Sentenza n. 3961/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento: del provvedimento PG/2022/748228 del 17/10/2022 notificato in data 19/10/2022; d’ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto dal ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio di una nuova autorizzazione per l'apertura e l'uso di un passo carrabile
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto nel 2003 un'autorizzazione per l'apertura di un passo carrabile presso i locali dell'autoscuola, sostenendo di averla utilizzata per circa vent'anni e di aver regolarmente corrisposto il canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel 2022 aveva presentato una nuova istanza, qualificando l'accesso come già esistente, ma il Comune l'aveva respinta dopo il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. 241/1990. Il diniego era motivato dall'attività di autoscuola svolta nei locali, dalla categoria catastale C1 dell'immobile, ritenuta non corrispondente a un box per il ricovero dei veicoli, dall'incompatibilità tra l'attività didattica e la movimentazione dei veicoli per ragioni di sicurezza e salubrità, nonché dal contrasto con l'art. 46, comma 2, lett. b), d.P.R. 495/1992. Il primo motivo deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 3 l. 241/1990, 22 d.lgs. 285/1992, 46 d.P.R. 495/1992 e dell'art. 13 del regolamento comunale COSAP, sostenendo che la normativa non subordinasse il passo carrabile a una specifica categoria catastale o destinazione d'uso, ma soltanto all'idoneità tecnica e dimensionale dell'area laterale allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli. Il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 97 Cost. e delle medesime disposizioni, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, carenza dei presupposti, travisamento, illogicità e contraddittorietà. Il ricorrente sosteneva che il Comune non avesse esaminato concretamente lo stato dei luoghi, che l'immobile disponesse di uno spazio idoneo alla movimentazione dei veicoli, che il ricovero avvenisse soltanto dopo la chiusura dell'autoscuola e che la precedente autorizzazione avesse determinato un affidamento qualificato, in assenza di mutamenti dei luoghi o della disciplina.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente affermato che il passo carrabile, comportando una compressione dell'uso pubblico della sede stradale, è subordinato alla verifica delle condizioni oggettive previste dall'art. 46 d.P.R. 495/1992, tra cui l'idoneità dell'area laterale allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli. Ha accolto sul piano astratto la censura secondo cui tale requisito non implica necessariamente l'appartenenza dell'area a una determinata categoria catastale o destinazione d'uso; tuttavia, ha ritenuto tale rilievo non decisivo, poiché il diniego si fondava anche sull'autonoma e fondamentale ragione dell'incompatibilità concreta tra la movimentazione dei veicoli e l'attività di autoscuola svolta nei locali. Dalle fotografie prodotte in giudizio risultava che il passo carrabile conduceva direttamente al salottino di ingresso dell'autoscuola, destinato a ricezione e formazione degli studenti, sicché il medesimo ambiente avrebbe dovuto fungere contemporaneamente da ufficio e da garage. Il TAR ha ritenuto non superata tale incompatibilità neppure dall'asserito ricovero serale dei veicoli, poiché i fumi di scarico avrebbero potuto compromettere la salubrità dell'ambiente e la contemporanea presenza di persone e veicoli avrebbe posto esigenze di tutela dell'incolumità. Ha quindi escluso il difetto di istruttoria e motivazione, qualificando la valutazione dell'idoneità del sito come espressione di discrezionalità tecnica sindacabile soltanto per macroscopici vizi logici o travisamento dei fatti, non riscontrati nella specie. Ha infine respinto la doglianza sull'affidamento, ritenendo che la precedente autorizzazione non attribuisse un diritto al rinnovo automatico: il rinnovo di una concessione di suolo pubblico è assimilabile a una nuova concessione e la precedente durata del rapporto non supera la necessità di verificare nuovamente i requisiti oggettivi. Le spese sono state compensate per la peculiarità e la risalenza della controversia.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; il TAR ha ritenuto congrua la motivazione del diniego.
art. 10-bis l. 241/1990
Il diniego è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
art. 22 d.lgs. 285/1992
Costituisce la base normativa del regime degli accessi e dei passi carrabili, richiamata unitamente all'art. 46 del regolamento di esecuzione.
art. 46, comma 2, lett. b), d.P.R. 495/1992
Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni: (…) b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli.
Il requisito richiede l'idoneità concreta, tecnica e dimensionale dell'area laterale allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli; non impone di per sé una specifica categoria catastale, ma consente all'amministrazione di valutare l'effettiva compatibilità dei luoghi e dell'attività svolta.
art. 97 Cost.
Richiamato quale parametro dei principi di buon andamento e imparzialità, in relazione alle dedotte carenze istruttorie e motivazionali.
art. 27, comma 5, d.lgs. 285/1992
Richiamato nelle difese comunali per sostenere che le autorizzazioni o concessioni relative a strade e aree pubbliche possono essere revocate o modificate e non fondano un diritto al rinnovo automatico.
Massime di principio
- L'autorizzazione al passo carrabile è subordinata alla verifica dell'idoneità concreta dell'area laterale allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, secondo le condizioni previste dall'art. 46 d.P.R. 495/1992.
- L'art. 46, comma 2, lett. b), d.P.R. 495/1992 non subordina automaticamente il rilascio del passo carrabile all'appartenenza dell'area a una determinata categoria catastale o destinazione d'uso; tuttavia, l'amministrazione può negare l'autorizzazione quando le caratteristiche concrete dei locali e l'attività ivi esercitata rendano incompatibile la movimentazione dei veicoli con lo stazionamento o con la sicurezza e salubrità degli ambienti.
- La valutazione dell'idoneità tecnica e funzionale dei luoghi ai fini del rilascio del passo carrabile costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di macroscopici vizi logici o travisamento dei fatti.
- La precedente autorizzazione al passo carrabile e il pagamento protratto del canone non attribuiscono un diritto al rinnovo automatico: il rinnovo della concessione di suolo pubblico è assimilabile al rilascio di una nuova concessione e richiede una nuova verifica dei presupposti oggettivi.
- Quando il diniego si fonda su elementi concreti relativi alla conformazione dei locali e all'incompatibilità tra l'attività esercitata e la movimentazione dei veicoli, la motivazione può ritenersi adeguata anche se viene superato il solo riferimento improprio alla categoria catastale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1356/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1357/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1358/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1359/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1360/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1361/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →