Cassazione Civile, Ordinanza n. 19937/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il ricorrente aveva svolto servizio nel Corpo Militare della Croce Rossa Italiana mediante ripetuti richiami ex art. 1668 del d.lgs. n. 66/2010, dal 2000 al 2017. Successivamente era entrato a far parte del contingente previsto dall’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 178/2012 e, dal 1 ottobre 2017, era transitato nei ruoli del personale civile dell’ESACRI, per poi essere assegnato a una Direzione regionale dei Vigili del Fuoco. Sosteneva che il passaggio al ruolo civile fosse avvenuto in posizione B2 del CCNL EPNE, senza riconoscimento dell’anzianità pregressa e senza assegno ad personam riassorbibile, mentre tali benefici sarebbero spettati anche al personale richiamato inserito nel contingente. Chiedeva quindi il reinquadramento in B3, il riconoscimento dell’anzianità e le differenze retributive. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 5, commi 5 e 6, e 6, comma 6, del d.lgs. n. 178/2012, dell’art. 1780 del d.lgs. n. 66/2010 e dell’art. 3 Cost., oltre a omesso esame di un documento decisivo e omessa motivazione, sostenendo che il contingente fosse unitario e che la disciplina dovesse applicarsi indistintamente sia al personale continuativo sia ai richiamati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e ha confermato la decisione della Corte d’appello di Torino, che aveva accolto l’appello dell’ESACRI e rigettato le domande del lavoratore. La Suprema Corte ha dato continuità ai propri precedenti secondo cui l’assegno ad personam previsto dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 178/2012 spetta solo al personale del Corpo militare già in servizio a tempo indeterminato e transitato automaticamente nel ruolo civile, non anche ai richiamati inseriti nel contingente. Ha inoltre ritenuto che il richiamo all’art. 6, comma 6, si riferisca al successivo passaggio ad altra amministrazione in mobilità, e non al transito iniziale nella CRI/ESACRI. È stato pure osservato che la censura relativa all’omesso esame era inammissibile per difetto di decisività e che la questione della disparità di trattamento non era stata specificamente sviluppata con riferimento al profilo eventualmente problematico legato alla disciplina dei lavoratori a tempo determinato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 1668 d.lgs. n. 66/2010
norma richiamata dal ricorrente per qualificare i richiami al servizio nel Corpo militare della CRI; la Corte non vi fonda la decisione, che resta ancorata alla disciplina speciale del d.lgs. n. 178/2012
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 178/2012
"Al predetto personale continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi"
l’assegno ad personam è previsto solo per il personale del Corpo militare già in servizio a tempo indeterminato e transitato nel ruolo civile per successione nel medesimo rapporto
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 178/2012
il contingente di personale da selezionare per titoli comprendeva sia personale continuativo sia personale richiamato, ma ciò non estendeva ai richiamati il regime dell’assegno ad personam previsto per il comma 5
art. 6, comma 6, d.lgs. n. 178/2012
"Al personale civile e militare della CRI e quindi dell’Ente, compreso quello di cui all’articolo 8, comma 2, assunto da altre amministrazioni si applica l’articolo 5, comma 5, terzo periodo."
il rinvio si riferisce al successivo passaggio ad altra amministrazione in mobilità, non al transito iniziale nella CRI/ESACRI
art. 3 Cost.
invocato per denunciare la disparità di trattamento tra personale continuativo e richiamato, ma la censura non è stata ritenuta idonea a sovvertire l’esegesi letterale e sistematica della disciplina
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la doglianza di omesso esame è stata ritenuta manifestamente inammissibile per difetto di decisività dei fatti/documenti indicati
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L’assegno ad personam previsto da una disciplina di transito del personale spetta solo ai soggetti espressamente ricompresi dalla norma, senza possibilità di estensione analogica a categorie diverse che il testo normativo non menzioni in modo univoco.
- Quando una disposizione richiama un’altra norma sul trattamento economico del personale "assunto da altre amministrazioni", il rinvio va letto nel suo contesto sistematico: se la disciplina è collocata nell’ambito della mobilità verso altra amministrazione, essa non si applica al diverso passaggio iniziale nell’ente di destinazione.
- La censura di omesso esame di un documento o fatto è inammissibile se il fatto dedotto non è decisivo rispetto alla ratio della decisione, ossia se non è idoneo a incidere sull’interpretazione della norma applicata.
- La deduzione di disparità di trattamento non può sovvertire un’esegesi letterale e sistematica chiara della disciplina speciale, salvo che sia coltivata in modo specifico e con riferimento al concreto profilo di possibile irragionevolezza.
- In presenza di un precedente consolidato della Corte di cassazione sul medesimo testo normativo, il ricorso che non apporti argomenti nuovi e decisivi è destinato al rigetto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 15 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19851/2026 del 15/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 15 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19855/2026 del 15/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 15 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19861/2026 del 15/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 15 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19862/2026 del 15/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 15 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19868/2026 del 15/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 15 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19873/2026 del 15/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →