C del DM10/2 con le qualifiche e i codici previsti.

Per i dirigenti ex INPDAI si usa la qualifica "3"; per i dirigenti industriali iscritti al FPLD dal 1° gennaio 2003 si usa la qualifica "9", istituita appositamente. Per le contribuzioni minori si utilizza il codice tipo contribuzione "98"; per le assunzioni agevolate ex art. 20 della legge n. 266/1997 si utilizza il codice tipo contribuzione "92". La circolare fornisce inoltre i codici da impiegare per conguagli e recuperi nel quadro D.

Contributo aggiuntivo dell’1% e conguagli

Per l’esposizione ordinaria del contributo aggiuntivo dell’1% IVS si devono utilizzare i codici M960 per i dirigenti ex INPDAI e M950 per i dirigenti iscritti al FPLD dal 1° gennaio 2003. In entrambi i casi non va compilata la casella "giornate".

In sede di cessazione del rapporto o di chiusura dell’anno solare, il conguaglio del contributo aggiuntivo già trattenuto in eccedenza si effettua con i codici M952 e M951 nel quadro B/C per il versamento, e con i codici L954 e L951 nel quadro D per il recupero a credito.

Contributi di solidarietà

La circolare disciplina tre distinti contributi di solidarietà:

  • il contributo del 10% a carico del datore di lavoro sulle somme destinate a fondi, casse e gestioni assistenziali/previdenziali, con codici M940 e M900;
  • il contributo di solidarietà ex D.Lgs. n. 579/1995, pari al 10% a carico del datore e al 2% a carico del dirigente, con codici M941/M920 e M942/M921;
  • il contributo di solidarietà del 10% sulle erogazioni oggetto di decontribuzione ex legge n. 135/1997, con codici M970 e M930.

Per i conguagli a fine rapporto o a fine anno sono previsti ulteriori codici nel quadro D: ad esempio L933 e L931 per il recupero del contributo di solidarietà del 10% ex legge n. 135/1997.

Assunzioni agevolate, sgravi part-time e opzione ex art. 75 L. 388/2000

Per i dirigenti assunti ai sensi dell’art. 20 della legge n. 266/1997, la riduzione del 50% della contribuzione complessivamente dovuta si applica per 12 mesi. In DM10/2 la contribuzione si espone in misura piena con codice qualifica 3 o 9 e codice tipo contribuzione 92; lo sgravio è indicato nel quadro D con codice R410.

Per gli sgravi part-time disciplinati dal D.M. 12 aprile 2000, i datori di lavoro già autorizzati dall’INPDAI devono comunicare alla competente Sede INPS l’attribuzione del codice di autorizzazione 2T. I dirigenti interessati sono identificati con i codici 300L, 300N e 300R in funzione dell’orario di lavoro, e la riduzione si espone nel quadro D con i codici L707, L710 e L713.

Per i lavoratori che esercitano l’opzione prevista dall’art. 75 della legge n. 388/2000, viene meno l’obbligo del versamento della contribuzione pensionistica per la durata del contratto a tempo determinato, mentre restano dovute le altre contribuzioni, da esporre con il codice tipo contribuzione 70 e le qualifiche 370 o 970.

Aziende telefoniche, elettriche, ferrovie, cooperative agricole e dirigenti all’estero

Per le aziende telefoniche, i versamenti relativi ai dirigenti già iscritti all’INPDAI e ai nuovi assunti dal 1° gennaio 2003 sono effettuati sulla posizione CSC 1.15.07 con codice di autorizzazione 4E; i dirigenti promossi continuano a versare la contribuzione pensionistica nell’evidenza separata dell’ex fondo telefonici.

Per le aziende elettriche i versamenti relativi ai dirigenti si effettuano sulla posizione CSC 1.14.01; i dirigenti promossi sono invece iscritti al FPLD, come i nuovi assunti.

Per il Gruppo Ferrovie dello Stato e per le aziende nate dallo scorporo, dal 1° gennaio 2003 va richiesta una posizione contributiva CSC 2.01.02 con codice 0K, senza codice 4F.

