Cassazione Penale, Sentenza n. 18631/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 606, lett. b) e c) c.p.p.: mancata declaratoria di prescrizione perché il reato sarebbe stato ultimato nel 2017 (prima dell'entrata in vigore della legge Orlando) – dedotta prova dell'esistenza del manufatto nel 2017 tramite ortofoto e rilievo che al verbale di sequestro del 05/04/2018 non risultavano lavori in corso; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 606, lett. b) e c) c.p.p.: la prescrizione sarebbe maturata anteriormente alla pronuncia della Corte di appello per effetto della successione delle leggi penali (si chiedeva applicazione della disciplina più favorevole della legge n.251/2005 – c.d. Cirielli – in luogo della disciplina di sospensione introdotta dalla legge n.103/2017 e poi abrogata dalla legge n.134/2021).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sulla questione della consumazione/prescrizione la Corte ha ritenuto provato, sulla base di elementi testimoniali e documentali (fotografie del sopralluogo), che i lavori non erano ultimati al momento del sequestro del 05/04/2018 (mancanza di infissi, intonaco parziale): pertanto il reato era in fase di perdurante consumazione e la prescrizione non era maturata. Quanto alla disciplina applicabile della prescrizione per i reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019, la Corte ha applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite (12/12/2024) secondo cui per tale periodo trova applicazione la disciplina di sospensione introdotta dalla legge n.103/2017 (cd. legge Orlando); in concreto sono stati calcolati i periodi di sospensione (64 giorni, 162 giorni e le sospensioni ulteriori decorrenti dai termini di deposito e dai limiti di un anno e sei mesi previsti dalla legge) e determinato che, alla data delle decisioni, il termine prescrizionale non si era esaurito. Di conseguenza le censure sulla prescrizione sono state ritenute infondate e il ricorso respinto.
Norme richiamate
D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), artt. 44 comma 1 lett. b), 71 e 72
Norme che configurano e sanzionano gli abusi edilizi: la ricorrente è stata condannata per avere realizzato un manufatto senza permesso di costruire e senza adempimenti tecnici e autorizzativi previsti
Codice di procedura penale, art. 606, lett. b) e c)
Ricostruisce i motivi di impugnazione in cassazione (vizi di motivazione e di diritto) utilizzati dalla ricorrente per contestare la mancata declaratoria di prescrizione
Codice penale, art. 159 (disciplina della prescrizione) e comma 2
Rilevante per la disciplina della sospensione del corso della prescrizione così come modificata dalla legge n.103/2017 (Orlando), riformata dalla legge n.3/2019 e poi abrogata/ritoccata dalla legge n.134/2021; la Corte applica le relative regole temporali per il calcolo della prescrizione
Legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando)
Ha introdotto per i reati commessi dal 03/08/2017 la sospensione del corso della prescrizione durante lo svolgimento dei gradi successivi (appello/cassazione) per determinati periodi: la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina ai fatti del 05/04/2018
Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge Bonafede)
Ha modificato la disciplina della sospensione prevedendo che la sospensione operi dalla pronuncia della sentenza di primo grado fino all'esecutività della sentenza; menzionata nel quadro cronologico delle modifiche normative
Legge 27 settembre 2021, n. 134
Ha abrogato l'art.159 comma 2 (cd. sospensioni) e introdotto l'art.161-bis (cessazione del corso della prescrizione con la sentenza di primo grado) e l'art.344-bis c.p.p. (improcedibilità per reati commessi dal 01/01/2020); la Corte ha posto la regola di applicabilità in funzione della data del fatto
Legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. legge Cirielli)
Disciplina prescrizionale antecedente che non prevedeva la sospensione durante appello/cassazione; era invocata dalla ricorrente come normativa più favorevole per fatti del 2017-2019, richiesta che la Corte non ha accolto in ragione della giurisprudenza di legittimità
Codice di procedura penale, art. 544
Individua termini per il deposito della sentenza/motivazione; utile per computare i termini soggetti a sospensione ai sensi della legge Orlando
Codice penale, art. 161-bis
Introdotto dalla legge n.134/2021 per la cessazione del corso della prescrizione con la sentenza di primo grado; applicabile ai reati commessi da 01/01/2020
Codice di procedura penale, art. 344-bis
Introdotto dalla legge n.134/2021: disciplina dell'improcedibilità del giudizio d'appello e di cassazione per reati commessi dal 01/01/2020 quando i termini previsti non sono rispettati; rilevanza nell'analisi della successione normativa
Art. 2 cod. pen. (richiamato nella discussione sulla successione delle leggi)
Richiamato per spiegare che la successione delle riforme non può essere regolata solo dal principio generale dell'art.2 c.p., ma dalle stesse norme che indicano la decorrenza temporale delle leggi penali
Massime di principio
- Per i reati urbanistici la 'ultimazione' coincide generalmente con il completamento delle rifiniture interne ed esterne: fino a quel momento il reato può restare in fase di perdurante consumazione e la prescrizione non decorre come se l'opera fosse definitiva.
- La prova dello stato dei lavori in una data anteriore (es. ortofoto) grava su chi la invoca: una fotografia a sé non prova l'effettivo stato di completamento se non è introdotta e documentata in modo probatorio nel processo.
- Per i reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019 si applica la disciplina di sospensione introdotta dalla legge n.103/2017 (cd. Orlando) secondo le Sezioni Unite; per i reati commessi dal 01/01/2020 si applicano le regole della legge n.134/2021 (cessazione della prescrizione con la sentenza di primo grado e istituto dell'improcedibilità per i gradi successivi).
- Il calcolo della prescrizione richiede attenzione ai periodi di sospensione (rinvii, termini di deposito della motivazione, ecc.): tali sospensioni possono spostare significativamente la scadenza prescrizionale.
- In caso di contestazione sulla prescrizione è cruciale documentare lo stato dei lavori alla data presunta di ultimazione o di qualsiasi evento interruttivo (sequestro, attivazione utenze, utilizzo abitativo) perché questi fatti incidono direttamente sul momento di consumazione del reato.
- Le modifiche legislative successive non si applicano automaticamente per analogia: occorre verificare la precisa decorrenza temporale indicata dalle norme e seguire gli orientamenti delle Sezioni Unite in caso di contrasto giurisprudenziale.
- Se si difende contestazioni analoghe, raccogliere e preservare prove per dimostrare l'effettivo completamento dei lavori prima di determinate date (fotografie datate e certificate, attestazioni di fornitura/attivazione utenze, certificazioni tecniche) e contestare puntualmente ogni sospensione computata dall'accusa.
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