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Sentenza

Sentenza del 27/03/2015 n. 6201 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l'accertamento fiscale fondato sui movimenti di due conti correnti bancari, dai quali l'Amministrazione aveva desunto ricavi non dichiarati e determinato un reddito d'impresa di L. 110.177.000. Ha contestato, in particolare, la motivazione per relationem dell'avviso, l'utilizzo delle presunzioni bancarie e dell'accertamento induttivo, la mancata considerazione delle proprie giustificazioni e il fatto che molte movimentazioni attive fossero semplici giroconti o rimesse tra i due conti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente deducendo violazioni di legge e vizi motivazionali, censurava in realtà l'accertamento dei fatti e l'attività dell'Ufficio, senza individuare adeguati vizi della sentenza impugnata; inoltre non rispettava il principio di autosufficienza. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché prospettava questioni di fatto e non indicava specificamente le risultanze processuali che avrebbero dimostrato l'omessa valutazione delle giustificazioni. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3.713,00 oltre accessori. È stato inoltre dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    La disposizione riguarda l'utilizzabilità dei dati bancari nell'accertamento tributario; nel caso concreto la contribuente ne ha contestato l'applicazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per il modo in cui è stata proposta.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2

    La norma disciplina l'accertamento induttivo del reddito d'impresa. La Corte non ha esaminato nel merito la correttezza dell'applicazione, poiché le doglianze della contribuente erano rivolte prevalentemente alla ricostruzione dei fatti.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51

    La disposizione consente l'utilizzo delle risultanze dei rapporti bancari per gli accertamenti IVA; anche la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di una specifica critica alla sentenza e per difetto di autosufficienza.

  • D.P.R. n. 597 del 1973, art. 74, ultimo comma

    La norma è stata invocata in relazione alla determinazione dei ricavi imponibili, ma la Corte ha ritenuto che le contestazioni riguardassero esclusivamente la valutazione concreta delle movimentazioni bancarie e non una vera violazione normativa.

  • D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1

    "a partire dal primo gennaio 2001"

    A seguito del trasferimento dei rapporti giuridici, dei poteri e delle competenze alle Agenzie fiscali, l'Agenzia delle Entrate è l'unico soggetto legittimato passivamente nelle controversie relative alle competenze trasferite.

Massime di principio

  • Nel ricorso per Cassazione occorre distinguere chiaramente la violazione o falsa applicazione di una norma dalla critica alla ricostruzione dei fatti: la Corte non riesamina liberamente il merito della controversia.
  • Chi denuncia omessa o insufficiente motivazione deve indicare con precisione quali risultanze processuali siano state trascurate, riportandone il contenuto essenziale e specificando dove siano state dedotte nel giudizio.
  • Il principio di autosufficienza impone di fornire nel ricorso tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di verificare la censura senza ricercare autonomamente negli atti processuali.
  • Le contestazioni relative a giroconti, rimesse e giustificazioni di movimentazioni bancarie devono essere documentate e devono risultare tempestivamente dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
  • La contestazione dell'accertamento bancario deve colpire specificamente la motivazione dell'avviso o della sentenza, indicando quali operazioni siano state erroneamente considerate ricavi e fornendo la prova analitica della loro diversa natura.
  • Dopo il trasferimento delle competenze alle Agenzie fiscali, le controversie tributarie devono essere instaurate nei confronti dell'Agenzia competente e non del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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