Deliberazione n. 498 del 11/09/2025
Provvedimento del 11 settembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica una serie di provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito potenzialmente diffuso senza consenso su diverse piattaforme digitali. Le misure disposte mirano a impedire l’ulteriore diffusione del materiale e a conservarne eventuale copia acquisita in chiaro per fini probatori, con obblighi di sicurezza e di tempestiva comunicazione all’Autorità. Il provvedimento è una ratifica successiva dell’azione urgente già intrapresa e non contiene una sanzione pecuniaria.
Ratifica di provvedimenti urgenti nei confronti di Facebook, Instagram, Threads, Telegram, X, TikTok, Discord e Reddit per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di provvedimenti urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica i provvedimenti adottati in via d’urgenza dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, X Internet Unlimited Company, TikTok Technology Limited, Discord Netherlands B.V. e Reddit Netherlands B.V., in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy riguardante materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali.
Origine della segnalazione e ambito applicativo
La persona interessata ha segnalato al Garante la possibile diffusione, sulle piattaforme indicate, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, riconducibili alla disciplina del cosiddetto revenge porn. Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere tali segnalazioni e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Intervento urgente del dirigente competente
Ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, con le determinazioni nn. 258-263 del 6 agosto 2025, misure urgenti volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato. Le determinazioni sono state trasmesse alle piattaforme interessate con note del medesimo giorno.
Misure disposte
Le misure urgenti hanno previsto:
- l’ingiunzione alle società destinatarie di adottare immediatamente ogni misura utile a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica finale del Garante
Esaminate le osservazioni pervenute ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ratifica i provvedimenti urgenti nn. 258/2025-263/2025 adottati il 6 agosto 2025. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma si limita alla ratifica delle misure di blocco e conservazione disposte in via d’urgenza.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento nasce da una segnalazione dell’interessato, che ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Threads, Telegram, X, TikTok, Discord e Reddit.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza, con determinazioni nn. 258-263 del 6 agosto 2025, misure di immediata interdizione della diffusione del materiale trasmesso in formato hash e prescrizioni di conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti urgenti del 6 agosto 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, X Internet Unlimited Company, TikTok Technology Limited, Discord Netherlands B.V. e Reddit Netherlands B.V.
Contenuto delle misure
Le società destinatarie devono impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione e conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
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