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Sentenza

Sentenza n. 3102/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 5845 del 17 settembre 2024, pronunciata in esito al giudizio RG n. 23222/2023;

Giustizia amministrativa202505002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 5845 del 17 settembre 2024, relativa all'assegnazione della Carta elettronica del docente per annualità pregresse

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 5845 del 17 settembre 2024, che aveva riconosciuto il loro diritto a beneficiare del contributo annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente e aveva ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di emettere i relativi buoni elettronici per le annualità indicate nel titolo giudiziale. Dedotta l'inerzia dell'Amministrazione, le ricorrenti hanno chiesto: l'assegnazione di un termine per l'adempimento; la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.; e la nomina di un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza azionata, comprovato dalla certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, limitatamente alla posizione delle ricorrenti e con esclusione delle spese di lite riconosciute ai difensori antistatari, titolari di un autonomo titolo di credito. Il termine assegnato è di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale persistente inerzia è stato nominato Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, da attivare entro i termini indicati in motivazione; il compenso commissariale è stato determinato in euro 500,00, comprensivo di ogni onere e spesa, a carico del Ministero qualora dovuto. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento, in favore delle ricorrenti, di una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore richiedente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e fissare una penalità di mora per il ritardo nell'adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, presupposto per l'azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l'adempimento della pubblica amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione, nominare sin d'ora un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e disciplinarne modalità e compenso.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Le spese di lite liquidate nel titolo giudiziale in favore dei difensori antistatari costituiscono un autonomo titolo di credito dei difensori e non possono essere fatte valere nel giudizio di ottemperanza promosso soltanto dalla parte assistita.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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