Sentenza del 16/05/2016 n. 1290 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
TASI - TIA - applicazione - immobili produttivi di rifiuti speciali - utilizzo promiscuo - consegue. Immobili produttivi di rifiuti speciali - non esclusività dell'attività - riduzione proporzionale del tributo - consegue. Riduzione del tributo - presupposto - onere della prova - spetta al contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva di escludere, o comunque ridurre, il tributo relativo ai locali nei quali venivano prodotti rifiuti speciali, in particolare imballaggi destinati alla raccolta differenziata, sostenendo di averne sostenuto direttamente i costi di smaltimento. La questione riguardava l'utilizzo promiscuo degli immobili: la produzione di rifiuti speciali non era esclusiva, poiché nei medesimi locali venivano prodotti anche rifiuti ordinari. In tale situazione, il contribuente pretendeva il riconoscimento di una riduzione o dell'esenzione dalla tariffa.
La decisione
La sentenza ha stabilito che i locali aziendali nei quali si producono anche rifiuti ordinari restano soggetti al tributo, anche se vi vengono prodotti rifiuti speciali e il contribuente provvede autonomamente al loro smaltimento. Tuttavia, l'ente territoriale deve applicare una riduzione proporzionale della tariffa, in misura coerente con la situazione di produzione promiscua. Il riconoscimento della riduzione non è automatico: spetta al contribuente dimostrare, con idonea documentazione, l'effettiva produzione e lo smaltimento dei rifiuti speciali. In assenza di tale prova, il tributo può essere richiesto integralmente.
Norme richiamate
Art. 62 del d.lgs. n. 507/1993
Il tributo è dovuto per i locali e le aree suscettibili di produrre rifiuti, anche quando nei medesimi spazi si producano promiscuamente rifiuti ordinari e rifiuti speciali. La produzione di rifiuti speciali può giustificare una riduzione, ma non determina automaticamente l'esclusione integrale dal tributo.
Art. 21 del d.lgs. n. 22/1997
La gestione e lo smaltimento dei rifiuti speciali da parte del produttore possono rilevare ai fini della riduzione della tariffa, purché siano effettivamente dimostrati e distinti rispetto ai rifiuti ordinari.
Cass. civ., sentenza n. 22370/2010
Richiamata quale precedente in materia di assoggettamento al tributo dei locali produttivi di rifiuti speciali e di necessità di valutare concretamente la destinazione dei locali.
Cass. civ., sentenza n. 11500/2012
Richiamata per il principio secondo cui la produzione di rifiuti speciali non esclude automaticamente la debenza del tributo quando nei locali siano prodotti anche rifiuti ordinari.
Cass. civ., sentenza n. 25913/2015
Richiamata in relazione alla rilevanza della produzione promiscua e alla necessità di applicare, ove provata, una riduzione proporzionale anziché un'esenzione totale.
Cass. civ., sentenza n. 4792/2016
Richiamata per il principio dell'onere della prova a carico del contribuente che invoca la riduzione, il quale deve documentare la quantità, la tipologia e l'effettivo smaltimento dei rifiuti speciali.
Massime di principio
- La produzione di rifiuti speciali non comporta automaticamente l'esenzione dal tributo: se nei locali vengono prodotti anche rifiuti ordinari, il presupposto impositivo permane.
- In caso di utilizzo promiscuo dei locali, la conseguenza normalmente corretta è una riduzione proporzionale della tariffa, non l'esclusione totale.
- Il contribuente che richiede una riduzione deve fornire una prova concreta e documentale dell'effettiva produzione e del regolare smaltimento dei rifiuti speciali, ad esempio tramite formulari, contratti, fatture e registri.
- La riduzione deve essere richiesta secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento dell'ente locale; la sola dichiarazione del contribuente o la mera natura produttiva dell'attività non sono sufficienti.
- L'ente impositore deve valutare la concreta destinazione dei locali e la tipologia dei rifiuti prodotti, evitando sia l'esenzione automatica sia l'applicazione integrale del tributo quando sia provata una significativa produzione di rifiuti speciali.
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