Cassazione Civile, Sentenza n. 20718/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia per presunta diffamazione a seguito di un articolo pubblicato da "Il Tempo" (autori: Arditti e Dell'Orefice). Il Tribunale di Roma (24/04/2014) aveva ritenuto che l'articolo avesse ecceduto il limite della continenza attribuendo un illecito ma aveva rigettato la domanda per mancata prova del danno (quindi aveva deciso sull'an debeatur ma non sul quantum). Il socio marino impugnò in appello esclusivamente in punto di quantificazione del danno (quantum). La Corte d'appello, invece, senza essere stata investita da appello incidentale sulla responsabilità, ha riesaminato d'ufficio la questione dell'an debeatur e ha escluso l'illiceità, motivando diversamente rispetto al Tribunale. Il ricorrente ha denunciato in Cassazione la violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto illegittimo che la Corte d'appello, in assenza di appello incidentale o di impugnazione specifica, abbia riesaminato d'ufficio la decisione di primo grado sull'an debeatur. Ha richiamato l'interpretazione delle Sezioni Unite circa i limiti dell'art. 346 c.p.c., secondo cui la questione espressamente decisa dal giudice di primo grado e sfavorevole alla parte vittoriosa in base all'esito non può essere rimessa in discussione senza appello incidentale; solo le questioni non decise per assorbimento possono essere riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. La sentenza della Corte d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione perché riesamini l'appello rispettando i princìpi indicati. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono demandate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 346 c.p.c.
La Corte indica che l'art. 346 c.p.c. consente la riproposizione in appello di questioni non decise dal giudice di primo grado (es. per assorbimento), ma non autorizza a riesaminare questioni espressamente decise dal primo giudice in senso sfavorevole alla parte che poi prevale complessivamente; su queste ultime è necessario l'appello incidentale.
principio tantum devolutum, quantum appellatum
Principio per cui il giudice d'appello è vincolato all'esame delle sole questioni devolute dall'appello: non può decidere d'ufficio su questioni non impugnate, in particolare non può sostituirsi alla parte che non ha proposto appello incidentale sulla materia.
Sezioni Unite - giurisprudenza richiamata
Sez. U, Sent. n. 11799/2017; Sez. U, Sent. n. 7700/2016 (anche precedenti e altre pronunce citate)
Le Sezioni Unite hanno chiarito i limiti applicativi dell'art. 346 c.p.c.: a) la questione espressamente decisa dal giudice di primo grado in senso sfavorevole alla parte comunque vittoriosa deve essere impugnata con appello incidentale; b) la questione non decisa (per assorbimento o analoghe ragioni) può essere riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. La pronuncia sull'an debeatur è autonoma rispetto a quella sul quantum e l'impugnazione dell'una non rimette di per sé in discussione l'altra.
Massime di principio
- Il giudice d'appello non può riesaminare d'ufficio questioni che il ricorso non gli ha devoluto: se in primo grado il tribunale ha deciso esplicitamente sull'an debeatur, chi impugna soltanto il quantum deve limitare il gravame a quella questione; per far riesaminare l'an debeatur è necessaria un'appello incidentale o specifico.
- L'art. 346 c.p.c. permette di sollevare in appello questioni che il primo giudice non ha deciso (es. per assorbimento), ma non autorizza la riforma di statuizioni che sono state esplicitamente pronunciate in primo grado contro la parte che poi ricorre solo sul quantum.
- Parte che abbia interesse a mantenere o rimettere in discussione la pronuncia di primo grado sulla responsabilità (an debeatur) dovrebbe proporre appello incidentale o appello principale su quell'aspetto; attenersi a un'impugnazione limitata può comportare la perdita della possibilità di far riesaminare la responsabilità in sede di appello.
- In piani processuali simili, chi vince parzialmente in primo grado (es. viene riconosciuta la responsabilità ma non il danno) deve valutare strategicamente se proporre appello anche sulla responsabilità, perché la controparte che impugna solo il quantum non può ottenere in appello la revisione della responsabilità senza aver dedotto appello incidentale.
- In appello e in cassazione è essenziale segnalare con precisione quale materia si impugna; le Corti di merito devono rispettare il principio di devoluzione e limitarsi a esaminare le questioni effettivamente devolute.
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