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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1869

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1869 della Commissione, del 28 giugno 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Istarski med/Istrski med (DOP)]

Normativa europea32024R1869

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1869 registra nel registro UE delle DOP il nome «Istarski med/Istrski med». La registrazione avviene poiché la domanda, pubblicata per opposizione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, non ha ricevuto opposizioni nei termini previsti. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta «Istarski med/Istrski med» per il miele.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, della denominazione «Istarski med/Istrski med» come denominazione di origine protetta (DOP). Riguarda la domanda presentata da Croazia e Slovenia nell’ambito del regime dei prodotti agricoli e alimentari disciplinato dal regolamento (UE) n. 1151/2012, con applicazione transitoria di tale regolamento alle domande pubblicate prima del 13 maggio 2024 ai sensi dell’articolo 90 del regolamento (UE) 2024/1143. Gli effetti sono generali in tutti gli Stati membri dal momento dell’entrata in vigore.

Iscrizione della DOP «Istarski med/Istrski med»

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1869 della Commissione dispone la registrazione della denominazione «Istarski med/Istrski med» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. L’atto si colloca nel quadro del regime unionale delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari e si fonda sulla procedura di registrazione senza opposizione.

Contesto normativo e applicazione transitoria

Nei considerando la Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, come base per l’adozione dell’atto. Viene inoltre precisato che, ai sensi dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, il regolamento 1151/2012 continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute dalla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a fini di opposizione prima del 13 maggio 2024.

Procedura di registrazione

La domanda di registrazione del nome «Istarski med/Istrski med» come denominazione di origine protetta è stata presentata da Croazia e Slovenia ed è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione rileva che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento; per tale motivo il nome deve essere registrato.

Effetti dell’atto

L’articolo 1 stabilisce in modo diretto la registrazione del nome «Istarski med/Istrski med» come DOP. L’articolo 2 disciplina l’entrata in vigore, fissandola al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base normativa e regime transitorio

La Commissione fonda l’atto sul regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare sull’articolo 52, paragrafo 2. Nei considerando si precisa che, ai sensi dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, abrogativo del regolamento 1151/2012, quest’ultimo continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute e pubblicate per opposizione prima del 13 maggio 2024.

Domanda di registrazione e assenza di opposizioni

La domanda di registrazione del nome «Istarski med/Istrski med» come DOP, presentata dalla Croazia e dalla Slovenia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, il nome deve essere registrato.

Registrazione della denominazione

L’articolo 1 dispone la registrazione del nome «Istarski med/Istrski med» come denominazione di origine protetta (DOP).

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentaridenominazioni di origine protettediritto alimentare UE

Testo integrale

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