Cassazione Penale, Sentenza n. 17809/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per furto pluriaggravato (telefono cellulare sottratto con destrezza a persona anziana su bus). Battista articola sei motivi: censura del riconoscimento della recidiva, diniego dell'attenuante della tenuità del danno e delle attenuanti generiche, irregolarità nella determinazione della pena e mancata motivazione sul diniego di sanzione sostitutiva. Tortora articola due motivi: omissione di valutazione di cause di non punibilità (asserita mancanza di querela), estinzione del reato per precedente patteggiamento e conseguente ricaduta sulla sospensione condizionale della pena, e contestazione del riconoscimento della recidiva; inoltre, con memoria integrativa invoca l'estinzione ex art. 162-ter per offerta risarcitoria tardiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi: le due pronunce di merito (Tribunale e Corte d'Appello) formano una doppia conforme la cui motivazione, letta congiuntamente, è coerente e sufficiente. La recidiva è stata riconosciuta solo nei confronti di Battista e esclusa per Tortora (gli errori materiali nei nomi non incidono sul dispositivo). Le attenuanti di tenuità e le generiche sono state legittimamente negate in base al valore complessivo del danno, alle modalità insidiose della condotta e ai precedenti dei rei. La determinazione della pena (uso del minimo edittale aumentato per aggravanti art. 625 n.5 e 8-bis) e il diniego della sanzione sostitutiva sono corretti e adeguatamente motivati in chiave prognostica. Quanto a Tortora, la denuncia della persona offesa è stata ritenuta querela e il precedente da patteggiamento, pur estinto ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., può essere considerato ai fini del diniego della sospensione condizionale; l'offerta risarcitoria prodotta dopo l'apertura del dibattimento non consente l'applicazione dell'art. 162-ter cod. pen. Tutte le doglianze sono quindi state ritenute infondate e le condanne confermate.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limite alle censure ammissibili in cassazione; i motivi vanno valutati entro i limiti permessi dalla disposizione. La Corte ha ritenuto i motivi esaminati ammissibili nei limiti e privi di fondamento.
art. 62 n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante riferita al modesto valore della res. La Corte ha escluso l'applicazione perché il cellulare e le conseguenze complessive del furto non risultano di valore economicamente irrilevante.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti anche in presenza di deduzioni difensive non dettagliate, purché il giudice indichi gli elementi preponderanti ostativi (es. precedenti, modalità del fatto).
art. 625 cod. pen., comma 2, nn. 5 e 8-bis
art. 625, comma 2, nn. 5 e 8-bis cod. pen.
Aggravanti relative al furto (circostanze che aumentano la pena). Sono state valorizzate dal giudice di merito come fattori che giustificano l'applicazione della pena nella misura indicata.
art. 58, comma 1, legge 24 novembre 1981, n. 689; art. 71, comma 1, lett. f) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 58, comma 1 L. 689/1981; art. 71, comma 1, lett. f) D.lgs. 150/2022
Norme che disciplinano i 'fondati motivi' per il diniego di sanzioni sostitutive e l'obbligo di motivazione prognostica. La Corte ha richiesto e ritenuto adeguata la motivazione in ordine all'inidoneità della pena sostitutiva rispetto alla finalità rieducativa.
art. 129 cod. proc. pen.
Cause di non punibilità. La censura di Tortora fondata sulla presunta assenza di querela è stata respinta: la denuncia della persona offesa conteneva la manifestazione di volere la punizione e quindi integra la querela.
art. 445 cod. proc. pen.
Estinzione del reato per sopravvenuta estinzione conseguente a patteggiamento. La Corte ha ricordato che l'estinzione opera ipso iure ma la sentenza di patteggiamento costituisce comunque precedente valutabile ai fini prognostici per il diniego di benefici come la sospensione condizionale.
art. 163 cod. pen.
Norma sulla sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto non censurabile l'assenza di concessione quando il beneficio non era stato chiesto in sede di merito e ha confermato che precedenti, anche estinti, possono influire sul giudizio prognostico.
art. 162-ter cod. pen.
Estinzione del reato per condotta riparatoria. La Corte ha affermato che l'offerta risarcitoria deve intervenire entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento; l'offerta tardiva prodotta nel caso non consente l'applicazione dell'istituto.
art. 1208 cod. civ.
art. 1208 e ss. cod. civ.
Riferimento alla disciplina civile della restituzione/offerta reale. La Corte ha richiamato che l'offerta deve essere reale e tempestiva per valere ai fini dell'estinzione ex art. 162-ter cod. pen.
Massime di principio
- Quando vi sono due sentenze conformi (doppia conforme) la motivazione deve essere letta congiuntamente: errori materiali formali (es. inversione di nominativi) non invalidano la decisione se il dispositivo e la motivazione, nel loro insieme, chiariscono la valutazione operata.
- Il riconoscimento della recidiva deve basarsi sul casellario e sui precedenti effettivi; errori di trascrizione dei nomi possono essere corretti con la lettura integrata delle sentenze di merito.
- La circostanza attenuante della tenuità del danno richiede che il pregiudizio economico e le conseguenze complessive siano di valore praticamente irrilevante; il furto di un cellulare anche di modesto costo può non rientrare nella tenuità se le modalità o le conseguenze aumentano il danno.
- Le attenuanti generiche possono essere negate sulla base di precedenti penali e di elementi di pericolosità sociale senza una disamina puntuale di ogni singola deduzione difensiva, purché il giudice indichi gli elementi principali ostativi.
- La valutazione della non ammissibilità di sanzioni sostitutive richiede motivazione prognostica: il giudice deve spiegare perché la misura alternativa non garantisce la finalità rieducativa e la prevenzione.
- Un precedente derivante da patteggiamento, anche se l'illecito è poi estinto ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., può essere considerato dal giudice ai fini del giudizio prognostico per il diniego di benefici (es. sospensione condizionale).
- Per ottenere l'estinzione del reato per condotta riparatoria (art. 162-ter) l'offerta o la riparazione devono avvenire entro i termini richiesti (entro la dichiarazione di apertura del dibattimento salvo diversa fissazione) e il giudice di merito deve aversentito le parti e valutato la congruità.
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