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Sentenza

Sentenza n. 1314/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione del raggruppamento da una procedura aperta per appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di edifici ERP

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esclusione disposta da ATERP Calabria, nonché il verbale del seggio di gara, gli ulteriori atti della procedura, le disposizioni del bando e del disciplinare e gli eventuali successivi atti di aggiudicazione e stipula del contratto. L’esclusione era stata adottata in applicazione del paragrafo 4 del disciplinare, che prevedeva l’esclusione dei concorrenti qualora il medesimo progettista indicato fosse stato indicato da due o più concorrenti. La stazione appaltante aveva rilevato la presenza dello stesso giovane professionista in due compagini concorrenti: in una quale mandante associato e nell’altra quale progettista indicato. Il testo non espone analiticamente i motivi di ricorso dedotti, ma dalla precedente ordinanza cautelare emergeva la contestazione della legittimità dell’esclusione e della clausola del disciplinare. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato, con memoria depositata il 21 maggio 2026, di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria, ritenendola estranea alla procedura, poiché non era né stazione appaltante né soggetto attuatore. Quanto al merito, il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione espressa della ricorrente. Il giudice ha ritenuto di non poter esaminare il merito, procedere d’ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Le spese sono state poste a carico della ricorrente secondo il principio della soccombenza virtuale, richiamando le ragioni già esposte nell’ordinanza cautelare n. 65 del 5 febbraio 2026: la clausola che vietava la doppia indicazione del progettista tutelava la segretezza delle offerte, la lealtà della competizione e l’indipendenza delle proposte tecniche; la presenza dello stesso professionista quale mandante associato in un raggruppamento e quale progettista indicato in un altro costituiva una sovrapposizione idonea a compromettere la genuinità del confronto competitivo. La ricorrente è stata condannata a pagare euro 4.000,00 ad ATERP Calabria ed euro 2.000,00 alla Regione Calabria, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    In presenza della sopravvenuta carenza di interesse, anche dichiarata espressamente dalla parte ricorrente, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili, senza ulteriore interpretazione specifica nel testo.

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e non può decidere la controversia nel merito, procedere d’ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, sulla base della valutazione sommaria della fondatezza delle pretese risultante dagli atti e dalle precedenti decisioni cautelari.
  • In una procedura di gara, una clausola che vieta a un medesimo progettista di essere indicato da più concorrenti può essere giustificata dall’esigenza di tutelare la segretezza delle offerte, la lealtà della competizione e l’indipendenza delle proposte tecniche.
  • La sovrapposizione dello stesso professionista tra due concorrenti, quando egli partecipi direttamente a un raggruppamento quale operatore economico e nell’altro sia indicato come progettista, può integrare una situazione idonea a compromettere la genuinità del confronto competitivo e giustificare l’esclusione prevista dalla lex specialis.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseConcorrenza ed evidenza pubblica

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