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Sentenza

Sentenza del 16/05/2016 n. 1290 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

TASI - TIA - applicazione - immobili produttivi di rifiuti speciali - utilizzo promiscuo - consegue. Immobili produttivi di rifiuti speciali - non esclusività dell'attività - riduzione proporzionale del tributo - consegue. Riduzione del tributo - presupposto - onere della prova - spetta al contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva di escludere, o comunque ridurre, il tributo relativo ai locali nei quali venivano prodotti rifiuti speciali, in particolare imballaggi destinati alla raccolta differenziata, sostenendo di averne sostenuto direttamente i costi di smaltimento. La questione riguardava l'utilizzo promiscuo degli immobili: la produzione di rifiuti speciali non era esclusiva, poiché nei medesimi locali venivano prodotti anche rifiuti ordinari. In tale situazione, il contribuente pretendeva il riconoscimento di una riduzione o dell'esenzione dalla tariffa.

La decisione

La sentenza ha stabilito che i locali aziendali nei quali si producono anche rifiuti ordinari restano soggetti al tributo, anche se vi vengono prodotti rifiuti speciali e il contribuente provvede autonomamente al loro smaltimento. Tuttavia, l'ente territoriale deve applicare una riduzione proporzionale della tariffa, in misura coerente con la situazione di produzione promiscua. Il riconoscimento della riduzione non è automatico: spetta al contribuente dimostrare, con idonea documentazione, l'effettiva produzione e lo smaltimento dei rifiuti speciali. In assenza di tale prova, il tributo può essere richiesto integralmente.

Norme richiamate

  • Art. 62 del d.lgs. n. 507/1993

    Il tributo è dovuto per i locali e le aree suscettibili di produrre rifiuti, anche quando nei medesimi spazi si producano promiscuamente rifiuti ordinari e rifiuti speciali. La produzione di rifiuti speciali può giustificare una riduzione, ma non determina automaticamente l'esclusione integrale dal tributo.

  • Art. 21 del d.lgs. n. 22/1997

    La gestione e lo smaltimento dei rifiuti speciali da parte del produttore possono rilevare ai fini della riduzione della tariffa, purché siano effettivamente dimostrati e distinti rispetto ai rifiuti ordinari.

  • Cass. civ., sentenza n. 22370/2010

    Richiamata quale precedente in materia di assoggettamento al tributo dei locali produttivi di rifiuti speciali e di necessità di valutare concretamente la destinazione dei locali.

  • Cass. civ., sentenza n. 11500/2012

    Richiamata per il principio secondo cui la produzione di rifiuti speciali non esclude automaticamente la debenza del tributo quando nei locali siano prodotti anche rifiuti ordinari.

  • Cass. civ., sentenza n. 25913/2015

    Richiamata in relazione alla rilevanza della produzione promiscua e alla necessità di applicare, ove provata, una riduzione proporzionale anziché un'esenzione totale.

  • Cass. civ., sentenza n. 4792/2016

    Richiamata per il principio dell'onere della prova a carico del contribuente che invoca la riduzione, il quale deve documentare la quantità, la tipologia e l'effettivo smaltimento dei rifiuti speciali.

Massime di principio

  • La produzione di rifiuti speciali non comporta automaticamente l'esenzione dal tributo: se nei locali vengono prodotti anche rifiuti ordinari, il presupposto impositivo permane.
  • In caso di utilizzo promiscuo dei locali, la conseguenza normalmente corretta è una riduzione proporzionale della tariffa, non l'esclusione totale.
  • Il contribuente che richiede una riduzione deve fornire una prova concreta e documentale dell'effettiva produzione e del regolare smaltimento dei rifiuti speciali, ad esempio tramite formulari, contratti, fatture e registri.
  • La riduzione deve essere richiesta secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento dell'ente locale; la sola dichiarazione del contribuente o la mera natura produttiva dell'attività non sono sufficienti.
  • L'ente impositore deve valutare la concreta destinazione dei locali e la tipologia dei rifiuti prodotti, evitando sia l'esenzione automatica sia l'applicazione integrale del tributo quando sia provata una significativa produzione di rifiuti speciali.

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