Sentenza n. 934/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro n. 1039/2024, pubblicata in data 07.11.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata piena esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, n. 1039/2024, relativa all'assegnazione della Carta docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Avellino, Sezione Lavoro, n. 1039/2024, che aveva accertato il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, condannando il Ministero all'accredito complessivo di euro 2.000,00, oltre al pagamento di euro 221,48 e agli interessi legali. La ricorrente ha dedotto che la sentenza era stata notificata all'amministrazione in forma esecutiva l'8 novembre 2024, che era passata in giudicato, come attestato dal certificato della cancelleria del Tribunale di Avellino del 16 luglio 2025, e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha quindi lamentato la mancata piena esecuzione del titolo e chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati la notificazione della sentenza, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha rilevato che l'amministrazione non aveva fornito prova dell'avvenuto riconoscimento della Carta docente per tutti gli anni scolastici e gli importi indicati nel titolo esecutivo. Ha ordinato al Ministero di assegnare alla ricorrente il beneficio per gli anni 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, inclusi l'allocazione in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della spesa. Il TAR ha precisato che l'esaurimento degli stanziamenti o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della struttura amministrativa debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal titolo giudiziale per gli anni scolastici indicati.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione prima di poter procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ne ha accertato il decorso.
Massime di principio
- L'ottemperanza a una sentenza di altro giudice è ammissibile quando il titolo sia stato notificato all'amministrazione, sia divenuto definitivo e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- In sede di ottemperanza, la mancata prova da parte dell'amministrazione dell'avvenuta integrale esecuzione delle statuizioni contenute nel giudicato giustifica l'ordine giudiziale di adempiere entro un termine assegnato dal giudice.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo insediamento alla richiesta dell'interessato e all'attestazione della scadenza del termine assegnato senza esecuzione.
- L'assenza o l'esaurimento dello stanziamento di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono cause legittime di impedimento all'esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione; il commissario deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
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