Le cooperative agricole di cui alla legge n. 240/1984 assolvono gli obblighi contributivi dei dirigenti secondo la disciplina dei dirigenti industriali, utilizzando la posizione CSC 5.01.02 con codice 5R; per il TFR la contribuzione è validamente assolta all’ENPAIA.

Per i dirigenti operanti all’estero si distinguono le ipotesi di Paesi senza accordi di sicurezza sociale, con posizione 4C e sgravio di 10 punti sull’aliquota pensionistica ex legge n. 398/1987, e Paesi con accordi parziali, con posizione 4Z e specifici codici per IVS e TFR.

Istruzioni contabili e piano dei conti

Ai fini contabili, l’INPS istituisce nell’ambito della contabilità separata FPY appositi conti per rilevare i contributi IVS, il contributo aggiuntivo dell’1%, i contributi di solidarietà e i relativi recuperi, distinguendo competenze di anni precedenti e dell’anno in corso. Per i dirigenti già iscritti all’INPDAI al 31 dicembre 2002 sono previsti, tra gli altri, i conti FPY 21/110, 21/170, 21/127, 21/187, 21/129, 21/189, 21/131 e 21/181.

Per i dirigenti assunti dal 1° gennaio 2003 i contributi IVS e i contributi di solidarietà confluiscono nei conti ordinari previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. Anche sgravi e riduzioni di aliquota vengono imputati ai conti già esistenti, con l’unica eccezione del contributo dello 0,40% per il Fondo di garanzia TFR, per il quale sono istituiti i conti PTO 21/110 e PTO 21/170.

Rinvii e allegati

La circolare rinvia, per il CUD e il modello 770 dell’anno 2003, alle istruzioni già fornite con la circolare n. 58 del 21 marzo 2003. Include inoltre il testo dell’art. 42 della legge n. 289/2002, i precedenti messaggi e le variazioni al piano dei conti, che completano il quadro operativo per la gestione del passaggio dall’INPDAI all’INPS.

Punti principali

Confluenza INPDAI nell’INPS e iscrizione dei dirigenti

Dal 1° gennaio 2003 l’INPDAI è soppresso e le sue strutture e funzioni confluiscono nell’INPS. I dirigenti titolari di posizione assicurativa presso l’INPDAI sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria con evidenza contabile separata nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). I dirigenti industriali assunti dal 1° gennaio 2003 sono iscritti direttamente al FPLD; la regola vale anche per chi, già dirigente ex INPDAI, cessi e instauri un nuovo rapporto con la stessa o altra azienda industriale.

Imponibile contributivo e massimali

Dal 1° gennaio 2003, per la determinazione dell’imponibile contributivo e pensionistico dei dirigenti industriali si applicano integralmente le regole del FPLD, con superamento del massimale previsto dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 181/1997. Resta però applicabile il massimale di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, pari per il 2003 a 80.391,00 euro, non frazionabile mensilmente e rivalutabile annualmente. Dopo il superamento del massimale, la contribuzione pensionistica non è dovuta, mentre permangono le contribuzioni minori e altri obblighi nei limiti previsti.

Aliquote contributive e contributi aggiuntivi

Per i dirigenti già iscritti all’INPDAI, l’aliquota IVS resta pari al 32,70%, di cui l’8,89% a carico del dirigente; per i nuovi assunti dal 1° gennaio 2003 si applica invece l’aliquota IVS del FPLD. È confermato il contributo aggiuntivo dell’1% sulla quota di imponibile eccedente la prima fascia pensionabile, a totale carico del dirigente, con le regole di esposizione e conguaglio indicate. Per le prestazioni non pensionistiche continua ad applicarsi la disciplina INPDAI, compreso il contributo dello 0,40% a garanzia del TFR, destinato a fondo separato.

