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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 431 del 17/07/2025

Provvedimento del 17 luglio 2025

Garante Privacy431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato un impianto di videosorveglianza installato presso un’attività commerciale di un’impresa individuale, rilevando che le telecamere riprendevano anche parte del viale e del piazzale esterni antistanti l’attività e che non erano presenti idonei cartelli informativi. L’Autorità ha ritenuto illecito il trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 13 GDPR, richiamando i principi di trasparenza e di limitazione dell’angolo visuale nelle riprese di aree esterne. Nel testo fornito non risultano riportate misure correttive ulteriori né l’importo della sanzione, ma solo la declaratoria di illiceità, la pubblicazione del provvedimento e le indicazioni sui rimedi giurisdizionali.

Garante: illecito trattamento videosorveglianza di un’impresa individuale per riprese di area esterna e mancata informativa

Videosorveglianza illecita presso un’attività commerciale per riprese di aree esterne e mancata informativa

Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il trattamento effettuato da un’impresa individuale nell’ambito di un impianto di videosorveglianza installato presso l’attività commerciale. Il procedimento è stato avviato a seguito di un controllo della Polizia locale, che aveva rilevato la presenza di 4 telecamere funzionanti, la ripresa del viale esterno e di parte del piazzale antistante l’attività, nonché l’assenza di cartelli informativi.

Origine del procedimento e difese del titolare

La vicenda origina da una nota del 23 novembre 2024 del Comando della Polizia locale del Comune di Capaccio Paestum, trasmessa all’Autorità insieme al verbale di accertamento. Sulla base di tali atti, l’Ufficio ha notificato al titolare del trattamento l’avvio del procedimento sanzionatorio per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 13 GDPR.

Nelle difese, il titolare ha precisato che l’impianto era stato installato nella sede dell’attività in via Salvatore Paolino 90/92 per prevenire furti e rapine, ha contestato l’indicazione di un diverso indirizzo riportato nell’atto di avvio e ha rappresentato che il contratto di locazione dei locali si era concluso il 22 novembre 2024, con cessazione dell’attività in quei locali da tale data.

Quadro normativo richiamato

L’Autorità ribadisce che la videosorveglianza costituisce trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR e deve rispettare i principi del Regolamento, in particolare:

  • il principio di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR;
  • l’obbligo di informativa all’interessato ex art. 13 GDPR;
  • la necessità di una base giuridica del trattamento ai sensi dell’art. 6 GDPR.

Sono inoltre richiamati:

  • il provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010;
  • le FAQ dell’Autorità in materia di videosorveglianza;
  • le Linee guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, con riferimento ai cartelli informativi e alla limitazione del campo di ripresa.

Valutazioni del Garante sulle modalità di trattamento

Secondo il Garante, gli interessati devono essere sempre informati dell’accesso a una zona videosorvegliata e ciò richiede la presenza di idonei cartelli, posizionati in modo tale da rendere immediatamente percepibile la sorveglianza prima dell’ingresso nell’area ripresa.

Quanto alle riprese di aree esterne, il provvedimento ricorda che l’angolo visuale deve essere limitato all’area effettivamente da proteggere, evitando la captazione di luoghi circostanti e di elementi non pertinenti. Le Linee guida EDPB richiamate ammettono, solo ove necessario, l’adozione di misure tecniche come il blocco o la pixelatura delle zone non rilevanti.

Violazioni accertate

Dalla documentazione istruttoria, in particolare dal verbale di accertamento e dalla documentazione fotografica, il Garante ha ritenuto provato che il trattamento non si conformasse al quadro regolatorio richiamato. In particolare sono state rilevate le seguenti violazioni:

  • assenza di cartelli informativi idonei, in violazione dell’art. 13 GDPR e del principio di trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR;
  • ripresa del viale esterno e di parte del piazzale antistante l’attività, con coinvolgimento di area pubblica, ritenuta trattamento illecito per mancanza di base giuridica ai sensi dell’art. 6 GDPR.

Esito finale

Il Garante ha dichiarato, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 GDPR, l’illiceità del trattamento effettuato dal titolare, per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 13 GDPR.

Nel testo disponibile non è riportato l’importo di una sanzione pecuniaria né altre prescrizioni correttive specifiche. Sono invece disposte:

  • la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Autorità;
  • l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno previsto dal Regolamento del Garante.

Rimedi

Il provvedimento indica la possibilità di proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine della segnalazione e avvio del procedimento

Il procedimento trae origine da una nota del Comando della Polizia locale del Comune di Capaccio Paestum, che trasmetteva il verbale di un controllo presso l’attività commerciale "Galardi Automotive Service". Nel sopralluogo era stato accertato un impianto di videosorveglianza composto da 4 telecamere, attivo e funzionante, idoneo a riprendere il viale esterno e parte del piazzale antistante l’attività, nonché l’assenza di cartelli informativi. Sulla base di tali elementi l’Ufficio ha avviato il procedimento sanzionatorio per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 13 GDPR.

Difese del titolare del trattamento

Il titolare ha chiarito che l’impianto era stato installato presso la sede dell’attività in via Salvatore Paolino 90/92, al fine di fronteggiare reati contro il patrimonio, in particolare furti e rapine. Ha inoltre rappresentato che il contratto di locazione dei locali si era concluso il 22 novembre 2024 e che da tale data non esercitava più l’attività presso quei locali. Ha infine contestato l’indirizzo indicato nella comunicazione di avvio, precisando che un diverso immobile non era mai stato interessato da telecamere.

Quadro normativo richiamato

Il Garante ricorda che la videosorveglianza integra un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR e deve rispettare, tra l’altro, il principio di trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), nonché l’obbligo informativo dell’art. 13 GDPR. Sono richiamati il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, le FAQ dell’Autorità e le Linee guida EDPB n. 3/2019 sui dispositivi video, con particolare riferimento alla necessità di cartelli ben visibili e alla limitazione delle riprese alle sole aree effettivamente da proteggere.

Accertamenti e violazioni riscontrate

Dall’istruttoria è emerso che l’impianto era privo di idonei cartelli informativi, in violazione dell’art. 13 GDPR e del principio di trasparenza. È stato inoltre accertato che le telecamere riprendevano parte della strada pubblica, in particolare il viale esterno e parte del piazzale esterno antistante l’attività, con conseguente trattamento ritenuto illecito per difetto di base giuridica, in violazione dell’art. 6 GDPR. L’Autorità richiama anche le indicazioni secondo cui la videosorveglianza deve essere limitata all’area effettivamente da proteggere, evitando riprese di luoghi circostanti non pertinenti.

Esito del provvedimento

Il Garante ha dichiarato, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 GDPR, l’illiceità del trattamento effettuato dal titolare in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 13 GDPR. Nel testo disponibile non risultano riportati l’eventuale importo della sanzione né altre misure correttive specifiche, mentre sono disposte la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità e l’annotazione nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate.

Come è indicizzato

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