Risoluzione n. 62 del 30/06/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, nel conferimento d’azienda che includa beni immobili, la competenza per l’imposta ipotecaria e catastale spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate, in quanto l’atto ha natura traslativa. Viene così esclusa la duplicazione di imposizione derivante dalla richiesta anche dell’Agenzia del Territorio.
Competenza per l’imposta ipotecaria su conferimento d’azienda con immobili
Competenza per l’imposta ipotecaria su conferimento d’azienda con immobili
La risoluzione affronta il tema della competenza amministrativa in materia di imposta ipotecaria e catastale applicabile a un conferimento d’azienda che comprenda anche beni immobili. L’obiettivo è chiarire quale ufficio sia competente alla riscossione, in presenza di un atto ritenuto traslativo.
Quesito posto dall’interpellante
L’istante segnala che un socio di una società unipersonale a responsabilità limitata ha conferito alla società la proprietà di un’azienda nel cui patrimonio erano presenti beni immobili. Per tale atto, sia l’Agenzia delle Entrate sia l’Agenzia del Territorio richiedono il versamento dell’imposta fissa ipotecaria, sulla base del combinato disposto dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e dell’articolo 4 della Tariffa allegata al medesimo decreto. Secondo l’istante, ciò determina una duplicazione di imposizione fiscale.
Soluzione interpretativa proposta
L’interpellante sostiene che, poiché il conferimento ha indiscutibile natura traslativa, debba trovare applicazione l’articolo 12 del TUIC, con conseguente competenza esclusiva dell’Agenzia delle Entrate per l’imposta ipotecaria gravante sui conferimenti aventi ad oggetto beni immobili.
Inquadramento normativo
L’Agenzia richiama l’articolo 12 del TUIC, che disciplina la competenza degli uffici del registro e degli uffici dei registri immobiliari in materia di imposta ipotecaria e catastale. In particolare, la norma stabilisce che:
- gli uffici del registro sono competenti per l’imposta catastale e per l’imposta ipotecaria relative ad atti che importano trasferimenti di beni immobili o costituzione/trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento, nonché per le trascrizioni relative a certificati di successione;
- gli uffici dei registri immobiliari sono competenti per l’imposta ipotecaria sulle altre formalità soggette a tale imposta.
Natura traslativa del conferimento
La risoluzione valorizza l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha più volte riconosciuto la natura traslativa del conferimento di azienda, sia in una società di persone sia in una società di capitali. Vengono richiamate, tra le altre, le pronunce:
- Cass. 12 marzo 2008, n. 6578;
- Cass. 29 settembre 2006, n. 21229;
- Cass. 11 aprile 2002, n. 5141;
- Cass. 10 marzo 1990, n. 1963.
Secondo tale orientamento, il conferimento di un’azienda individuale in società integra un fenomeno traslativo disciplinato dall’articolo 2558 c.c. e seguenti.
Conseguenze sulla competenza fiscale
Proprio in ragione della natura traslativa del conferimento, l’Agenzia conclude che, nel caso esaminato, la competenza alla riscossione delle imposte ipotecaria e catastale spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate, ai sensi del primo comma dell’articolo 12 del TUIC. Viene inoltre richiamata la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 12 luglio 2006, n. 85, a sostegno della medesima interpretazione.
Condivisione istituzionale e indirizzi agli uffici
La soluzione adottata è indicata come condivisa dalla Direzione Centrale Affari Generali e Legali dell’Agenzia del Territorio, con nota del 22 gennaio 2009, prot. n. 3920. La risoluzione conclude precisando che le Direzioni Regionali devono vigilare affinché le istruzioni e i principi enunciati siano puntualmente osservati dagli uffici.
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