Cassazione Civile, Ordinanza n. 15315/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso con cui l'Ufficio ha liquidato l'imposta sulle donazioni nella misura dell'8% su un importo di 8.219.248,24 euro in titoli e denaro, ritenuto attribuito alla contribuente dalla madre tramite un'operazione di bancogiro/accredito estero. La CTR Lombardia ha respinto l'appello della contribuente, qualificando l'operazione come liberalità indiretta e ritenendo applicabile l'art. 56-bis d.lgs. 346/1990, perché la liberalità emergeva da una dichiarazione resa dalla contribuente in un procedimento diretto all'accertamento di altri tributi; ha inoltre reputato irrilevanti le successive allegazioni di mutuo infruttifero e le parziali restituzioni. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: motivazione apparente e/o omesso pronunciamento; violazione dell'art. 56-bis TUSD per mancanza di una dichiarazione esplicitamente confessorio-rivelativa di liberalità indiretta; errata qualificazione dell'operazione come liberalità indiretta invece che donazione diretta o mutuo; errata applicazione dell'aliquota dell'8% anziché del 4%; omessa pronuncia e violazione delle norme sull'onere di motivazione/prova dell'avviso; omesso esame del fatto delle restituzioni iniziate nel 2014; violazione delle norme sul mutuo e sulle presunzioni semplici per aver escluso la tesi del finanziamento infruttifero.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse ampia e comprensibile, dunque non apparente; che l'art. 56-bis d.lgs. 346/1990 è applicabile quando la natura liberale dell'attribuzione emerga da una dichiarazione del contribuente resa in un procedimento accertativo, senza che occorra una "autodefinizione" della parte come liberalità indiretta; che la dichiarazione valorizzata dal giudice di merito fosse idonea a far emergere lo spostamento patrimoniale gratuito; che l'operazione di bancogiro/accredito integri, in ambito fiscale, una liberalità indiretta accertabile con tale disciplina; che sia corretta l'applicazione dell'aliquota dell'8% per le liberalità indirette così emerse; che l'eventuale omessa pronuncia sul terzo motivo d'appello non avrebbe comunque inciso sull'esito, perché l'avviso era adeguatamente motivato e la distinzione fra motivazione dell'atto e prova della pretesa è decisiva; che il fatto delle restituzioni non era decisivo o non era scrutinabile per la doppia conforme; e che la ricostruzione alternativa del rapporto come mutuo infruttifero tendeva a rivalutare il merito e le prove, attività riservata al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 56-bis d.lgs. n. 346/1990
"accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni"; "quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi"
La norma si applica alle liberalità diverse dalla donazione tipica quando la loro esistenza emerga da una dichiarazione del contribuente resa in un procedimento diretto all'accertamento di altri tributi; la dichiarazione deve rivelare il fatto dello spostamento patrimoniale gratuito, non necessariamente qualificare giuridicamente l'atto come liberalità indiretta.
art. 809 c.c.
Richiamato per inquadrare civilisticamente le liberalità diverse dalla donazione tipica, ma la Corte ribadisce che la qualificazione civilistica non impedisce l'applicazione della disciplina fiscale sulle liberalità indirette.
art. 769 c.c.
Richiamato come norma definitoria della donazione tipica; la Corte distingue la disciplina civilistica della donazione dalla rilevanza fiscale delle liberalità indirette.
art. 782 c.c.
L'eventuale mancanza della forma pubblica rileva sul piano civilistico, ma non esclude la tassazione delle liberalità informali sul piano tributario.
art. 2, comma 49, d.l. n. 262/2006
Per le fattispecie di liberalità assoggettabili alla disciplina in esame, l'aliquota applicabile è quella prevista per i "altri soggetti" pari all'8%, poiché la disciplina speciale delle liberalità indirette fa operare la percentuale massima in assenza di registrazione volontaria e non si mescolano aliquote e franchigie del vecchio e nuovo sistema.
art. 2, comma 50, d.l. n. 262/2006
Le disposizioni del testo unico sulle successioni e donazioni si applicano in quanto compatibili; la Corte ne ricava la perdurante operatività dell'art. 56-bis.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Invocato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude la nullità perché la decisione di merito esponeva in modo intellegibile le ragioni del decisum.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo quando non renda percepibili le ragioni della decisione; non è necessario confutare puntualmente ogni argomento difensivo se la sentenza indica gli elementi di fatto e di diritto posti a base del decisum.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato quale parametro della chiarezza della motivazione; non risulta violato poiché la sentenza impugnata esponeva il ragionamento decisorio.
art. 112 c.p.c.
La Corte osserva che, anche a voler ipotizzare un'omissione di pronuncia, la censura non sarebbe decisiva perché le questioni giuridiche erano comunque infondate.
art. 52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131/1986
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo motivazionale dell'avviso; la Corte distingue però tra motivazione dell'atto e prova della pretesa tributaria.
art. 7 l. n. 212/2000
Norma richiamata dalla ricorrente sull'obbligo di motivazione degli atti tributari; la Corte chiarisce che la motivazione non coincide con la dimostrazione piena dei fatti costitutivi dell'imposizione.
art. 3 l. n. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione amministrativa; la Corte ribadisce la sufficienza di una motivazione che renda intellegibili le ragioni dell'atto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Utilizzato per le censure di nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per le censure di violazione di legge sostanziale e processuale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è dichiarato inammissibile per effetto della doppia conforme e comunque non decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando il testo della sentenza non consenta di comprendere le ragioni della decisione; non basta un dissenso sulla completezza o sulla persuasività dell'argomentazione.
- Nel processo tributario la distinzione tra motivazione dell'avviso e prova della pretesa è netta: l'atto deve esporre le ragioni dell'accertamento, mentre la dimostrazione dei fatti costitutivi si sviluppa nel giudizio.
- L'art. 56-bis d.lgs. 346/1990 si applica alle liberalità diverse dalla donazione tipica quando l'attribuzione gratuita emerga da dichiarazioni del contribuente rese in un procedimento di accertamento di altri tributi; non è necessario che il contribuente le qualifichi espressamente come "liberalità indiretta".
- Ai fini fiscali, la liberalità indiretta può risultare anche da operazioni bancarie di trasferimento di ricchezza, come l'accredito o il bonifico, se da tali operazioni e dalle dichiarazioni rese emerge uno spostamento patrimoniale senza corrispettivo.
- La mancanza della forma solenne richiesta per la donazione tipica può rilevare sul piano civilistico, ma non impedisce, di per sé, la tassazione dell'attribuzione gratuita sul piano tributario.
- Per le liberalità indirette accertate secondo l'art. 56-bis, comma 1, la disciplina applicabile è quella speciale del testo unico successioni e donazioni vigente, con applicazione dell'aliquota prevista per la fattispecie in concreto e senza commistione tra vecchie e nuove franchigie.
- Le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del compendio indiziario o a sovrapporre una diversa qualificazione del rapporto di fatto sono inammissibili in cassazione quando la sentenza di merito abbia già compiuto un ragionamento presuntivo logicamente coerente e non manifestamente illogico.
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