Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1547/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 21/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Asti, Sezione Lavoro, (R.G. n. 438/2024), pubblicata in data 22.01.2025, notificata in data 19.03.2025 e passata in giudicato, avente ad oggetto il diritto a percepire l’indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22 e 2022/23.

Giustizia amministrativa202502755

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che riconosceva l'indennità sostitutiva delle ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Asti, Sezione Lavoro, passata in giudicato, relativa al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Ha chiesto l'ordine di pagamento delle somme liquidate, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Nel corso del giudizio è emerso che la sorte capitale, pari a euro 3.542,65 lordi, era stata pagata nell'aprile 2025, prima della proposizione del ricorso. La ricorrente ha successivamente contestato le ritenute previdenziali applicate e ha chiesto anche il pagamento degli interessi legali. Il Ministero ha sostenuto la correttezza delle ritenute e ha documentato l'autorizzazione al pagamento di euro 152,80 netti per interessi legali. La ricorrente, ritenendo infine satisfattivi i pagamenti ricevuti, ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte estinto per cessata materia del contendere. È stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di ottemperanza relativa alla sorte capitale già pagata nell'aprile 2025, poiché il pagamento era intervenuto prima dell'introduzione del giudizio e mancava quindi un interesse attuale a ottenere l'esecuzione coattiva di quella parte della sentenza. Per gli importi residui, non ancora corrisposti al momento della proposizione del ricorso ma pagati durante il processo, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Non sono stati esaminati nel merito ulteriori profili relativi alla correttezza delle ritenute, essendo la ricorrente giunta a ritenere satisfattivi i pagamenti ricevuti. Le spese sono state compensate per parziale reciproca soccombenza: effettiva per la ricorrente quanto alle somme già incassate prima del giudizio e virtuale per il Ministero quanto alle somme residue pagate soltanto in corso di causa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell'azione di ottemperanza e della richiesta di nomina del commissario ad acta e di fissazione di una penalità di mora in caso di inerzia dell'amministrazione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio lo ha richiamato per avvisare le parti della possibile parziale inammissibilità della domanda di ottemperanza con riguardo alle somme già pagate prima dell'instaurazione del giudizio.

Massime di principio

  • La domanda di ottemperanza è inammissibile, per carenza di interesse attuale, nella parte relativa a somme già corrisposte dall'amministrazione prima della proposizione del giudizio, poiché non residua alcun comportamento esecutivo da imporre.
  • Se le somme dovute in esecuzione del giudicato vengono pagate dall'amministrazione nel corso del giudizio di ottemperanza, la controversia relativa a tali importi deve essere dichiarata estinta per cessata materia del contendere.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio non impedisce di distinguere tra le somme già pagate prima del ricorso, rispetto alle quali l'azione è inammissibile, e quelle pagate soltanto dopo la sua proposizione, rispetto alle quali ricorre la cessata materia del contendere.
  • La compensazione delle spese è giustificata dalla reciproca soccombenza, anche quando la soccombenza dell'amministrazione sia valutata virtualmente in relazione a somme pagate soltanto durante il processo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.