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Sentenza

Sentenza del 14/10/2021 n. 4574 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Adesione della parte alla definizione agevolata delle controversie -Effetti - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'art. 6 del d.l. 119/2018, chiedendo la definizione della pendenza; la questione concerneva se tale adesione comportasse la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il giudice ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'adesione della parte alla definizione agevolata. La decisione si è basata sul richiamo all'art. 46, comma 1, del d.lgs. 546/92, che prevede l'estinzione del processo nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. Non vi è stata pronuncia sul merito della controversia, essendosi estinto il procedimento.

Norme richiamate

  • d.l. 119/2018 (art. 6)

    l'art. 6 disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie (cd. 'pace fiscale'), consentendo alla parte di aderire alla definizione e ottenere la composizione della lite; l'adesione produce effetti che possono incidere sulla prosecuzione del processo

  • d.lgs. 546/1992 (art. 46, comma 1)

    la norma prevede che il giudizio si estingue nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere; perciò l'adesione alla definizione agevolata rientra tra i casi che determinano l'estinzione del processo

Massime di principio

  • L'adesione alla definizione agevolata prevista dal d.l. 119/2018 determina, una volta perfezionata, la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 546/92.
  • L'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata non comporta una pronuncia sul merito della controversia: la causa si chiude per fine della materia del contendere, non per decisione di accoglimento o rigetto delle pretese.
  • Per ottenere la declaratoria di estinzione è necessario che l'adesione sia effettiva e conforme ai requisiti di legge (es. termini, modalità di adesione, eventuale pagamento o piano previsto dalla definizione agevolata); fino al perfezionamento non si può presumere l'estinzione.
  • L'effetto di estinzione è neutro rispetto alla titolarità della ragione sostanziale: se l'amministrazione aveva intrapreso azioni esecutive, va valutata l'estensione degli effetti della definizione sui provvedimenti esecutivi e sulle somme già riscosse.
  • In casi analoghi il giudice dovrà verificare l'esistenza dei presupposti formali e sostanziali della definizione agevolata prima di dichiarare l'estinzione, e potrà ordinare la sospensione o chiusura del processo senza una valutazione del merito.

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