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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04237/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un pagamento di euro 50.336,00 eseguito da una società poi fallita, in favore di un professionista, per prestazioni rese ai fini della presentazione di una domanda di concordato. Il curatore ha agito per far dichiarare inefficace il pagamento ai sensi dell’art. 67, comma 2, l. fall., mentre il professionista ha invocato l’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3, lett. g), l. fall., sostenendo che il credito fosse liquido ed esigibile. La Corte d’appello ha però ritenuto che non vi fosse un accordo sul compenso e che il credito non fosse liquido, perché da determinare nella sua esatta consistenza mediante valutazioni preliminari. Con il ricorso per cassazione il professionista ha denunciato violazione o falsa applicazione dell’art. 67, commi 2 e 3, lett. g), l. fall., contestando la mancata applicazione dell’esenzione e sostenendo, in sostanza, che il pagamento dovesse considerarsi riferito a un debito liquido ed esigibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura mirasse surrettiziamente a ottenere una revisione del giudizio di fatto compiuto dalla Corte d’appello sulla mancanza di liquidità del credito e sulla inesistenza di un titolo o accordo dal quale desumere l’ammontare del compenso. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel contesto dell’esenzione revocatoria relativa ai pagamenti eseguiti dopo l’apertura del concordato, l’esenzione opera anche per i crediti pagati dopo la scadenza purché liquidi ed esigibili; ma un credito è liquido solo se determinato nell’ammontare in base al titolo. Poiché nella specie mancava un titolo che consentisse di determinare il compenso, correttamente la Corte territoriale aveva escluso la liquidità e quindi l’esenzione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese, oltre alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l. fall.

    Norma posta a fondamento dell’azione revocatoria fallimentare del pagamento eseguito nel periodo sospetto.

  • art. 67, comma 3, lett. g), l. fall.

    L’esenzione da revocatoria opera anche per pagamenti eseguiti dopo la scadenza, ma solo se riferiti a crediti liquidi ed esigibili.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge è stata ritenuta inammissibile perché, in sostanza, tendeva a contestare un accertamento di fatto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata applicata la procedura accelerata di definizione, con proposta ritenuta condivisibile dalla Corte.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È stata applicata una condanna ritenuta equa a titolo sanzionatorio per la proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    È stata applicata la condanna in favore della cassa delle ammende prevista per la lite temeraria nei casi contemplati dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo in via indiretta nella tassonomia, non come norma espressamente citata nel testo della sentenza.

  • Cass. Sez. 6-1, n. 13367/2022

    Richiamata per affermare che, nel concordato aperto, rientrano nell’esenzione da revocatoria anche i crediti liquidi ed esigibili pagati dopo la scadenza.

  • Cass. Sez. U, n. 23225/2016

    Richiamata per definire il credito liquido come credito determinato nell’ammontare in base al titolo.

  • Cass., Sez. U, ord. n. 27195/2023

    Richiamata per l’applicabilità immediata dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c. ai giudizi pendenti.

  • Cass., Sez. U, ord. n. 27433/2023

    Richiamata per l’applicabilità immediata dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c. ai giudizi pendenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria fallimentare, l’esenzione prevista per i pagamenti eseguiti in funzione di una procedura concordataria opera solo se il credito soddisfatto è liquido ed esigibile; la mera esigibilità non basta.
  • Un credito è liquido quando il suo ammontare è determinato dal titolo o comunque determinabile in base a esso; in mancanza di un titolo che consenta tale determinazione, la liquidità deve essere esclusa.
  • Quando la decisione di merito ha accertato in fatto che non esisteva un accordo sul compenso e che il credito era indeterminato nella sua consistenza, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di riesame del fatto sotto la veste della violazione di legge.
  • La censura che contesta la qualificazione del credito come non liquido, senza denunciare un errore di diritto ma sollecitando una nuova valutazione del materiale istruttorio, è inammissibile in sede di legittimità.
  • L’esenzione da revocatoria per pagamenti funzionali al concordato non copre, di per sé, qualsiasi pagamento post scadenza, ma soltanto quelli riferibili a crediti che siano insieme liquidi ed esigibili.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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