Versamenti e denunce: passaggio dal sistema INPDAI al sistema INPS

Per il periodo di paga dicembre 2002 restano validi i versamenti e le denunce secondo le regole e la modulistica INPDAI, con scadenza ordinaria al 16 gennaio 2003 e, per chi trasmette telematicamente il modello GV/EURO, al 31 gennaio 2003. Dal periodo di paga gennaio 2003 i versamenti correnti si effettuano con F24 sezione INPS, indicando codice sede, matricola azienda e causale DM10; la denuncia mensile avviene con DM10/2. Per i versamenti riferiti ad anni precedenti si usa F24 sezione INPS con causale RC01 e denuncia con DM10V. Per le contribuzioni di natura particolare è mantenuto in via provvisoria l’uso della sezione INPDAI dell’F24.

Codici di qualifica, di contribuzione e adempimenti DM10/2

La circolare introduce o conferma numerosi codici per distinguere dirigenti ex INPDAI e dirigenti iscritti al FPLD, tra cui le qualifiche 3 e 9, i codici tipo contribuzione 98 per le contribuzioni minori e 92 per alcune assunzioni agevolate, e diversi codici specifici per recuperi, conguagli e contributi di solidarietà. Sono inoltre disciplinate le modalità di compilazione del DM10/2, con indicazioni sui quadri B/C e D e sull’assenza di compilazione delle caselle giornate in varie fattispecie.

Assunzioni agevolate, part-time e opzione ex art. 75 L. 388/2000

Per i dirigenti assunti ai sensi dell’art. 20 della legge n. 266/1997 resta la riduzione del 50% della contribuzione complessiva per 12 mesi, con esposizione in DM10/2 del codice 92 e conguaglio nel quadro D con codice R410. Per gli sgravi part-time già autorizzati dall’INPDAI si richiede la comunicazione alla Sede INPS per l’attribuzione del codice 2T e si usano i codici 300L, 300N e 300R a seconda dell’orario. Per i lavoratori che esercitano l’opzione di cui all’art. 75 della legge n. 388/2000 non è dovuta la contribuzione pensionistica, ma restano le altre forme contributive, da esporre con il codice 70 e le qualifiche indicate.

Contributi di solidarietà e relative modalità di esposizione

La circolare disciplina separatamente il contributo di solidarietà del 10% su accantonamenti a Casse, Fondi e Gestioni, il contributo di solidarietà del D.Lgs. n. 579/1995 (10% a carico datore e 2% a carico lavoratore) e il contributo del 10% sulle erogazioni oggetto di decontribuzione ex legge n. 135/1997. Per ciascuna fattispecie sono indicati i codici da usare in DM10/2 per dirigenti ex INPDAI e per dirigenti iscritti al FPLD, nonché i codici per i conguagli a credito o a debito.

Casi particolari: aziende telefoniche, elettriche, ferrovie, cooperative agricole ed estero

Le aziende telefoniche continuano a utilizzare la posizione CSC 1.15.07 con codice 4E; per i dirigenti promossi la contribuzione pensionistica resta nell’evidenza separata dell’ex fondo telefonici. Le aziende elettriche usano il CSC 1.14.01 e per i nuovi dirigenti la contribuzione va al FPLD. Per il Gruppo Ferrovie dello Stato e aziende scorporate è richiesta una posizione CSC 2.01.02 con codice 0K. Le cooperative agricole ex legge n. 240/1984 applicano la disciplina dei dirigenti industriali con CSC 5.01.02 e codice 5R. Per i dirigenti all’estero sono previste regole distinte a seconda dell’esistenza di accordi di sicurezza sociale, con i codici 4C e 4Z e con specifici codici per IVS e TFR.

Istruzioni contabili e nuovi conti

La circolare istituisce, nell’ambito della contabilità separata FPY, conti dedicati per i contributi IVS, per il contributo aggiuntivo 1%, per i contributi di solidarietà e per le competenze degli anni precedenti e dell’anno in corso. Per i dirigenti assunti dal 1° gennaio 2003 i contributi IVS e i contributi di solidarietà confluiscono nei conti previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. Gli sgravi e le riduzioni sono imputati ai conti ordinari, mentre per il contributo dello 0,40% per il Fondo di garanzia TFR è prevista una rilevazione separata con i nuovi conti PTO 21/110 e PTO 21/170.

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