Ordinanza n. 16277/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: asserita mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1095/2022, passata in giudicato, che ha condannato il Ministero a corrispondere 767,72 euro oltre accessori per retribuzione professionale docente
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non avrebbe eseguito integralmente la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1095/2022, che le aveva riconosciuto 767,72 euro oltre accessori per la retribuzione professionale docente relativa al servizio prestato dal 20 ottobre 2020 al 28 febbraio 2021, per complessivi 132 giorni. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità o l’improcedibilità, rappresentando che una successiva sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1853/2023 aveva riconosciuto alla docente 581 euro per il periodo dal 20 ottobre 2020 all’8 giugno 2021 e che tale distinto titolo era già stato oggetto di ottemperanza presso il TAR Lazio, conclusasi con sentenza n. 21347/2024 e con l’intervento del commissario ad acta. Secondo il Ministero, il secondo titolo comprendeva temporalmente il primo e l’obbligazione era già stata estinta. La ricorrente ha replicato che la sovrapposizione temporale non prova l’estinzione del credito azionato: il Ministero avrebbe dovuto documentare l’effettivo pagamento dei 767,72 euro dovuti in forza della sentenza n. 1095/2022, ma la relazione depositata non indicava mandati, quietanze o prospetti di pagamento.
La decisione
Il TAR non ha deciso definitivamente sulla domanda di ottemperanza. Ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati per verificare se tra i due titoli esecutivi sussista una continenza totale o parziale, considerati la diversità degli importi e la non completa coincidenza dei periodi lavorativi. Ha ordinato a entrambe le parti di depositare, entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, chiarimenti e documenti, inclusi gli atti giustificativi del credito di 581 euro e il ricorso relativo alla sentenza n. 1853/2023. Ha inoltre ordinato al Ministero di documentare l’attività del commissario ad acta e l’eventuale pagamento o altra estinzione dell’obbligazione. Ha richiamato il principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a. e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 24 novembre 2026.
Norme richiamate
il giudicato n. 1095/2022 conserva pertanto piena efficacia e deve essere eseguito ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a.
La ricorrente richiama tali disposizioni a sostegno della richiesta di esecuzione del giudicato; l’ordinanza, tuttavia, non risolve la questione dell’ottemperanza e dispone un approfondimento istruttorio.
Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite
Nel processo amministrativo il giudice fonda la decisione sulle prove proposte e sui fatti specificamente non contestati dalle parti costituite; il TAR richiama il principio in vista della successiva decisione.
Massime di principio
- Quando nell’ottemperanza si deduce che una condanna pecuniaria è già stata soddisfatta in forza di un diverso titolo esecutivo relativo a periodi in parte sovrapposti, occorre accertare documentalmente se vi sia continenza totale o parziale fra i titoli e se l’obbligazione azionata sia stata effettivamente estinta; la sola sovrapposizione cronologica non risolve tali questioni.
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